Per chi avesse dimenticato di pagare l’acconto Irpef 2012, entro il termine ultimo del 9 luglio, è possibile regolarizzare la propria posizione contributiva e mettersi a posto con il fisco senza pagare una sanzione eccessiva. Grazie al “ravvedimento operoso” è infatti possibile recuperare il ritardato pagamento Irpef con mini sanzioni e piccoli interessi in base all’ammontare dell’imposta originaria.

Nello specifico, se la regolarizzazione del pagamento dell’Irpef viene effettuata entro 30 giorni, la sazione è ridotta ad un decimo del minimo.

Ecco nel dettaglio quanto previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472.

  • 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

  • a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

    b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

    c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

  • 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

  • 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.

  • 4. (Comma abrogato)

  • 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.

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