“Sistema legislativo incoerente” che viola “il diritto al rispetto della vita privata e familiare”. La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha bocciato la legge 40 sull’impossibilità per una coppia fertile, ma portatrice di una malattia genetica, in questo caso di fibrosi cistica, di accedere alla diagnosi preimpianto degli embrioni. Secondo i giudici, il cui verdetto diverrà definitivo entro tre mesi se nessuna delle parti farà ricorso per ottenere una revisione davanti alla Grande Camera, “il sistema legislativo italiano in materia di diagnosi preimpianto degli embrioni è incoerente” in quanto allo stesso tempo un’altra legge dello Stato permette alla coppia di accedere a un aborto terapeutico in caso che il feto venga trovato affetto da fibrosi cistica. La Corte ha quindi stabilito che, cosi com’è formulata la legge 40, ha violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare di Rosetta Costa e Walter Pavan, la coppia che si è rivolta alla giustizia europea, a cui lo Stato italiano dovrà versare 15 mila euro per danni morali e 2.500 per le spese legali sostenute.

La decisione riguarda il ricorso presentato nell’ottobre 2010 da Rosetta Costa e Walter Pavan che nel 2006, in seguito alla nascita del loro primo figlio affetto da fibrosi cistica, scoprirono di essere entrambi portatori sani della malattia. La coppia voleva avere altri figli ma si trovò a fare i conti con il 25% di probabilità che nascessero affetti da fibrosi cistica e il 50% che ne fossero portatori sani. Per questo hanno deciso di ricorrere alla procreazione assistita e alla diagnosi preimpianto, pratica però vietata dalla legge italiana. Nel ricorso la coppia sosteneva che la normativa nazionale viola il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare e che così com’è formulata la legge li discrimina rispetto alle coppie sterili e a quelle in cui l’uomo ha una malattia sessualmente trasmissibile. Nel novembre del 2011 la Camera principale della Corte di Strasburgo ha stabilito, ribaltando un sentenza emessa 19 mesi prima da una delle camere della stessa Corte, che impedire per legge alle coppie sterili di ricorrere alla fecondazione in vitro eterologa non è più una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La sentenza riguardava due coppie austriache che si erano rivolte a Strasburgo nel 2000 sostenendo che la legge austriaca sulla fecondazione in vitro ledeva il loro diritto a formare una famiglia e le discriminava rispetto ad altre coppie che potevano ricorrere a questa tecnica. Per le due coppie la fecondazione in vitro con donazione di sperma o ovuli esterni alla coppia (quindi con la fecondazione eterologa) era l’unica soluzione per poter procreare.

L’analisi degli embrioni per impiantare nella donna soltanto quelli sani è vietata dalla legge 40, che la consente solo per le coppie in cui l’uomo ha una malattia sessualmente trasmissibile, come l’Hiv o l’epatite B e C, per evitare il rischio di contagio. Costa e Pavan non sono gli unici che si battono per ottenere lo screening preimpianto. A gennaio del 2010, per la prima volta, il Tribunale di Salerno ha autorizzato due aspiranti genitori, portatori sani di atrofia muscolare, a sottoporsi al test. I due romani sono andati oltre e si sono rivolti a Strasburgo. La Corte, nel giudizio che non è definitivo, evidenzia la discrepanza fra questo divieto previsto dalla legge 40 e l’aborto terapeutico, che invece viene consentito. Sottolineando che il no alla diagnosi preimpianto è previsto, in Europa, solo in Italia, Austria e Svizzera, la Corte conclude che viola l’articolo 8 della Convenzione europea per i diritti umani, quello che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. 

La sentenza potrebbe aprire una “concreta possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale”. Antonio Balsamo, esperto di diritto europeo, presidente della Corte d’Assise di Caltanissetta e già componente dello Human Rights review panel della Ue,  fa riferimento all’articolo 117 della Costituzione sul vincolo del rispetto degli obblighi comunitari, “norma di raccordo tra la Costituzione italiana e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo”. Norma che “dice che vanno rispettati i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” e richiama all’obbligo per gli Stati di “conformarsi alle sentenze definitive della Corte”. Quindi “se la sentenza passasse in giudicato – osserva – si porrebbe un problema concreto di costituzionalità sulla normativa italiana sulla diagnosi preimpianto”. Per Balsamo la sentenza mette comunque in evidenza come “il diritto europeo” stia diventando “un punto di riferimento importante per i singoli Stati”, ovvero “una “sintesi delle diverse interpretazioni giuridiche” e “un punto di vista esterno per vedere le cose con gli occhi dell’Europa”. In questo senso si tratta di un “salto culturale in una necessaria ottica di sintesi di orientamenti giuridici diversi”. In questo modo, continua il suo ragionamento, c’è “una tutela multilivello dei diritti”: nel caso specifico il richiamo al ‘diritto alla vita provata e familiare’  fatto da Strasburgo, con “un arricchimento di significati” finora inedito per i singoli Stati. 

“La questione della compatibilità tra legge 40 e legge 194 sollevata dalla Corte di Strasburgo e “un problema già noto”, ma “aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza” dichiara il ministro della Salute Renato Balduzzi, a margine di un convegno, sottolineando che in ogni caso “una riflessione va affrontata”. La riflessione ”deve partire dal bilanciamento dei principi: sono beni da tutelare la soggettività giuridica dell’embrione così come la salute della madre.La questione nel nostro Paese era già stata posta da giudici di merito e in prospettiva probabilmente sarà riproposta alla Corte. In questa materia bisogna capire quali siano i beni da tutelare e tenere conto di tutti i valori in gioco, tra cui la soggettività giuridica dell’embrione”.

 

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