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Legge 194, Cassazione: “Medico obiettore non può rifiutare cure dopo aborto”

Condannata a un anno di carcere, per omissione di atti d’ufficio, con interdizione dall’esercizio della professione medica, una dottoressa di un presidio ospedaliero in provincia di Pordenone. Il medico aveva negato assistenza a una donna che si è sottoposta ad aborto volontario in ospedale nonostante le sollecitazioni dell'infermiera e del primario
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Un medico che si dichiara obiettore di coscienza non può rifiutarsi di curare la paziente che si è sottoposta ad aborto volontario in ospedale. La Cassazione ha confermato la condanna a un anno di carcere, per omissione di atti d’ufficio, con interdizione dall’esercizio della professione medica, a una dottoressa di un presidio ospedaliero in provincia di Pordenone.

Come medico di guardia la sera in cui la paziente ha abortito, si era rifiutata di visitare e assistere la donna, nonostante le richieste di intervento dell’ostetrica che temeva un’emorragia. Nemmeno dopo i successivi ordini di servizio impartiti telefonicamente dal primario e dal direttore sanitario l’aveva visitata. Tanto che il primario era dovuto andare in ospedale per intervenire d’urgenza.

In base a una interpretazione estensiva della legge (l’articolo 9 della legge 194 sull’aborto), il medico aveva opposto che l’obiettore di coscienza è esonerato dall’intervenire in tutto il procedimento di interruzione volontaria di gravidanza, compresa la fase di espulsione del feto, fino all’espulsione della placenta. E questo la sua difesa ha opposto nel ricorso contro la sentenza di condanna emessa nel dicembre scorso dalla Corte d’Appello di Trieste.

Nella sentenza depositata il 2 aprile, la sesta sezione penale della Cassazione spiega invece che la 194 “esclude che l’obiezione possa riferirsi anche all’assistenza antecedente e conseguente all’intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l’aborto (chirurgicamente o farmacologicamente), ma non di omettere di prestare assistenza prima o dopo” in quanto deve “assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell’intervento di interruzione di gravidanza”. Quindi il diritto di obiezione di coscienza “non esonera il medico dall’intervenire durante l’intero procedimento”. In sostanza “il diritto dell’obiettore affievolisce, fino a scomparire, di fronte al diritto della donna in imminente pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita e la propria salute”.

Giudicando sul caso, la Corte ha ritenuto “pienamente integrato” il reato dal momento che l’imputata ha “rifiutato un atto sanitario, peraltro richiesto con insistenza da personale infermieristico e medico, in una situazione di oggettivo rischio per la paziente”.

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