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Egitto e nuova Costituzione, i passi in avanti sui diritti umani

Come era prevedibile, la proposta di Costituzione sottoposta a referendum martedì e mercoledì scorsi è stata approvata con oltre il 98 per cento di sì. Hanno votato poco più di 20 milioni di egiziani, su 53,5 milioni di aventi diritto al voto. Nei due giorni di votazioni ci sono stati almeno 12 morti e più di 440 arresti. Scontri, uccisioni e arresti sono proseguiti nei giorni successivi.

Il nuovo testo presenta parecchie differenze rispetto a quello entrato in vigore nel 2012 sotto la presidenza di Mohamed Morsi. Con tutti i loro limiti, vi sono alcuni passi avanti anche nel campo dei diritti umani.

I diritti delle bambine e dei bambini (articolo 80) risultano maggiormente tutelati: la Costituzione definisce “minorenne” chiunque abbia meno di 18 anni di età, proibisce il lavoro minorile fino al completamento degli studi, prevede tutele speciali per i minorenni imputati e testimoni nei processi e obbliga lo stato a proteggerli da ogni forma di violenza, compresa quella sessuale. Non è però stabilità l’età minima per il matrimonio. 

Un altro passo avanti rispetto alla Costituzione del 2012 è l’espressa garanzia dell’uguaglianza tra uomini e donne nel campo dei diritti civili, politici, sociali, economici e culturali (articolo 11).  Le donne hanno il diritto di accedere alle alte cariche amministrative e giudiziarie dello Stato e questo ha l’obbligo di proteggerle da ogni forma di violenza. Secondo la nuova Costituzione, lo Stato deve anche garantire l’equilibrio tra le opportunità di lavoro e i doveri familiari delle donne mentre nulla è scritto su quelli degli uomini (i trattati internazionali ratificati dall’Egitto prevedono che la crescita e lo sviluppo dei figli siano responsabilità comuni sia dei padri che delle madri). 

L’articolo 91 proibisce il rimpatrio forzato dei rifugiati politici, anche se la definizione di questi ultimi non coincide esattamente con quella della Convenzione Onu sullo status di rifugiato.

Un articolo che va evidenziato è il 241, che stabilisce che il parlamento adotterà un sistema di giustizia transitoria per stabilire la verità, le responsabilità, i risarcimenti e le modalità idonee per avviare un processo di riconciliazione nazionale. È un passo avanti potenzialmente importante, dato che i precedenti tentativi di fare luce sulle violazioni dei diritti umani commesse sotto le presidenze di Mubarak e Morsi e durante i governi militari succeduti a entrambi, sono finora clamorosamente falliti. 

L’articolo 52 vieta ogni tipo e forma di tortura, che diviene un crimine non sottoposto a limiti di prescrizione (magari ce l’avesse l’Italia una norma costituzionale del genere!). Sono previste ulteriori garanzie contro la tortura, come il divieto di trattenere persone in centri di detenzione non riconosciuti (articolo 55), l’obbligo di portare  un sospetto di fronte a un magistrato entro 24 ore dall’arresto e alla presenza del suo avvocato (articolo 54) e la supervisione giudiziaria sulle prigioni (articolo 56).

L’articolo 60 garantisce ulteriormente l’integrità fisica vietando esperimenti medici e scientifici e operazioni chirurgiche senza il consenso dell’interessato. Tace tuttavia sui test forzati di verginità, una forma di tortura praticata dai militari nel 2011 contro un gruppo di attiviste.

Su altri articoli della Costituzione pende un rischio: come attuare le disposizioni sui diritti e le libertà quando la legge vigente prevede l’opposto

Prendiamo ad esempio l’articolo 73, che riconosce il diritto di manifestazione pacifica, soggetto a “notifica come previsto dalla legge”.  Se la “legge” è la numero 107 promulgata il 24 novembre 2013, che concede al ministro dell’Interno amplissimi poteri di vietare e disperdere (anche con l’uso della forza letale) quel genere di manifestazioni, non ci siamo.

A sua volta, il diritto di sciopero è garantito salvo le disposizioni di legge in senso contrario: come la stessa legge 107 del 2013, che vieta le proteste che mettano a rischio “la produzione”.

L’articolo 75 tutela il diritto dei cittadini egiziani di formare associazioni tramite semplice notifica e vieta le interferenze dell’amministrazione statale nelle loro attività. La legge in vigore, al contrario, consente di negare il riconoscimento alle Ong per non meglio precisate “ragioni di sicurezza nazionale” e vieta loro di ricevere finanziamenti dall’estero.

Poi ci sono le norme in contrasto tra loro. La libertà d’espressione è garantita dall’articolo 65 della Costituzione e gli articoli 65 e 71 stabiliscono che non si va in carcere per le opinioni espresse in forma orale o scritta, fatta eccezione per i non meglio definiti “reati legati all’incitamento alla violenza o alla discriminazione tra i cittadini”, per le offese all’onore e per l’insulto alla bandiera o ad altri simboli nazionali, “crimine” che merita un articolo specifico, il numero 73.

Inoltre, mentre la Costituzione riconosce che la pubblicazione dei quotidiani è soggetta a mera notifica, l’apertura di stazioni televisive e di siti internet è sottoposta alle norme di legge (articolo 70).

Più di un egiziano su sette, 12.200.000 persone, vive in un insediamento informale e del tutto precario: sono almeno 870 in tutto il paese. L’articolo 78 riconosce il diritto a un alloggio adeguato e sicuro e obbliga lo Stato ad approntare un piano per risolvere il problema, ma non vieta – come invece previsto dal diritto internazionale – gli sgomberi forzati.

Infine, l’articolo peggiore, che riporta la Costituzione ai tempi di Mubarak e ci spiega quanto potere continuino ad avere, decennio dopo decennio, i militari in Egitto. Sebbene l’articolo 97 vieti le corti speciali, l’articolo 204 consente che imputati civili siano processati dai tribunali militari e sottrae, simmetricamente, ai tribunali civili la giurisdizione sui crimini commessi dai militari. Tra febbraio 2011 e giugno 2012, sotto il regime del Consiglio supremo delle forze armate, oltre 12.000 imputati civili vennero processati, con procedure sommarie e inique, dalle corti marziali. Continuerà così, purtroppo.