Diritti

Reddito di cittadinanza, dopo 8 mesi si sblocca l’iter per gli extracomunitari: presentata la lista dei Paesi per cui serve la certificazione

Ha ricevuto il via libera il decreto firmato il 21 ottobre scorso dai ministeri del Lavoro e degli Esteri che attua quanto era stato previsto da un emendamento della Lega: ora l'Inps può far procedere i pagamenti e scongelare le domande anche per i cittadini extra Ue

Per colpa della mancanza di un decreto attuativo, per 8 mesi i cittadini extracomunitari che hanno fatto richiesta per avere il reddito di cittadinanza sono rimasti senza il loro assegno oppure senza una risposta. Tutto fermo fino a ieri, martedì 3 dicembre, quando l’Inps ha annunciato che finalmente l’iter si è sbloccato. Infatti, ha ricevuto il via libera il decreto firmato il 21 ottobre scorso dai ministeri del Lavoro e degli Esteri che attua quanto era stato previsto da un emendamento della Lega al “decretone”, l’origine del caos che ha tenuto nel limbo più di 53mila famiglie beneficiarie, rimaste senza sussidio, e bloccato le domande presentate da cittadini extra Ue da aprile in poi.

La modifica inserita dal Carroccio in sede di conversione del testo prevede infatti che gli extracomunitari debbano produrre una certificazione di reddito e patrimonio rilasciata dallo Stato di appartenenza, oltre a tutto il resto della documentazione richiesta per accedere al beneficio. Lo stesso emendamento prevede anche che siano definiti gli Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. Tra ritardi e crisi di governo, questa disposizione però è rimasta lettera morta fino a questo autunno. E in sua assenza l’Inps – di concerto con l’esecutivo – ha deciso con una circolare di congelare “tutte le domande” presentate dallo scorso aprile dai cittadini extra Ue. In poche parole nessuno di loro ha visto un euro, nemmeno chi gode della protezione internazionale. E per chi aveva presentato domanda nel breve periodo intercorso fra la pubblicazione del “decretone” e la sua conversione in legge, è stato previsto un regime “transitorio” di sei mesi durante il quale aggiornare la propria documentazione in base alle nuove norme. Ma quando i termini sono scaduti – e il decreto interministeriale ancora non c’era – l’erogazione del sussidio era stata interrotta.

ECCO LA LISTA DEI PAESI
Ora la lista dei Paesi esiste, anche se è stata resa nota “al contrario”. Sono stati elencati infatti tutti gli Stati di provenienza per cui è necessario produrre la certificazione: sono Regno del Bhutan, Repubblica di Corea, Repubblica di Figi, Giappone, Hong Kong, Islanda, Repubblica del Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Stato del Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Repubblica del Ruanda, Repubblica di San Marino, Santa Lucia, Repubblica di Singapore, Svizzera, Taiwan e Regno di Tonga.

LA PROCEDURA
Per gli extracomunitari che hanno presentato domanda prima di aprile, come chiarisce una circolare Inps, ora si aprono due strade. Chi proviene da un Paese non inserito in questa lista, una volta completata l’integrazione delle dichiarazioni già rese a marzo scorso, potrà continuare a ricevere i pagamenti. Per i cittadini degli Stati presenti nell’elenco, invece, è necessario prima “produrre alla Struttura Inps territorialmente competente la certificazione”.

Situazione diversa per chi ha presentato domanda dal primo aprile in poi. Per i cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nel decreto, la cui domanda è stata accettata dall’Inps, “saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane”. “Previa verifica della permanenza dei requisiti – si legge ancora nella circolare- si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale – delle eventuali mensilità arretrate maturate”. Quindi arriverà finalmente l’assegno previsto, oltre agli arretrati. Per gli altri cittadini extra Ue, costretti a presentare la certificazione del Paese di appartenenza, l’iter resta invece ancora bloccato in attesa della documentazione. Che, ricorda ancora l’Inps, deve essere “tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana”.