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Rider, norme poco chiare per chi si muove in scooter: come essere coperti dall’assicurazione in caso di incidente

Mentre chi effettua le consegne in bicigletta ha ottenuto (a fatica) da alcune aziende almeno l’assicurazione in caso di infortunio, chi usa un veicolo a motore deve provvedere autonomamente a stipulare una polizza. Peccato che le norme non siano così chiare, dato che la legge non ha ancora spiegato come inquadrare i fattorini della gig economy

Non solo consegne a domicilio in bicicletta: nel panorama del food delivery italiano esistono anche i rider che si muovono in scooter. Con la differenza che, mentre i primi hanno ottenuto (a fatica) da alcune aziende almeno l’assicurazione in caso di infortunio, i secondi devono provvedere autonomamente a stipulare una polizza per il proprio veicolo. Peccato che le norme non siano così chiare, dato che la legge non ha ancora spiegato come inquadrare i fattorini della gig economy. Così le compagnie assicurative si sono mosse in autonomia e c’è chi ha stabilito delle proprie regole. Come fare, quindi, per essere coperti in caso di incidente sul lavoro?

Come funziona l’assicurazione per i rider in motorino
Una premessa è doverosa: in generale le compagnie di assicurazioni hanno bisogno di sapere che tipo di utilizzo si fa del proprio veicolo, perché è in base a quello (e quindi ai rischi cui si è esposti alla guida) che si calcola il prezzo della copertura assicurativa. È evidente, quindi, che chi fa consegne a domicilio in motorino sia molto più esposto al rischio di incidenti rispetto a chi guida solo per motivi personali o per andare a lavoro. Per questo, gli esperti contattati da Ilfattoquotidiano.it consigliano di dichiarare sempre se il veicolo che si vuole assicurare è utilizzato anche per il food delivery. Alcune compagnie lo chiedono in modo esplicito, altre no. In quel caso è doveroso controllare il contratto che si va a firmare, facendo attenzione soprattutto alle clausole di rivalsa. Di cosa si tratta? Di alcune circostanze particolari per cui le società di assicurazioni hanno il diritto di trattenere una parte del risarcimento che loro stesse sono chiamate a erogare in caso di incidente. Le più comuni riguardano la guida in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, oppure quando il conducente ha rilasciato dichiarazioni inesatte e il suo veicolo non è conforme al codice della strada. Una possibile soluzione per i rider al fine di evitare sorprese, quindi, può essere quella di chiedere alla compagnie di esplicitare nella polizza che il veicolo è coperto sia nel caso di utilizzo privato, sia nel caso di trasporto merci (per conto terzi). La quota da pagare sarà maggiore, ma almeno lo scooter sarà in regola.

Il nodo della “destinazione d’uso” dei veicoli
Un ulteriore problema, però, riguarda come è stato immatricolato il mezzo al momento dell’acquisto. Sulla carta di circolazione dei veicoli, infatti, è presente una voce (J1) in cui ne viene esplicitata la “destinazione d’uso”. Le opzioni sono diverse: trasporto persone per uso proprio, trasporto pubblico, trasporto merci (conto proprio o conto terzi) e così via. Nel caso dei rider, lo scooter dovrebbe essere classificato come adibito al trasporto merci per conto terzi. Almeno in teoria. Peccato che, spiegano gli esperti di due Agenzie pratiche auto milanesi, sia possibile ottenere quella destinazione d’uso solo se si lavora per un’azienda abilitata al trasporto (con relativa patente ad hoc) o se si svolge un’attività professionale analoga. Tutte condizioni di cui gli addetti del food delivery (perlopiù precari, pagati a cottimo e con poche tutele) sono sprovvisti. Insomma, c’è un vero e proprio vuoto normativo che non permette di regolarizzare appieno i rider che si spostano in scooter. Nell’attesa che la lacuna venga colmata, ancora una volta è fondamentale essere trasparenti con la compagnia di assicurazioni. Lo conferma l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), secondo cui “se vi è una compagnia che tariffa in modo più elevato i motocicli o ciclomotori” utilizzati per trasportare merci come il cibo a domicilio, “e il contraente non lo ha dichiarato, la stessa compagnia potrà agire in rivalsa in caso di sinistro”. Le norme che regolano questa eventualità sono gli articoli 1.892 e 1.893 del codice civile e l’articolo 82 del codice della strada.

Il caso Genialloyd
Una compagnia che tiene conto della figura dei rider è Genialloyd, il cui esempio è stato segnalato da un fattorino in scooter che ha preferito restare anonimo. La società, quando si effettua online un preventivo per stipulare una polizza, chiede esplicitamente: “La moto viene utilizzata anche per consegne a domicilio?”. Alla domanda, però, non segue la richiesta di ulteriori informazioni come la “destinazione d’uso” del veicolo registrata nel libretto di circolazione. Da qui il dubbio: se la moto risulta registrata per uso privato ma di fatto è utilizzata per consegnare cibo a domicilio, la compagnia può comunque ricorrere alla rivalsa? Contattata da Ilfatto.it, è la stessa Genialloyd a mettere un punto fermo sulla questione. Non è importante cosa c’è scritto sul libretto, “per noi è sufficiente che l’assicurato lo dichiari al momento della quotazione della polizza assicurativa”. Se ciò avviene e si verifica un incidente, quindi, “Genialloyd non esercita alcun diritto di rivalsa”.