Gli immobili della Chiesa restano esenti dal pagamento della Tasi così come era per l’Imu. Insieme al rincaro della tassa sui servizi, infatti, è arrivata una sorta di “clausola di salvaguardia”: sono esclusi dal pagamento della tassa sui servizi “tutti i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto“. E’ quanto si legge nel testo definitivo del dl Salva Roma approvato venerdì dal Cdm, che ha dato il via libera alla possibilità per i Comuni di aumentare la Tasi fino allo 0,8 per mille per introdurre detrazioni. Dall’imposta sono esenti, come previsto, anche gli immobili di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense. L’orientamento non appare nelle bozze del decreto sugli enti locali (la terza versione del Salva-Roma), ma solo nella versione definitiva approdata in Gazzetta Ufficiale.

Il comma 3 dell’articolo 1 del testo che ha ricevuto il bollino della Ragioneria generale dello Stato estende quindi di fatto alla Tasi le esenzioni previste per l’Imu, relative – si legge nella relazione tecnica al provvedimento – “agli immobili posseduti dallo Stato, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Inoltre viene disposta ai fini Tasi delle esenzioni “già previste ai fini Imu, di cui all’art. 7 del d.lgs. n.504 del 1992 in materia di Ici”, tra cui appunto anche quelle per la Chiesa.

La Cgia di Mestre ha avvertito nei giorni scorsi che con la Tasi per le imprese si profila una “stangata di almeno un miliardo di euro“. L’importo, che la Cgia ritiene addirittura sottostimato, è stato calcolato applicando l’aliquota base dell’1 per mille: “Con l’aliquota base all’uno per mille, solo sui capannoni, è previsto un aumento di quasi 650 milioni di euro entrate fiscali”.

Saranno comunque i Comuni a decidere il livello dell’aliquota e l’eventuale aumento dello 0,8 per mille complessivo che potrebbe arrivare sulla prima o sulle altre case o divisa tra le due tipologie. I Comuni potranno infatti procede al rincaro “purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità ad esse equiparate detrazioni o altre misure”, con effetti equivalenti a quelli sull’Imu. Sarà sempre il Comune a stabilire le scadenze di pagamento della Tari (la tassa sui rifiuti) e della Tasi, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alle due tasse. Sarà comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

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