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Decreto fiscale, dalla rottamazione ter al fondo per il porto di Genova. Cosa contiene la norma oltre alla “manina”

Condono fino a 100mila euro “per singola imposta e per periodo di imposta e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato” pagando il 20% del non dichiarato, in 5 anni, senza sanzioni e more. Con tanto di giallo sulla manina che ha inserito l’impunibilità per gli evasori. Rottamazione ter, stralcio dei debiti fino a mille euro per “ripulire” i conti pubblici, sconti per chiudere le controversie tributarie in funzione del grado di giudizio, definizione agevolata per inviti al contraddittorio e processi verbali, sanatoria per le società e le associazioni sportive dilettantistiche con un tetto a 30mila euro. E poi ancora rinvio della lotteria degli scontrini, nuovi stanziamenti per autotrasporto e porto di Genova, per il fondo di garanzia per le pmi, per la rete ferroviaria e per le missioni internazionali di pace.

Nell’ultima versione del decreto fiscale, quella datata 16 ottobre 2018, l’indomani del consiglio dei ministri che l’ha varato, scompaiono il taglio ai costi della politica regionale, i fondi per la Croce Rossa e per la spesa farmaceutica regionale. Interamente rimosse anche le misure per la separazione del ruolo di governatore e di commissario regionale della sanità e per la creazione l’anagrafe dei vaccini, nonché l’intero capitolo sulle disposizioni urgenti in materia del lavoro con il rinnovo di Cigs, mobilità in deroga in scadenza e gli interventi per Gela e Termini Imerese.

La rottamazione ter allunga i tempi per le vecchie definizioni – La nuova versione ricalca i termini delle precedenti edizioni, ma, rispetto al passato, stabilisce il pagamento del debito su un periodo più lungo e con un tasso agevolato. Nel dettaglio, i debiti affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 potranno essere estinti senza sanzioni e interessi di mora versando integralmente, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o in un massimo dieci rate consecutive di pari importo. Rispetto alle precedenti rottamazioni, oltre alla soluzione unica, il pagamento potrà essere effettuato su un arco temporale di 5 anni con un massimo di 10 rate consecutive di pari importo con scadenze il 31 luglio e il 30 novembre a partire dal 2019, a un tasso d’interesse del 2% annuo. Inoltre sarà possibile compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Il decreto lascia una porta aperta per i debitori che hanno aderito già aderito alla definizione agevolata prevista dalle due rottamazioni precedenti e che poi non hanno versato quanto dovuto alle scadenze fissate: se si metteranno in regola con le vecchie rate (luglio, settembre e ottobre 2018) entro il prossimo 7 dicembre, “senza alcun adempimento” a loro carico rientreranno nella rottamazione ter. Potranno quindi fruire del differimento dei pagamenti residui con una rateizzazione più lunga (dieci rate) al tasso dello 0,3 per cento. Per il resto la procedura, di cui l’Agenzia fornirà i dettagli nel giro di venti giorni dall’entrata in vigore del decreto, è sulla falsariga delle precedenti rottamazioni: il debitore dovrà presentare richiesta di adesione entro il 30 aprile 2019 scegliendo già il numero di rate nei limiti previsti dal decreto e l’eventuale pendenza di giudizi cui intende rinunciare nel caso la procedura vada a buon fine.

Se per effetto di precedenti pagamenti parziali, il debitore ha già corrisposto il dovuto, dovrà comunque presentare domanda di adesione, ma non potrà accedere ad alcun tipo di rimborso per eventuali eccedenze versate. A seguito della presentazione della domanda saranno sospesi termini di prescrizione, decadenza, fermi amministrativi, ipoteche e non potranno essere avviate nuove procedure esecutive. In seguito, entro il 30 giugno, l’Agente della riscossione comunicherà gli importi dovuti nonché le singole rate con giorno e mese di scadenza. Sono escluse dalla definizione agevolata le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie derivanti da sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle per violazioni tributarie o degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Per le multe legate alla violazione del codice della strada lo sconto si applicherà limitatamente agli interessi. I pagamenti potranno essere effettuati via bonifico, bollettini postali e agli sportelli dell’Agenzia. Secondo la relazione tecnica, l’operazione porterà nelle casse dello Stato 11 miliardi, pari a circa 2,2 miliardi l’anno tra il 2019 e il 2023. Il governo conta sul fatto che ci sarà una maggiore adesione rispetto al passato grazie al più ampio lasso temporale concesso al contribuente per mettersi in regola.

