Lavoro & Precari

Il salario minimo è già previsto da Costituzione e contratti collettivi: serve davvero una legge?

È di qualche giorno fa la notizia che in Commissione Lavoro del Senato si sia dato avvio alla discussione sulla proposta di legge sul salario minimo depositata dalla senatrice M5s ed ex ministra Nunzia Catalfo, con cui si cerca di dare attuazione alle previsioni costituzionali (art. 36). Tale norma prevede che ogni lavoratore abbia “diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Così, per dare attuazione all’art. 36 Cost. il ddl prevede che la retribuzione non possa essere inferiore a quella “prevista dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l’impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” e il “trattamento minimo orario… non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi”.

Le previsioni costituzionali sulla retribuzione

Ogni volta che rileggo l’art. 36 Cost. rimango impressionato dalla lungimiranza dell’Assemblea Costituente: con questa previsione si è voluto legare la quantificazione della retribuzione non solo ad un principio di corrispettività (la quantità e la qualità del lavoro), tipico dei contratti a prestazioni corrispettive, ma fare anche in modo che il salario non sia mai insufficiente a garantire una vita libera e dignitosa al lavoratore (vera ed unica controparte contrattuale del datore di lavoro) e alla sua famiglia (che con il contatto di lavoro non hanno alcun collegamento giuridico). Di fronte ad una norma così illuminata stupisce che dopo oltre 73 anni si debba ancora discutere della sua applicazione e di come assicurare una retribuzione “proporzionata”, “sufficiente” e tale da “garantire una vita libera e dignitosa” al lavoratore.

La cosa appare ancora più incredibile se si tiene conto che, durante questi 73 anni, sono stati stipulati oltre seimila contratti collettivi nazionali (di cui 985 attualmente in vigore) e che tutti i Ccnl hanno una parte dedicata alla determinazione della retribuzione minima, considerata dai giudici come il miglior riferimento per individuare la “giusta retribuzione” ai sensi dell’art. 36 Cost. Avendo l’Italia Ccnl che prevedono una retribuzione minima differenziata in funzione del ruolo e dell’inquadramento, si fa fatica a capire come mai ancora oggi si discuta di salario minimo e di una legge che lo preveda. Il dubbio diventa ossessivo se si considera che la Costituzione (art. 39, 4° comma) contiene un meccanismo per rendere vincolante il Ccnl e, quindi, prevede un modo per avere un salario minimo (cioè la parte dei Ccnl sulla retribuzione minima) vincolante per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto collettivo si riferisce.

Cos’è successo?

Purtroppo, la mancata obbligatorietà dei Ccnl (e, quindi, del minimo retributivo) è dovuta al fatto che la citata norma costituzionale è rimasta lettera morta per una precisa scelta delle organizzazioni sindacali.

Se oggi, quindi, discutiamo ancora di una legge sul salario minimo, è chiaro che ciò deriva dalla mancata attuazione dell’art. 39 Cost. per responsabilità delle organizzazioni sindacali. Infatti, sia la Cgil che la Cisl, spaventate dal fatto che si potesse realizzare un controllo sulla loro attività e che si potesse limitare il diritto di sciopero, hanno sempre rifiutato la loro “registrazione”, condizione essenziale per realizzare l’obbligatorietà delle disposizioni sul salario minimo del Ccnl.

Gli errori passati da evitare

Fatta tale premessa sulle motivazioni che costringono ancora oggi a pensare ad una legge sul salario minimo, dobbiamo provare ad affrontare il tema ricordando la storia, allo scopo di evitare, pur apprezzando i lodevoli intendi della Sen. Catalfo, errori già commessi in passato. Infatti, la legge sul salario minimo non è una novità, visto che nel 1959 con la cosiddetta Legge Vigorelli (L. 741/1959) si è concessa una delega al Governo proprio per fissare i trattamenti minimi salariali (e normativi) per ciascuna categoria lavorativa.

Il governo emanò più di mille decreti legislativi, recependo tutti i Ccnl stipulati fino a quel momento e conferendo loro forza di legge, cioè applicabilità generalizzata nei confronti di tutti i lavoratori, creando un sistema che prevedeva anche un salario minimo, attualizzato al 1959.

Il problema si pose con riferimento agli aggiornamenti di tali trattamenti; fu così che venne emanata una nuova legge simile a quella del 1959, giudicata però come incostituzionale (sentenza 106/962) sulla base di motivazioni utili a individuare i rischi connessi all’emanazione di una norma sul salario minimo, come il ddl 2187.

La Corte precisò che la Costituzione garantisce ai soli sindacati la regolazione dei conflitti di interessi tra le contrapposte categorie mediante il contratto collettivo e questo, per avere efficacia nei confronti di tutti, deve essere stipulato da soggetti dotati dei requisiti previsti dalla Costituzione. Pertanto, qualunque legge che cerchi di conseguire il risultato dell’estensione “a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima”.

Ciò vuol dire che si corre il rischio che, in assenza di attuazione del sistema previsto dall’art. 39 Cost., qualunque legge che cerchi di rendere vincolanti per tutti i cittadini italiani un Ccnl (ivi compresa la parte sui minimi salariali) oltre i limiti della rappresentanza, sia qualificata come incostituzionale.

C’è veramente bisogno di una legge?

Cercando di fare tesoro della citata esperienza storica, mi sorge il dubbio se il tema relativo al salario minimo debba necessariamente essere affrontato ricorrendo ad una nuova legge. Non è da sottovalutare, infatti, il fatto che in Italia il problema non sia quello della quantità delle norme che affermino principi e diritti, ma quello della loro concreta applicazione. Non possiamo nasconderci che, una volta approvata una legge sul salario minimo, non si avrà alcun effetto automatico, ma soprattutto non si farà un vero passo avanti rispetto a quanto già oggi si potrebbe ottenere con l’applicazione coattiva dei Ccnl.

Non va sottovalutato il fatto che il nostro ordinamento ha già in sé gli anticorpi per combattere il lavoro sottopagato, grazie soprattutto ai Ccnl: giudici e avvocati hanno a loro disposizione tutto l’armamentario necessario per riconoscere ad ogni lavoratore sottopagato una retribuzione proporzionata e sufficiente, grazie ai minimi salariali dei Ccnl.

Il vero problema è, in realtà, quello di portare alla luce e di sanzionare queste situazioni, che, se giudicate dalla magistratura, avrebbero come esito la piena applicazione di tutti i diritti, tra cui il salario minimo previsto dal Ccnl.

Ciò di cui, a mio avviso, si deve sentire il bisogno non è di affermare un principio di diritto formale (come quello sul salario minimo, già tutelato dai Ccnl), ma realizzare un diritto sostanziale e concreto, assicurando alle persone sfruttate strumenti di effettivo e facile accesso alla difesa dei loro diritti e potenziando, con strumenti e mezzi adeguati, gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro, che potrebbero imporre l’applicazione coattiva dei Ccnl.

La lotta, quindi, deve concentrarsi non sul piano formale (con affermazioni teoriche di un diritto), ma sull’effettiva attuazione dei diritti già esistenti, utilizzando e valorizzando gli strumenti già utilizzati da lungo tempo.

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