Ancora una volta un giudice ha inviati gli atti di un processo alla Corte costituzionale rilevando profili di incostituzionalità nella legge sulla procreazione assistita, la legge 40. Il tribunale di Firenze ha inviato la documentazione alla Consulta, sollevando la questione di costituzionalità in merito al divieto di utilizzo ai fini della ricerca degli embrioni sovrannumerari malati o abbandonati e alla irrevocabilità del consenso della donna ai trattamenti di procreazione assistita dopo la fecondazione dell’ovocita. 

La decisione del tribunale di Firenze si basa sul ricorso di una coppia affetta da patologia genetica che, dopo aver effettuato la diagnosi preimpianto, ha scoperto che gli embrioni erano malati o non testabili e quindi ne ha rifiutato l’impianto, chiedendo di destinarli alla ricerca. Richiesta che va contro due divieti contenuti nella legge 40: quello di revocare il consenso informato, che porterebbe automaticamente al trasferimento in utero anche di embrioni inidonei, e quello alla ricerca scientifica sugli embrioni soprannumerari. Secondo i giudici però, la legge 40 viola gli articoli della Costituzione relativi ai diritti fondamentali della persona, al diritto alla salute e alla libertà di ricerca. In particolare la norma per i magistrati violerebbe gli articoli 2 (diritti inviolabili dell’uomo), 9 (promozione della ricerca scientifica) e 32 (tutela della salute e non obbligatorietà per alcun trattamento sanitario se non per disposizione di legge) della legge fondamentale dello Stato italiano.

Si torna dunque a parlare di diritti e di coppie sterili dopo la recente “vittoria” che ha visto un giudice del Tribunale di Cagliari riconoscere il diritto di una coppia a ricorrere alla diagnosi preimpianto. E non si tratta certo della prima volta che la legge finisce sui banchi della Corte costituzionale. “Ancora una volta si dimostra che il divieto di revoca del consenso informato è un divieto incostituzionale ai sensi dell’art. 32 della nostra Costituzione – si legge in una nota diffusa dall’Associazione Luca Coscioni che da anni si batte per i diritti delle coppie che ricorrono alla legge 40 – La revoca del consenso avviene già per tutte le altre patologie ed è indispensabile per il percorso terapeutico del paziente. Inoltre il giudice conferma il paradosso di questa assurda legge 40: in Italia è vietato estrarre linee cellulari embrionali, ma si può fare ricerca con esse se importate dall’estero”. Filomena Gallo, presidente dell’Associazione Coscioni, ha concluso: “Questi due nuovi aspetti della legge 40 di nuovo al vaglio ora dei giudici della Corte Costituzionale erano stati già oggetto dei quesiti referendari del 2005. Sarebbe stato opportuno e necessario non boicottare quel referendum, risparmiando a tante coppie inutili sofferenze e evitando di porre inutili e ideologici paletti alla libertà di ricerca scientifica nei nostri laboratori”. 

Secondo il Tribunale di Firenze la norma risulta in merito ad alcuni punti, “irrazionale, illogica e irragionevole” sottolinea è l’avvocato Gianni Baldini, docente di Biodiritto nell’Università di Firenze, che ha seguito la coppia dal cui ricorso è derivata la decisione del tribunale. Sotto accusa ci sono l’articolo 6 della legge (che stabilisce che la volontà ai trattamenti può essere revocata fino al momento della fecondazione dell’ovulo) e l’articolo 13 (che vieta la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione).

E’ infatti “irrazionale, illogico e irragionevole – spiega Baldini – prevedere l’irrevocabilità del consenso circa l’avvio e la prosecuzione del trattamento di procreazione assistita. La previsione, nel trattamento di PMA, della sua irrevocabilità dopo la fecondazione dell’ovocita, dunque a circa metà del trattamento, è contraria ai principi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione”. Irragionevole, prosegue l’avvocato, anche il divieto di ricerca su embrioni abbandonati o malati, “comunque non più impiegabili per finalità procreative. Infatti se rientra nella discrezionalità legislativa prevedere la prevalenza del diritto alla vita e allo sviluppo dell’embrione rispetto alla ricerca e alla salute individuale e collettiva nell’ipotesi di creazione di embrioni da destinare esclusivamente alla ricerca, in maniera del tutto diversa si pone la questione – conclude Baldini – nel caso in cui gli embrioni da utilizzare per la ricerca finalizzata alla tutela della salute siano quelli crioconservati malati, abbandonati e destinati all’autodistruzione certa nel volgere di qualche anno”.

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