Capitoli

  1. Truffati banche, c’è il decreto sui rimborsi: ecco chi ne ha diritto e come chiedere l’indennizzo
  2. Chi ha diritto agli indennizzi
  3. Chi non ha diritto ai “ristori”
  4. La misura del risarcimento
  5. Per quali motivi scatterà l’indennizzo
  6. Come accedere ai risarcimenti
  7. Chi gestirà le pratiche e i rimborsi
  8. Le procedure online
  9. Cosa manca ancora
Usi & Consumi

Chi ha diritto agli indennizzi - 2/9

Pubblicato il testo attuativo con le norme per accedere al Fondo a favore dei 300mila piccoli investitori che avevano comprato azioni e bond di Etruria, Banca Marche, Carife, CariChieti, Popolare Vicenza e Veneto Banca. A gestire le domande e i rimborsi sarà una commissione tecnica istituita dalla Consap, che entro 20 giorni dovrà rendere operativa una piattaforma informatica per fornire informazioni chiare e complete

Il decreto chiarisce che il “ristoro” andrà solo a persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, con patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100mila euro o con reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore a 35mila euro nel 2018, ma anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, come anche alle microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni. Ovviamente purché alla data di risoluzione o di liquidazione delle banche risultassero possessori degli strumenti finanziari – azioni e obbligazioni subordinate – emessi dagli stessi istituti di credito e che in seguiti li abbiano continuati a detenere. Hanno parimenti diritto eventuali loro familiari (coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto e parenti entro il secondo grado), che abbiano acquisito gli strumenti finanziari dai risparmiatori per trasferimento con atto tra vivi dopo la data di risoluzione o liquidazione delle banche e che abbiano continuato a detenerli. Lo stesso diritto è concesso anche ai successori per causa di morte delle persone fisiche individuate in precedenza che abbiano acquisito gli strumenti finanziari delle banche dopo la data di risoluzione o liquidazione delle banche e che abbiano continuato a detenerli.