Emergenza carceri. In otto anni di presidenza della Repubblica il primo messaggio di Giorgio Napolitano alle Camere è su questo argomento. Ieri l’intervento, oggi le prime conseguenze reali che restituiscono il senso della parola “emergenza”. Siamo a Milano nel carcere giudiziario di San Vittore. Qui dal 5 settembre 2013 è recluso Hassan H., egiziano di 28 anni. Motivi: piccoli episodi di spaccio. Ecco allora la sua testimonianza riassunta in poche ma decisive parole: “La cella – scrive il detenuto ai suoi legali – è larga 2,5 e lunga 4,5. Siamo reclusi in sei, disposti su due letti a castello a tre letti”. Non ci vuole molto a immaginare le condizioni di vita di Hassan. Lui è uno dei 64.758 detenuti nelle carceri italiani. In esubero di decine di migliaia di posti visto che la situazione regolare si attesta su 47.615. Dati recenti forniti dal Dap e aggiornati al settembre 2013.

E così dopo le parole del presidente della Repubblica che naturalmente hanno provocato le solite confuse polemiche politiche, ecco la richiesta di liberazione depositata oggi dall’avvocato Mauro Straini davanti alla sezione direttissime del Tribunale di Milano presieduta da Giuseppe Cernuto. Per capire: l’articolo 299 comma 1 del codice di procedura penale recita: “Le misure coercitive sono immediatamente revocate quando risultino mancanti le condizioni di applicabilità previste dalle singole misure”. Misure, quelle cautelari in carcere, disposte dall’articolo 285 comma 1 del codice di procedura. L’articolo parla esplicitamente di “istituto di custodia”. Definizione che, recita sempre l’articolo 285, impone che “l’istituto di custodia “ sia “conforme alle norme poste a tutela dell’umanità del detenuto”.

Di più: le caratteristiche di un carcere sono “disciplinate” dall’articolo 6 della legge numero 534 del 26 luglio 1975. I punti sono tantissimi e dunque sulla carta le regole sono rigide, ma, evidentemente, non rispettate. Vediamo il primo. “I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura”.

Va ricordato che in questo momento il giovane egiziano si trova in regime di carcerazione preventiva. San Vittore, infatti, è un carcere giudiziario. Dopodiché, ragionano i suoi legali, esiste un livello più alto di regole e cioè l’articolo 27 comma 2 della Costituzione per il quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Va da sé che una cella di due metri per quattro abitata da sei persone non sembra conforme ai dettati della Carta.

Ma c’è di più: nella loro richiesta i legali fanno riferimento alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (“Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”). Nel particolare viene citata la sentenza del 16 luglio 2009 di Sulejamonovic contro l’Italia. In particolare viene riportato il passaggio in cui “l’articolo 3 della Convenzione (…) impone allo Stato di sincerarsi che le condizioni detentive di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana”. Nello specifico di questa sentenza la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto lo Stato italiano colpevole della violazione dell’articolo 3, visto che al detenuto era stato riservato uno spazio personale di 2,7 metri quadrati.

Il documento va oltre e citando la sentenza Torreggiani con cui la Corte europea ha “riconosciuto il carattere strutturale della contrarietà all’articolo 3 della convenzione”. Tradotto: l’intero sistema carcerario italiano è mancante. Da qui la consapevolezza che qualsiasi spostamento di Hassan in altri carceri “vedrebbe egualmente presente lo stresso problema strutturale”. In conclusione, spiega il legale nella sua richiesta, se il tribunale non ritiene di poter applicare l’articolo 3 della Convenzione europea “in assenza di una normativa interna prevista dall’articolo 147 del codice penale”, si chiede che il giudice sollevi la questione davanti alla Corte costituzionale. La Consulta si è espressa proprio ieri per dichiarare inammissibile la richiesta di differimento di una pena motivata da “sovraffollamento”. La richiesta era stata presentata dai tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano e riguardava due condannati in via definitiva. Il caso è dunque diverso da quello di Hassan. E comunque, già in occasione di questa sentenza, la Consulta ha avvertito:  “Nel caso di inerzia legislativa la Corte si riserva, in un eventuale successivo procedimento, di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità”. 

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