Diritti

La signora Anna Maria ha aiutato il prossimo per tutta la vita. Ora che è disabile deve pagare

Tempo fa mi contatta una signora e mi racconta che per tutta la vita ha prestato servizio per il prossimo. Oggi è anziana e disabile, percepisce una pensione modesta e di certo non vive una condizione economica favorevole. Vive appena fuori Roma, in luoghi molto conosciuti per le loro belle caratteristiche: i Castelli romani.

La signora Anna Maria ha la voce rotta e avvilita, quel suono trema al telefono e io provo ogni volta la stessa vergogna. Devo, impotente, assistere ad un essere umano che questa cosiddetta società civile non riesce a stringere nel momento più difficile e delicato. La stessa società civile che ha preso anni di lavoro e contributo, risorse e valore morale, presenza sul posto di lavoro e nella vita.

Oggi, secondo questi grandissimi politici che ci rappresentano, la signora non merita assolutamente nulla. Non può lavarsi, curarsi, non può fare vita di relazione. Come negli anni della pietra (ma forse neanche in quegli anni) certe amministrazioni ripristinano norme arbitrarie di compartecipazione. La fregatura si chiama così: appare meno fregatura se la chiamano compartecipazione.

È andata così: il Comune di Velletri ha rivisto i requisiti per l’assistenza e disposto che redditi, anche modesti, debbano pagare le ore di cooperativa. I disabili hanno provato a ribellarsi ma nulla è accaduto nel palleggio tra i Comuni del distretto. Intanto a me è arrivata la richiesta di aiuto della signora, ecco i numeri di quanto dovrebbe pagare: circa 600 euro a trimestre e un affitto, su 1200 euro di pensione, per lavarsi, per essere aiutata nelle sue faccende più semplici e indispensabili. Con cifre fuori mercato, il suo comune pagherà non il singolo operatore ma una cooperativa convenzionata. A mio avviso è uno schifo.

Questi piccoli comuni che maltrattano disabili anziani e non, che normano regolamenti fuori dal mondo, che si fanno le loro leggi perché non perdono neanche il tempo di verificare le normative di riferimento, vanno condannati senza remora alcuna e senza distinzione di colore e partito. Si vergognino questi signori e basta, l’unica mossa certa e dovuta è quella di annullare lo scempio e ripristinare la norma infranta.

Al di là dell’immoralità di maltrattare e ignorare la fragilità cui tutti noi dobbiamo la nostra stessa vita, la pochezza con cui si manca di rispetto ai nonni che sono il pilastro della famiglia sociale cui apparteniamo, questo regolamento va contro tutte le norme che di seguito provo a riepilogare. La speranza è che qualcuno possa leggere e prendere atto che è gravissimo il danno che si sta perpetrando a queste persone. Tutti subiamo il danno di questa discriminazione.

Questo il quadro normativo.

Fin dal 1978 la Legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ispirandosi ai principi dell’Oms secondo i quali “L’assistenza sanitaria di base rappresenta il primo livello di contatto degli individui, della famiglia e della comunità con il sistema sanitario in un quadro di effettiva partecipazione”, la stessa legge ha conseguentemente proposto un modello di assistenza primaria fondato sul Medico e Pediatra di famiglia, convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale (Ssn) e scelti liberamente dal cittadino.

Il Progetto Obiettivo “Tutela della Salute degli Anziani 1994-1996” indicava l’attivazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (Adi) come obiettivo prioritario e ipotizzava lo sviluppo di servizi di ospedalizzazione domiciliare (Od) a più elevato contenuto sanitario con l’obiettivo di trattare a domicilio una percentuale di pazienti su tutti i ricoveri ospedalieri. Il Decreto Legislativo n. 229/99 recante “Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale” e i precedenti Dlgs.502/92 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e il Dlgs. n.517/99, indica l’assistenza Domiciliare Integrata (Adi) tra le funzioni e le risorse garantite dai distretti sociosanitari la cui organizzazione è disciplinata dalle regioni.

La Legge 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede che il Fondo nazionale per le politiche sociali determini ogni anno una quota economica esplicitamente destinata al sostegno domiciliare di persone anziane non autosufficienti, con particolare riferimento a “progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente familiare”.

Il DPCM 14 Febbraio 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie – stabilisce che le cure domiciliari come modalità di risposta ai bisogni delle persone in condizione di non autosufficienza si avvalgono anche di prestazioni di assistenza sociale e del supporto familiare. Le Regioni nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determinano gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione nonché i criteri di finanziamento avvalendosi del concerto della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale secondo quanto previsto dal D.lgs 502/92.

Il DPCM 29 novembre 2001 – Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza – inserisce le Cure domiciliari nell’ambito dell’assistenza distrettuale da attuarsi secondo le seguenti tipologie di attività:

• Assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata domiciliare comprese le varie forme di assistenza infermieristica territoriale);

• Attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale (domiciliare);

• Attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da hiv (domiciliare)

Il servizio di assistenza domiciliare indiretta prevede l’erogazione di un contributo economico per l’autogestione dell’aiuto personale, mediante l’instaurazione di un rapporto di lavoro con un operatore di fiducia dell’utente, ovviamente nel rispetto della normativa vigente (Legge 21 Maggio 1998, n. 162).

E ancora il Decreto Presidente Consiglio Ministri 30 Marzo 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 Agosto 2001, n.188, Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, art. 59, pubblicata in Supplemento Ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale 30 Dicembre 1997, n. 302, Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, art. 81, pubblicata in Supplemento Ordinario n. 302 alla Gazzetta Ufficiale 29 Dicembre 2000, n. 302 e senza dimenticare la preziosa Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, art. 39, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 Febbraio 1992, n. 39 – Supplemento Ordinaria.

Ma detto tutto ciò io mi chiedo se non dovrebbe essere sufficiente la democratica responsabilità civile e il senso di necessità comune di restituire dignità assistenza e autonomia ai nostri disabili e che in questo caso sono per lo più anziani. Brutta sensazione dover ascoltare parole rotte da una voce amareggiata di una signora che non riceve il rispetto che merita dalle Istituzioni locali che dovrebbero essere la sua forza e non certo il suo avversario. Un gruppo di decine di anziani dietro di lei, rassegnati, spenti, delusi, privati ingiustamente di un loro diritto. Non è un po’ troppo facile togliere diritti a chi ha meno forza per riprenderseli?

Sarebbe davvero urgente ripristinare l’assistenza domiciliare e, se mancano i fondi, basterebbe trasferire tutto all’indiretta. L’anziano riceve il contributo e assume chi va ad aiutarlo per le necessarie e indispensabili necessità di base. Certo che far pagare la cooperativa a un disabile anziano e indigente è davvero il massimo del fallimento sociale anche dell’istituto stesso di cooperative che perseguono seriamente i beni degli assistiti e non certo il loro impoverimento. Magari con l’occasione si potrebbero rivedere anche i singoli piani, le competenze del personale, le qualifiche e il resto.

Anna Maria mi terrà aggiornata. Nel mentre l’abbraccio con affetto certa di non essere sola a farlo.