Si scrive pace fiscale, si legge con condono – Dopo un lungo braccio di ferro, spunta nel decreto fiscale un condono che, in un certo senso, ricorda quello approvato da Berlusconi e Tremonti nel 2002. Ma con paletti ben precisi. Innanzitutto un tetto da 100mila euro che sarà per singola imposta e per periodo di imposta, ma non potrà oltrepassare il 30 per cento di quanto già dichiarato. Fino al 31 maggio 2019 il contribuente potrà quindi “correggere errori od omissioni” sulle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 “ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore degli immobili all’estero, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto”, si legge nella parte del documento che è stata contestata dal vicepremier Luigi Di Maio nella parte relativa allo scudo fiscale per i capitali all’estero e alla non punibilità per gli evasori.

E che, a sorpresa, ha introdotto il condono anche sui contributi previdenziali, Iva e attività detenute all’estero. Per sanare la propria posizione per gli importi non denunciati all’Erario, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa “speciale” pagando il 20% dell’imponibile. La sforbiciata sul dovuto quindi riguarderà non solo sanzioni e more, ma anche la “quota capitale”. Il pagamento potrà poi essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 senza avvalersi di compensazioni, oppure potrà essere ripartito su più rate a partire dal 30 settembre 2019. Non potrà aderire alla sanatoria chi non ha presentato dichiarazione dei redditi dal 2013 al 2016. Nel caso in cui, una volta aderito, non si rispettino le scadenze di pagamento, la dichiarazione integrativa speciale diventerà titolo per la riscossione delle imposte sulla base delle somme indicate cui saranno aggiunti gli interessi legali e una sanzione amministrativa del 30%, ridotta della metà nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla scadenza.

Colpo di spugna su debiti fino a mille euro –. Più che un condono in questo caso si tratta di un’esigenza di “pulizia” dei conti dell’amministrazione che eliminerà automaticamente piccoli debiti difficilmente esigibili. La misura riguarda infatti piccoli importi calcolati alla data di entrata in vigore del decreto-legge e comprensivi di capitale, interessi e sanzioni per singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ma anche le cartelle per cui è già avvenuta la richiesta di definizione agevolata. L’annullamento avverrà al 31 dicembre 2018. Fermo restando che le somme acquisite antecedentemente non verranno rimborsate, salvo che non si tratti di pagamenti successivi all’entrata in vigore del decreto. “La contestuale introduzione dell’annullamento dei carichi residui di importo fino a 1.000 euro affidati fino al 31 dicembre 2010, permetterà di concentrare le risorse a disposizione dell’Agente della riscossione sulle quote più recenti o comunque di importo maggiormente rilevante”, si legge nella relazione tecnica al decreto fiscale che evidenzia come si tratti di “una porzione residuale del magazzino ancora da riscuotere e con un grado medio di recuperabilità ormai remoto”.

Scatta la possibilità di chiudere le controversie tributarie con lo sconto –. D’ora in poi sarà possibile archiviare i contenziosi pendenti con l’Agenzia delle Entrate ottenendo una riduzione dell’importo da versare nelle casse pubbliche. Il quantum dovuto dipenderà dalla situazione relativa del contribuente nella controversia: nel caso in cui, nell’ultima o eventualmente unica pronuncia del tribunale, l’Agenzia abbia perso in giudizio di primo grado, allora il contribuente potrà chiudere la partita versando la metà del valore della controversia. In secondo grado, si potrà archiviare la querelle con il pagamento di un quinto.

“Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto”, si legge nell’ultima versione del decreto fiscale. È prevista la possibilità di pagare in un massimo di 20 rate trimestrali a partire dal 31 maggio 2019. Per ogni controversia andrà presentata una distinta domanda di definizione esente da imposta di bollo ed effettuato un versamento ad hoc. In questo caso non è previsto alcun tetto. Secondo la relazione tecnica, le entrate erariali prevedibili ammontano quindi a 575 milioni, che si possono arrotondare per difetto a 500 milioni.

Sanatoria anche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni –. Il governo ha previsto una possibilità di regolarizzazione, con il pagamento volontario di imposte Ires e Irap non versate evitando azioni di accertamento e punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione, che esclude i casi già accertati e dovrà essere all’interno del tetto di 30mila euro, può essere effettuata per uno o più periodi d’imposta. Il decreto prevede anche la definizione delle liti fiscali pendenti davanti a commissioni tributarie o giudice ordinario. L’importo da pagare sarà pari al 40% del valore della lite in primo grado, al 10% del valore nel caso in cui l’amministrazione sia stata sconfitta nell’unica o nella prima pronuncia del tribunale oppure al 50% del valore della controversia nell’eventualità in cui ad uscire sconfitta dal giudizio sia la società sportiva. Saranno dovute anche le sanzioni pari al 5% nei primi due casi, del 10% nel terzo. Sono previste rateizzazioni per i pagamenti.

