Anche da detenuto in una cella di Rebibbia, con una sentenza di favoreggiamento alla mafia passata in giudicato, Totò Cuffaro riesce a dividere i giudici, così come faceva, con gli elettori, da politico: in 230 pagine depositate in cancelleria il gup Vittorio Anania che lo ha prosciolto dal concorso in associazione mafiosa ci spiega che sì, Cuffaro non poteva essere di nuovo processato per gli stessi fatti per i quali è stato condannato a sette anni (per il principio del ne bis in idem) ma che, se lo fosse stato, avrebbe dovuto essere prosciolto: “Il complesso di relazioni, amicizie e di frequentazioni intrattenute nel tempo da Cuffaro vale a dimostrare null’altro di più che il dolo specifico dell’aggravante di mafia, ossia quella stessa riconosciuta in appello e in Cassazione’’.

E cioè per il gup Cuffaro deve essere considerato un favoreggiatore di Cosa Nostra, “un politico – scrive Anania – assolutamente arguto e avveduto che ha, sempre in modo utilitaristico, improntato la sua attività politica a un certo disinvolto registro comportamentale’’. Nessuno crede, infatti, prosegue il gup, “che Cuffaro sia stato un sempliciotto in balia delle millanterie di questo o quell’altro mafioso, e la cui carriera elettorale si sia fondata su casuali incontro con soggetti poco raccomandabili o su notizie investigative segrete dategli da amici inaffidabili’’.

Ma da qui alla condanna per concorso esterno a Cosa nostra, secondo Anania, il passo è lungo: “Sarebbe del resto aberrante – scrive il giudice – un’interpretazione che comportasse la sanzione penale solo perché un certo ambiente mafioso poteva individuare nel Cuffaro un punto di riferimento legato alla sua area politica e al suo modo di approccio clientelare’’. La Procura, naturalmente, non condivide per nulla questa impostazione, e ha annunciato il ricorso in appello, possibile solo quando il gup notificherà all’ufficio del pm il deposito delle motivazioni.

La questione e’ complessa, ed e’ riassumibile in una domanda: il rapporto Cuffaro-boss è configurabile come favoreggiamento ai mafiosi, come ha già stabilito la Cassazione, oppure come concorrente esterno dell’associazione? Il gip ha risposto, riportando indietro le lancette della giustizia: “Non basta la prova di certe frequentazioni con soggetti gravitanti nell’ambiente mafioso – scrive Anania – poiché tali aspetti potranno essere criticati sotto un profilo morale e sociale, ma non sono sufficienti per scrivere una sentenza di condanna’’.

Eppure gli stessi fatti sono stati qualificati come reato dalla Cassazione, che ha considerato, per esempio, la candidatura di Mimmo Miceli come frutto di un accordo politico-mafioso con il boss di Brancaccio Giuseppe Guttadauro. Quell’accordo costituisce favoreggiamento alla mafia, come già stabilito dalla Cassazione, oppure qualcosa di diverso e più grave? Difficilmente, a questa domanda, si avrà una risposta.

Con la sua sentenza, sia pure motivata in senso favorevole a Cuffaro, il gup ha posto un ostacolo invalicabile: il ne bis in idem. Nessuno può essere processato due volte per gli stessi fatti. E, al di là delle motivazioni, un processo c’è gia’ stato e un giudizio, di condanna, anche. Tutto il resto rischia di scivolare in uno sterile esercizio di retorica, poco apprezzato, forse, dallo stesso Cuffaro, che ha sempre manifestato l’accettazione, dignitosa e rispettosa, della volontà dei giudici.

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