
Alla fine del rapporto di lavoro a partire da quest’anno è possibile ottenere dal fondo un anticipo del 60% (era il 50% fino a fine 2025). Durante la vita lavorativa per affrontare spese sanitarie gravi si può chiedere fino al 75% del montante. Idem per acquistare o ristrutturare la casa, ma in quel caso è necessario essere iscritti da almeno otto anni
Come funzionano gli anticipi sul Trattamento di fine rapporto fatto confluire nei fondi di previdenza complementare e quali limiti bisogna rispettare? Per rispondere a questa domanda bisogna distinguere due tipologie di richieste: quelle che si presentano alla fine del rapporto di lavoro (poco prima di andare in pensione) e quelle nel corso dell’attività lavorativa. Nel […]
Come funzionano gli anticipi sul Trattamento di fine rapporto fatto confluire nei fondi di previdenza complementare e quali limiti bisogna rispettare? Per rispondere a questa domanda bisogna distinguere due tipologie di richieste: quelle che si presentano alla fine del rapporto di lavoro (poco prima di andare in pensione) e quelle nel corso dell’attività lavorativa.
Nel primo caso, a partire da quest’anno è possibile ottenere un anticipo del 60%, mentre il restante 40% verrà percepito come rendita: è una novità introdotta dall’ultima legge di Bilancio. Fino al 31 dicembre 2025 la percentuale massima che si poteva ottenere era pari al 50%.
Le regole sono un po’ diverse per gli anticipi richiesti mentre si è ancora al lavoro: in questo caso non esiste un limite massimo al numero di anticipazioni richiedibili. Il vincolo principale è di natura economica: la somma totale delle anticipazioni non può superare il 75% della posizione individuale maturata (o il 30% per esigenze non documentate).
La legge di Bilancio permette ai lavoratori che fanno confluire il proprio Tfr in un fondo di previdenza complementare di ottenere un anticipo pari al 60% del montante finale accumulato e il resto in rendita. Nei calcoli per determinare a quanto ammonti l’importo dell’anticipo complessivo erogabile devono essere detratte le somme che sono state erogate a titolo di anticipazione e per le quali il lavoratore non abbia provveduto ad effettuare il reintegro.
In questa sede non ci stiamo riferendo alle anticipazioni ordinarie del Tfr che i lavoratori possono chiedere durante il loro percorso lavorativo: l’opzione che stiamo descrivendo è riservata ai lavoratori che hanno raggiunto l’età per andare in pensione e chiedono l’erogazione di quanto dovuto. L’obiettivo è quello di fornire ai neo-pensionati una maggiore liquidità immediata per affrontare le spese legate alla nuova fase di vita o per estinguere residui di mutui o altre tipologie di debito.
Oltre all’innalzamento al 60% dell’anticipo del Tfr conferito al fondo di pensione complementare, il legislatore ha potenziato le forme di erogazione alternativa al restante 40% del montante, che non deve essere trasformato necessariamente in una rendita vitalizia classica.
Tra le opzioni a disposizione dei lavoratori c’è la possibilità di ottenere una rendita erogata solo per un numero prefissato di anni (per esempio 10 o 15 anni), con una tassazione agevolata che varia tra il 9% e il 15% in base agli anni di partecipazione al fondo.
In alternativa è possibile scegliere di non convertire il montante in rendita assicurativa, ma di effettuare prelievi periodici flessibili direttamente dal proprio fondo, mantenendo il capitale investito. Quando si dovesse optare per l’erogazione frazionata, la tassazione prevista è leggermente superiore, attestandosi tra il 15% e il 20%.
Le opzioni che abbiamo descritto fino a questo momento sono accessibili ai lavoratori che abbiano maturato almeno cinque anni di partecipazione ad un fondo di previdenza complementare e che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione nel regime obbligatorio di appartenenza.
La quota erogata in capitale (ossia l’importo che il lavoratore riceve in un’unica soluzione come anticipo) al 60% beneficia della tassazione agevolata della previdenza complementare: ritenuta a titolo d’imposta dal 9% al 15% in base all’anzianità. Quindi è più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria Irpef del Tfr lasciato in azienda.
L’articolo 2120 del Codice Civile e il DLgs n. 252/2005 permettono di chiedere l’anticipo del Tfr o del montante nel fondo pensione complementare. Vengono applicate delle regole diverse sulla base di dove è accantonato il denaro.
Se il Tfr è lasciato in azienda o al Fondo Tesoreria Inps, l’anticipo può essere ottenuto una sola volta nell’arco dell’intero rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro. Per ottenerlo è necessario aver maturato almeno 8 anni di servizio con l’azienda ed è possibile ottenere fino al 70% della somma maturata. Può essere chiesto l’anticipo per acquistare la prima casa o per spese sanitarie straordinarie.
Se il lavoratore ha aderito a un fondo pensione – per scelta individuale o per il meccanismo del silenzio assenso – la normativa è leggermente più flessibile. L’anticipo può essere richiesto più di una volta ed è possibile reintegrare la propria posizione con versamenti successivi per richiedere un ulteriore anticipo, purché non vengano superati i massimali previsti. La percentuale di erogazione varia a seconda della motivazione: per le spese sanitarie gravi si può arrivare al 75% del montante e la richiesta può essere fatta in qualsiasi momento (senza attendere gli otto anni di servizio). Per acquistare o ristrutturare la casa si può arrivare al 75%, ma è necessario far passare gli otto anni. Per ulteriori esigenze – non è necessario giustificare la spesa – si può arrivare ad ottenere il 30% dopo 8 anni.