
Sono stati tantissimi i casi di donne (e meno) di uomini colpiti con acidi o feriti in modo da risultare fregiati a vita. Tutti ricordano Gessica Notaro, Lucia Annibali o le vittime della coppia dell'acido
Pena troppa per un reato inserito nel pacchetto del Codice rosso per punire i reati di genere. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 583-quinquies del codice penale, inserito dalla legge numero 69 del 2019 (appunto Codice rosso), concernente il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Sono stati tantissimi i casi di donne (e meno) di uomini colpiti con acidi o feriti in modo da risultare fregiati a vita e che avevano imposto una riflessione giuridica sul . Tutti ricordano Gessica Notaro, Lucia Annibali o le vittime della coppia dell’acido.
In particolare, secondo i giudici, il primo comma dell’articolo 583-quinquies è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la pena, da 8 a 14 anni, sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Il secondo comma dello stesso articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che la condanna o il patteggiamento per il reato in questione comporta l’interdizione automatica e perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, anziché prevedere che tale pena accessoria sia applicabile facoltativamente dal giudice, in base agli ordinari criteri discrezionali e nel rispetto del limite legale di durata massima di 10 anni.
Quanto al secondo comma dell’articolo 583-quinquies del codice penale, la Corte Costituzionale ha rilevato che “la notevole latitudine della descrizione tipica del reato in questione comporta che possano a essa ricondursi condotte, più tenui delle altre, rispetto alle quali l’applicazione automatica e la durata indefinita della pena accessoria risultino ingiustificate, onde la necessità costituzionale di rimuovere i caratteri di obbligatorietà e perpetuità della sanzione interdittiva”.