Politica

Augusto Minzolini salvato da un cavillo del 1946

Nel pieno della polemica sulla fondatezza delle ragioni che hanno indotto l’Assemblea del Senato a rovesciare l’esito negativo preconizzato, nell’affaire Minzolini, dalla Giunta delle Elezioni e per l’Immunità, mi è capitato di interloquire non già sulla fondatezza di quelle ragioni, quanto piuttosto sulla questione, ben più importante, se tra i poteri conferiti alla Camera di appartenenza dall’art. 66 della Costituzione, in sede di verifica dei “titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”, vi sia anche quello di entrare nel merito; di aver espresso, con tutto il desiderabile garbo, l’opinione negativa in proposito; di essermi visto opporre argomenti ad personam, che nulla hanno a che vedere con la questione sul tappeto.

Probabilmente, mi son detto, bene avrei fatto ad attenermi all’esortazione evangelica, “Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle ai porci, perché non le calpestino e, rivoltandosi, vi sbranino” (Matteo, 7,6), piuttosto che elargire il mio sapere a chi non era in grado di apprezzarlo: quelle perle sapienziali non sarebbero state calpestate e io costretto a difendermi dalla rabbiosa reazione di interlocutori che, pur non potendo chiamarsi intelligenti, poiché sordi alla logica e privi di immaginazione, hanno tuttavia un modo ingegnoso di elaborare il vuoto intellettuale. Con costoro, definibili eufemisticamente “analitici”, come raccomandava Aristotele già qualche anno fa (Topici, 164 b, 9-16), bisognerebbe evitare d’intavolare discussioni, poiché di fronte a un interlocutore che cerca con ogni mezzo di uscire indenne dalla discussione, il cercare di concludere la dimostrazione sarà certo giusto, ma potrebbe non risultare comunque elegante. Ritengo, comunque, magari a torto, di essere sufficientemente pratico dell’arte di formulare proposizioni e obiezioni, così da poter discutere anche col primo venuto, evitando discussioni velenose o, peggio, agonistiche. Riprendo dunque il discorso dalle premesse.

L’art. 66 della Costituzione recita: “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”. Proprio facendo leva sulla parola “giudica”, mi è stato obiettato che il Senato sia legittimamente entrato nel merito della vicenda giudiziaria che ha visto protagonista il senatore Minzolini e, quindi, abbia legittimamente sindacato la sentenza definitiva in forza della quale, ex lege Severino, se ne sarebbe dovuta dichiarare la decadenza per sopravvenuta ineleggibilità. Ma questa obiezione s’infrange sugli scogli della discussione che si svolse il 19 settembre 1946, in seno alla seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, in tema della verifica dei poteri presso la Camera: il relatore onorevole Conti propose la formula “La Camera verifica la validità dell’elezione dei Deputati”, nella quale l’onorevole Bulloni auspicò la sostituzione della parola “giudica” alla parola “verifica”; questa proposta fu contestata, tuttavia, dall’onorevole Di Giovanni, implicando il caso in esame “proprio un processo di verifica delle condizioni di eleggibilità e della validità delle votazioni elettorali”; l’onorevole Giovanni Leone compose il contrasto, per un verso, osservando che “il verificare ed il giudicare non sono che due momenti di un’unica funzione” e, per l’altro, ritenendo, “per l’esattezza della espressione (…) più opportuna e comprensiva la parola «giudicare»”.

Ammettiamo, dunque, in linea puramente ipotetica, che, sulla base di un’interpretazione meramente letterale dell’art. 66 della Costituzione facente leva sul termine “giudicare”, il procedimento di verifica dei “titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità” abbia natura lato sensu giurisdizionale, non se ne potrebbe comunque mai inferire la legittimità di un sindacato, che resterebbe comunque abusivo, come quello operato dal Senato nell’affaire Minzolini, su una sentenza definitiva di condanna pronunciata dal giudice ordinario in sede penale, costituente ex lege causa d’ineleggibilità.

A tutto voler concedere, infatti, a chi sia minimamente educato al diritto e abbia qualche pur vaga conoscenza della teoria generale del processo non sfugge come la deliberazione della Camera di appartenenza adottata a norma dell’art. 66 della Costituzione abbia natura analoga a quella della “sentenza dichiarativa”, la quale si limita ad accertare la realtà giuridica preesistente, dichiarandola come realmente è; vale a dire che sussiste, nella obiettiva materialità, una sentenza definitiva, implicante, ope legis, la decadenza del condannato dalla carica di senatore.