I neofascisti imputati per la strage di Brescia – quanto meno il medico veneziano Carlo Maria Maggi, e Maurizio Tramonte, il presunto infiltrato nelle file ordinoviste che sembra più un “intraneo” della destra eversiva che un confidente dei servizi – sono stati assolti da un “ipergarantismo distorsivo” che ha finito per “svilire” tutti i numerosi indizi raccolti contro di loro.

Sono severe e amare le motivazioni con le quali la Cassazionecon la sentenza 16397 depositata oggi e relativa all’udienza del 21 febbraio – spiega perché ha rinviato nuovamente a giudizio Maggi e Tramonte come mandanti e forse anche come esecutori materiali dell’eccidio causato dalla bomba che a Piazza della Loggia, quaranta anni fa, la mattina del 28 maggio 1974, uccise otto persone e ne ferì altre cento esplodendo in un cestino dei rifiuti durante una manifestazione sindacale antifascista di Cgil, Cisl e Uil.

Ad avviso dei supremi giudici, che hanno criticato in molti passaggi le conclusioni “assolutamente illogiche e apodittiche” raggiunge dai giudici della Corte di Assise di Appello di Brescia nel verdetto assolutorio del 14 aprile 2012, Tramonte era un soggetto troppo “intraneo” alla destra eversiva per essere un semplice informatore, che peraltro “non raccontava al maresciallo Felli tutto ciò che sapeva o aveva fatto”.

Quanto a Maggi, sono stati “sviliti” numerosi indizi, come il sostegno allo stragismo eversivo di destra del quale era un “propugnatore”. Ad esempio, sulla circostanza – “un dato di fatto importantissimo che muta notevolmente il quadro indiziario rispetto al giudizio di primo grado” – che “l’ordigno esplosivo sia stato confezionato utilizzando la gelignite di proprietà di Maggi e Digilio, conservata presso lo Scalinetto”, la Corte di Appello “non ha tratto da questa diversa ricostruzione in fatto le necessarie implicazioni sul piano probatorio”. L’”erronea applicazione della legge processuale” è – scrive il relatore Paolo Giovanni Demarchi Albengo – “un vizio ricorrente nel processo per la strage di Piazza della Loggia se si pensa che anche nel procedimento cautelare sulla misura irrogata a Tramonte, Zorzi e Maggi, la Cassazione ebbe a osservare l’esasperata opera di segmentazione del quadro complessivo” che “rifuggiva dalle regole di coerenza e completezza”.

“Ingiustificabili e superficiali” sono, per la Cassazione, le conclusioni assolutorie tratte per Maggi, nonostante la “gravità indiziaria” delle dichiarazioni di Battiston che unite ad altri elementi finiscono per fornire una “visione complessiva” di “straordinaria capacità dimostrativa” delle accuse. E ancora: la presenza di Tramonte nella piazza, poco dopo l’esplosione, è “certamente un elemento di grande rilievo, sia al fine di stabilire il suo ruolo nella vicenda, sia ai fini di valutazione di attendibilità delle dichiarazioni relative alla organizzazione ed esecuzione della strage”. Eppure non sono stati fatti approfondimenti. Comunque, sottolinea la Cassazione, il giudice del rinvio potrò anche stabilire che Tramonte era un “infiltrato non punibile” ma deve tenere conto che solo dal 2006 esiste una normativa che lo scriminerebbe mentre per gli anni Settanta non esisteva nulla del genere, anzi si era “restii” a riconoscere la “collaborazione dei soggetti privati, estranei agli organismi di polizia giudiziaria, e soprattutto in assenza di formali autorizzazioni e di rigida regolamentazione dei limiti di operatività”.

“La Corte di Assise di Appello – sintetizza la Cassazione salvando solo il lavoro di motivazione sulle assoluzioni di Delfo Zorzi e del generale Francesco Delfino – ogni volta che si è trovata a valutare un indizio di colpevolezza a carico degli imputati, si è soffermata sulla potenziale esistenza di diversi significati, così distruggendo proprio il valore probatorio che il nostro sistema giudiziario attribuisce alla valutazione complessiva di tali messi di prova”. Sottovalutate, infine, le dichiarazioni del collaboratore Carlo Digilio e “liquidata troppo frettolosamente la ritrattazione di Tramonte”.

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