Non si sa che fine faranno gli assegni pensionistici dei deputati e senatori incappati nelle maglie della giustizia. Se continueranno a correre o se invece verranno cancellati sotto la spinta della pubblica opinione. Ma se un giorno effettivamente dovessero essere revocati e si dovrà rifare la storia del loro annullamento, non si potrà non ricordare il momento in cui Pietro Grasso uscì allo scoperto facendo a pezzi la consulenza dell’ex presidente della Corte costituzionale Cesare Mirabelli che quei vitalizi aveva ritenuto pressoché intoccabili.

Le cronache raccontano di un Grasso letteralmente «furibondo». Perché leggendo ilfattoquotidiano.it che rivelava il contenuto del parere-Mirabelli, il presidente del Senato aveva potuto prendere visione anche della lettera d’accompagnamento del giurista ai senatori questori riportata in fotocopia nell’articolo. E cosa ha scoperto Grasso leggendo online quelle pagine? Che il parere che i colleghi senatori gli avevano consegnato martedi 24 febbraio era invece stato inviato dallo stesso Mirabelli addirittura il 19, ben cinque giorni prima. Un ritardo inaccettabile e una «grave scorrettezza», secondo il presidente, che lo avrebbero poi costretto ad uscire allo scoperto rendendo pubblica anche la sua posizione sul delicato problema (vedere immagini in basso): sostanzialmente che, a differenza delle tesi sostenute da Mirabelli, questi vitalizi non sono intoccabili, che non c’è bisogno di una apposita legge per toglierli di mezzo, che i consigli di presidenza di Camera e Senato possono modificare le norme sulle pensioni degli eletti quando vogliono e che non sussiste assolutamente un «divieto di retroattività». Questo per grosse linee, rivendicando tutti i poteri che scaturiscono dalla giurisdizione interna (autodichia). Per il resto, disappunto a parte, il documento di Grasso è una vera requisitoria  contro i condannati e le tesi dell’ex presidente della Corte costituzionale Mirabelli che ne salvavano in qualche modo i diritti pensionistici.

DECIDONO LE CAMERE – Quella vergata dal presidente del Senato appena letto ilfattoquotidiano.it è una bocciatura senza mezzi termini del parere con il quale l’ex presidente della Consulta Mirabelli solleva la questione delle  «criticità costituzionali dello schema di deliberazione» elaborato dal Consiglio di presidenza del Senato per disporre la cancellazione dei vitalizi per i parlamentari condannati in via definitiva a pene superiori a due anni di reclusione per reati di mafia, corruzione e contro la pubblica amministrazione. Per la seconda carica dello Stato è «paradossale ipotizzare», come fa appunto Mirabelli, «che successive modifiche» al Regolamento degli assegni vitalizi degli onorevoli senatori e loro familiari «debbano trovare origine in una fonte normativa diversa dalla fonte che ha costituito l’istituto». In pratica, sottolinea Grasso, vanno applicati i poteri dell’autodichia: «Vale un principio generale del diritto, oltre che di palese ragionevolezza, secondo cui l’organo che produce una norma è l’unico che possa modificarla». Quindi, dal momento che la norma in questione è un regolamento «non vi è dubbio che la legge sia incompetente a disciplinare la materia che è ricompresa nell’autonomia normativa (l’autodichia appunto) delle Camere». D’altra parte, ricorda il presidente del Senato, «i regolamenti parlamentari sono fonti primarie del diritto equiparate alla legge a cui si sostituiscono in certe materie». Come per la disciplina del procedimento legislativo, degli organi interni di Montecitorio e palazzo Madama, delle componenti delle Camere (diritti e doveri dei parlamentari), delle strutture di servizio e rapporto con i dipendenti. Insomma, «tale è l’autonomia normativa di cui godono le Camere» che la Consulta «ha finora escluso anche un sindacato costituzionale» sottolinea Grasso. In conclusione «se il Consiglio di Presidenza dovesse ritenere di non avere potere di modificare i regolamenti su vitalizi e pensioni, allora questo farebbe cadere l’intera potestà normativa sulle garanzie per i parlamentari, e riconoscerebbe che la legge potrebbe modificare anche le norme vigenti sul trattamento economico e giuridico dei parlamentari».

VITALIZI REVOCABILI – Quanto poi alla natura giuridica dei vitalizi e delle pensioni dei parlamentari «come correttamente indica il parere del professor Mirabelli, queste prestazioni sono strettamente collegate all’indennità di cui all’articolo 69 della Costituzione, hanno un legame genetico con essa, ed hanno la stessa funzione». Ne consegue, sottolinea il presidente del Senato, che «se vengono meno i requisiti di legge per l’appartenenza alle Camere cade il diritto all’indennità e cade il diritto al vitalizio». Secondo la regola «Simul stabunt, simul cadent». Insomma, secondo Grasso, l’indennità parlamentare «è una garanzia funzionale che ha la funzione di consentire anche a chi sia in stato di bisogno, di concorrere attivamente alla vita pubblica e di garantire a ognuno l’indipendenza nella funzione». «Non si tratta di una retribuzione» o di un «remunerazione» come «dice in modo del tutto improprio il parere» di Mirabelli, «ma di un’indennità collegata alla carica». Perché il parlamentare «non deve garantire alcuna prestazione di lavoro e può bene astenersi dall’attività (come si verifica di frequente con diversi senatori) senza per questo perdere il diritto all’indennità». Di conseguenza non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, tantomeno ad «un diritto intangibile perché non ha il presupposto in un rapporto di lavoro». Nessun dubbio, quindi, rimarca la seconda carica dello Stato, che si tratti al contrario «di un diritto costituito dal Consiglio di Presidenza, che può legittimamente escluderlo o limitarlo in casi specifici».

SANZIONE MORALE – E infine, la legge Severino, che ha introdotto la disciplina dell’incandidabilità per chi ha riportato condanne definitive ad almeno due anni di reclusione per delitti non colposi di particolare gravità. Limite di pena preso come riferimento dal Consiglio di presidenza per disporre la cessazione dei vitalizi e delle pensioni. «Non è fondato il parere del professor Mirabelli secondo cui la cessazione dell’erogazione sarebbe assimilabile ad una sanzione penale accessoria – spiega Grasso –. La legge Severino non ha previsto una sanzione accessoria, ma una condizione per l’esercizio dell’elettorato passivo, in particolare una condizione di moralità, collegata alla condanna per determinati gravi reati». Di conseguenza «non sussiste un divieto di retroattività, che varrebbe ove si trattasse di una sanzione penale accessoria». Diversamente, quando una condizione di eleggibilità vieno «cade il presupposto sia per l’esercizio di una carica sia per la percezione di emolumenti che sono collegati ad una carica che non si può più ricoprire». E questo, conclude Grasso, «deve riguardare anche i vitalizi e le pensioni».
Twitter: @primodinicola @Antonio_Pitoni

 

 

 

 

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