Cronaca

Coronavirus, cosa chiude e cosa si può fare con il decreto nelle zone ‘arancioni’ e nel resto d’Italia: dai locali alle scuole ai funerali

Gli spostamenti in entrata e in uscita sono da "evitare", bar e locali chiudono alle 18, le scuole lo resteranno fino al 3 aprile in Lombardia e nelle 14 altre province interessate dall'articolo 1, mentre altrove solo la prossima settimana. Le altre limitazioni e raccomandazioni riguardanti il resto d'Italia, invece, sono valide fino alla data di validità del decreto

Gli spostamenti in entrata e in uscita sono da “evitare”, bar e locali chiudono alle 18, le scuole lo resteranno fino al 3 aprile in Lombardia e nelle 14 altre province interessate dall’articolo 1 del decreto, mentre altrove solo la prossima settimana. Le altre limitazioni e raccomandazioni riguardanti il resto d’Italia, invece, sono valide fino alla data di validità del decreto. Cosa prevedono le misure stabilite nella notte tra sabato e domenica dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per tentare di contenere il diffondersi dell’epidemia di coronavirus?

LOMBARDIA E ALTRE 14 PROVINCE
L’articolo 1 è dedicato alla Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Cosa deve essere evitato – Ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi. Salvo – si legge nel decreto – che per gli spostamenti motivati da “comprovate esigenze lavorative” o “situazioni di necessità ovvero motivi di salute”. In sostanza, chi verrà fermato durante uno spostamento tra un Comune e l’altro su un mezzo di trasporto pubblico (che continuerà a funzionare) o privato dovrà dimostrare attraverso un certificato medico o una lettera del datore di lavoro che lo spostamento è necessario. Ai datori di lavoro, pubblici e privati, viene raccomandato di “promuovere” la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di congedo ordinario e di ferie. A chi nel momento è entrato in vigore il decreto era fuori dalle zone interessate dalle disposizioni è “consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza”. Il decreto non prevede limitazioni al trasporto delle merci.

Cosa chiude – Impianti sciistici, eventi in ogni luogo pubblico o privato, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimiliati, musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, palestre, centri sportivi, piscine, centro natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse anche le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Restano aperti, invece, i luoghi di culto ma solo se vengono adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti. Vengono invece sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. No anche, quindi, alle messe e ai matrimoni. Tutto lo sport non professionistico si ferma, gli agonisti possono allenarsi e giocare a porte chiuse.

Cosa resta aperto (con prescrizioni) – Restano aperti i bar e i ristoranti, ma dalle 6 alle 18, con obbligo di garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone. In caso di violazione, scatta la sospensione dell’attività. Saranno aperte anche le altre attività commerciali (salumerie, supermarket, negozi di altro genere). Dovranno rispettare anche loro le prescrizioni precedenti e dovranno garantire l’accesso con “modalità contingentate” e adatte ad evitare “assembramenti di persone”, ma nel caso in cui ci siano “condizioni strutturali o organizzative” che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza, le “strutture dovranno essere chiuse”.

Chi controlla – Spetta ai prefetti assicurare l’esecuzione delle misure e monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Per svolgere il compito che viene loro assegnato, i prefetti possono avvalersi delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, delle forze armate, comunicandolo al Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata. Il mancato rispetto degli obblighi è punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

LE NORME VALIDE IN TUTTA ITALIA

Cosa viene sospeso – Tutti i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali nei quali è coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Vengono in ogni caso differite a quando l’emergenza sarà finita tutti gli altri convegni e meeting. Chiudono musei, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In caso di violazione, è prevista la sospensione della licenza. Tutto lo sport non professionistico si ferma, gli agonisti possono allenarsi a porte chiuse.

Ristorazione e luoghi di culto – Bar e ristoranti restano aperti ma con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, pena la sospensione della licenza. Anche le altre attività commerciali restano aperte ma viene “fortemente raccomandato” di consentire l’accesso con “modalità contingentate”. Restano aperti, invece, i luoghi di culto ma solo se vengono adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti. Vengono invece sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. No anche, quindi, alle messe e ai matrimoni.

Le scuole – Restano chiuse – ma fino al 15 marzo – anche le scuole e le università, mentre fino a quando il decreto sarà in vigore resteranno sospesi i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche. Sia per le scuole che per le università è prevista l’attivazione di “didattica a distanza”, con riguardo per le specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Pronto soccorso e ospedali – Agli accompagnatori di un paziente è vietato restare nelle sale di attesa dei pronto soccorso o nelle aree di accettazione, salvo diverse disposizioni dei del personale sanitario. Parenti e visitatori di strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, strutture di residenza per anziani è “limitata” ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

Le raccomandazioni – Agli anziani o a chi è affetto da una o più patologie croniche, così come agli immunodepressi, è fatta “espressa raccomandazione” di evitare di uscire dalla propria abitazione o almeno di evitare luoghi affollati nei quali non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro. Si raccomanda, a tutti, di limitare gli spostamenti “ai casi strettamente necessari”. Chi ha febbre maggiore di 37,5° e infezione respiratoria deve rimanere a casa e limitare i contatti sociali, contattando il medico curante.