Definizione agevolata dei processi verbale di constatazione –. La misura riguarda interventi fino all’entrata in vigore del decreto. Il contribuente dovrà presentare una dichiarazione entro il 31 maggio 2019 secondo modalità che verranno stabilite dall’Agenzia delle entrate. Serviranno a regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. La definizione si perfeziona con il pagamento di un’unica rata oppure in un massimo di venti rate, ma è esclusa la compensazione. Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato, si procederà alla notifica degli atti.

Rottamazione anche di atti per procedimenti di accertamento  –. Avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili, possono essere archiviati con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte senza sanzioni interessi ed eventuali accessori, entro trenta giorni dall’ok al decreto. Anche in questo caso è previsto il pagamento in unica soluzione o in più rate secondo le indicazioni delle Entrate. Sono esclusi gli atti correlati alla voluntary disclosure prevista nel decreto legge del 28 giugno 1990. Viene stabilito inoltre che la definizione perfezionata da un debitore coobbligato gioca anche a favore degli altri.

Definizione agevolata per imposte di consumo –. E’ ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, senza sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo. Il contribuente dovrà versare un importo pari al 5 per cento del dovuto dopo aver presentato manifestazione dell’interesse ad aderire alla rottamazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30 aprile 2019. I dettagli sulle modalità esecutive saranno comunicati dall’Agenzia sul proprio sito internet entro il 28 febbraio 2019.

Sanzioni mitigate per fatture elettroniche emesse tardivamente –. Dal prossimo primo gennaio partirà la fatturazione elettronica con effetti sanzionatori “ridotti” nel primo semestre 2019. Viene concessa la possibilità di emettere fatture entro dieci giorni dalle operazioni cui si riferiscono. Inoltre si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo”, si legge nell’ultima bozza del decreto fiscale che prevede lo slittamento dell’Iva al momento dell’incasso della fattura. Viene inoltre stabilita l’obbligatorietà di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi riducendo il peso della tenuta di registri fatture e scontrini. Diventa obbligatorio anche il processo tributario telematico. Viene inoltre razionalizzato e semplificato il processo di certificazione fiscale con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi allo scopo di eliminare adempimenti ormai obsoleti. Quest’ultima misura diventerà operativa dal luglio 2019 per chi ha un volume d’affari superiore a 400mila euro. Per gli altri dal primo gennaio 2020.

Partirà il primo gennaio 2020 la lotteria sugli scontrini –. Il governo fa slittare la lotteria nazionale sugli scontrini il cui scopo è quello di invogliare i cittadini a chiedere la fatturazione. Per partecipare, ad ogni acquisto bisognerà infatti comunicare il proprio codice fiscale che verrà trasferito alle Entrate per il sorteggio finale. In attesa della partenza della nuova lotteria di Stato, il governo ha creato un fondo ad hoc in cui vengono stanziati 3 milioni per il 2020 e 6 milioni a partire dal 2021. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad occuparsi delle modalità relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria.

Cambiano le disposizioni sulle accise di prodotti energetici impiegati in impianti di cogenerazione –. A decorrere dal primo dicembre 2018, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici indicati all’interno del decreto all’articolo 17.

Estesa l’Iva al Gruppo Cooperativo bancario –. Con questa misura il governo ha regolamentato l’applicazione dell’Iva sulle banche di credito cooperative all’interno del Gruppo Bancario Cooperativo, che è un organismo su base partecipativa su cui non esiste un soggetto che eserciti controllo diretto o indiretto. L’intervento è finalizzato a regolamentare l’applicazione dell’imposta sui componenti del gruppo che non è ancora pienamente esecutivo.

Risorse in arrivo per la Rete Ferroviaria, pmi, autotrasporto e porto di Genova, missioni di pace –. Nel dettaglio viene finanziata la spesa di 40 milioni per il 2018 relativa al contratto di programma 2016-2021 tra il ministero delle Infrastrutture e il gestore della rete ferroviaria, Rfi. A questa somma si aggiungono altri 600 milioni per l’anno in corso relativi al piano investimenti 2017-2021. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono assegnati 735 milioni per l’anno 2018. Aumenta di 26,4 milioni il fondo per la ristrutturazione dell’autotrasporto e di 15 milioni per il sistema portuale del mar ligure occidentale. Sale di 130 milioni il fondo 2018 per le missioni di pace.