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Nuove regole sulla tassazione delle auto aziendali in uso ai dipendenti: cosa cambia

Dal 2025 la percentuale del costo chilometrico da applicare per il calcolo del fringe benefit varia in base all'alimentazione del veicolo

Dopo un periodo transitorio che si è concluso lo scorso 1° luglio 2025, è entrata definitivamente in vigore la nuova disciplina che regola i fringe benefit per le auto aziendali. Con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti necessari per applicare le nuove disposizioni. La tassazione più gravosa, che è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2025, a questo punto è pienamente operativa: i datori di lavoro e i dipendenti la devono gestire correttamente.

Auto aziendali, le nuove istruzioni fornite dalle Entrate

Ufficialmente le novità introdotte sulle auto aziendali sono in vigore dallo scorso 1° gennaio: la nuova tassazione è stata introdotta con la legge di Bilancio 2025, ma per garantire che le nuove disposizioni venissero applicate gradualmente, attraverso il decreto Bollette è stata data la possibilità, almeno per i primi sei mesi dell’anno, di applicare le percentuali in vigore nel 2024. Entrando un po’ più nello specifico, le disposizioni coinvolgono i veicoli che sono stati ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati ai dipendenti prima del 30 giugno 2025.

In questo contesto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate risulta essere particolarmente utile per chiarire come debbano essere tassati i redditi da lavoro dipendente nel caso in cui sia stato concesso loro un auto aziendale in uso promiscuo, cioè usata sia per lavoro, sia nella vita privata. Le informazioni fornite dall’AdE sono state utili per chiarire in quale modo debba essere gestito il periodo transitorio.

La tassazione fino al 31 dicembre 2024

I veicoli aziendali immatricolati ed assegnati ai dipendenti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2024 seguono le vecchie regole, almeno fino alla scadenza del contratto.

I fringe benefit, in questo caso, devono essere calcolati prendendo in considerazione il 25% dell’importo che corrisponde alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (il conteggio deve essere effettuato andando a prendere i costi chilometrici stabiliti dalle tabelle Aci). Dal benefit deve essere sottratto quanto è stato trattenuto al dipendente.

Cosa cambia a partire da quest’anno

La disciplina in vigore da quest’anno è leggermente più restrittiva e deve essere applicata ai veicoli che sono stati ordinati e concessi a partire dal 1° gennaio 2025. La manovra ha introdotto una serie di nuove percentuali che servono a determinare il valore del fringe benefit e che, soprattutto, si differenziano sulla base dell’impatto ambientale del mezzo.

I veicoli aziendali, locuzione che comprende anche motocicli e ciclomotori, concorrono alla formazione del reddito dal lavoro imponibile applicando una percentuale del costo chilometrico annuo – sempre basandosi sulle tabelle stabilite dall’Aci – al netto delle somme che sono state trattenute al dipendente. Nello specifico per le auto diesel e benzina la percentuale per la tassazione è al 50%, per le auto elettriche ibride plug-in è il 20%, mentre per le auto completamente elettriche è il 10%. Viene sempre presa in considerazione una percorrenza annua pari a 15.000 chilometri. Rispetto alla situazione pre 2025 è aumentata la tassazione delle auto a benzina e a gasolio, mentre è scesa quella per le auto elettriche e plugin.

Come deve essere gestito il periodo transitorio

Il decreto 19/2025 – noto come Decreto Bollette – ha sostanzialmente reso valido il vecchio sistema di tassazione per i veicoli che il datore di lavoro ha ordinato prima del 31 dicembre 2024 se sono stati consegnati ai dipendenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2025.

Uno dei chiarimenti più importanti su questo punto riguarda il momento da prendere in considerazione per la stipula del contratto: è l’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro al dipendente. La concessione di un’auto aziendale come fringe benefit non è una decisione unilaterale da parte dell’azienda, ma deve essere accettata dal lavoratore attraverso la firma – da parte di entrambe le parti – del documento con il quale viene erogato il benefit.

L’Agenzia delle Entrate considera come veicoli di nuova immatricolazione quelli che sono stati messi in strada a partire dal 1° gennaio 2015. La nuova disciplina, quindi, deve essere applicata ai contratti consegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.

L’AdE ha comunque sottolineato che nel caso in cui il veicolo sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2024 ma consegnato nel corso dei primi sei mesi del 2025 beneficia delle percentuali più favorevoli per i veicoli ecologici, permettono di applicare il sistema che viene considerato più vantaggioso.