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M5s, sul blog il codice per le vicende giudiziarie: “L’avviso di garanzia non implica gravità”

Il regolamento, annunciato dal leader del Movimento già a settembre durante Italia 5 Stelle, sarà sottoposto da domani al voto degli iscritti per essere ratificato. Disciplinato l'obbligo di comunicare eventuali indagini, ma la sanzione scatta automaticamente in caso di condanna di primo grado, patteggiamento o prescrizione. Esclusi i reati di opinione per i quali varrà la discrezionalità del garante e del collegio dei probiviri

L’avviso di garanzia e quello di conclusione delle indagini non certificano automaticamente una condotta da sanzionare. Un principio noto quello della presunzione d’innocenza , ma che suona quasi come una novità assoluta se a metterlo nero su bianco è il Movimento 5 Stelle. Sul blog di Beppe Grillo, infatti, è comparso il nuovo codice di comportamento del M5s in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie.  Un regolamento annunciato dal leader del Movimento già a settembre durante Italia 5 Stelle, la festa nazionale dei grillini a Palermo, che adesso viene sottoposto al voto degli iscritti per essere ratificato. Ad avere diritto di voto sul blog, a partire dalle ore 10 del 3 gennaio, sono gli utenti che si sono sono iscritti entro l’1 luglio del 2016.

“Sanzione automatica con condanna in primo grado” –
Il codice è articolato in sei punti divisi per argomento che disciplinano il comportamento da tenere dagli eletti dal M5s coinvolti in inchieste della magistratura. L’arrivo di avvisi di garanzia deve essere obbligatoriamente comunicato ai vertici del Movimento, ma le valutazioni su eventuali sanzioni da adottare è affidata alla discrezionalità del garante del Movimento, cioè lo stesso Grillo, e al collegio dei probiviri, composto dalla senatrice Nunzia Catalfo e dai deputati Carlo Fraccaro e Paola Carinelli. La sanzione scatta in maniera automatica per le condanne in primo grado, per i patteggiamenti e nei casi estinzione del reato per prescrizione dopo il rinvio a giudizio. Saranno valutate caso per caso, invece, le condanne per reati di opinione.

“Valutazioni su sanzioni affidate alla discrezionalità di Grillo e dei probiviri” –
Dopo aver descritto i principi degli eletti del M5s, il codice dedica il secondo articolo ai poteri del garante e dei probiviri, che “quando hanno notizia dell’esistenza di un procedimento penale che coinvolge un portavoce, compiono le loro valutazioni in totale autonomia, in virtù e nell’ambito delle funzioni attribuite dal Regolamento del MoVimento 5 Stelle, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura”. Importante il passaggio che disciplina come il comportamento tenuto dagli eletti possa “essere considerato grave dal garante o dal collegio dei probiviri con possibile ricorso del sanzionato al comitato d’appello, anche durante la fase di indagine, quando emergono elementi idonei ad accertare una condotta che, a prescindere dall’esito e dagli sviluppi del procedimento penale, sia già lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del MoVimento 5 Stelle”. Un punto che rende di fatto autonoma e indipendente “la condotta sanzionabile” rispetto ai “fatti oggetto dell’indagine“. Un esempio in questo senso è rappresentato dal caso dei deputati Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino, coinvolti nell’indagine sulle firme false alle amministrative di Palermo del 2012 e sospesi de imperio dopo essersi rifiutati di rispondere alle domande dei pm. “Sono stati segnalati inoltre come comportamenti non conformi ai principi del MoVimento l’avvalersi della facoltà di non rispondere di fronte ai pm e il rifiuto di procurare un saggio grafico (come appreso dalle agenzie di stampa)”, scrivevano i probiviri motivando al sospensione dei tre parlamentari.

“Autospensione non è ammissione di colpa”-
E proprio di autosospensione si occupa il terzo punto del regolamento. “In qualsiasi fase del procedimento penale – continua il codice – il portavoce può decidere, a tutela dell’immagine del MoVimento 5 Stelle, di auto-sospendersi dal MoVimento 5 Stelle senza che ciò implichi di per sé alcuna ammissione di colpa o di responsabilità. L’autosospensione non vincola né condiziona né preclude il potere del garante, del collegio dei probiviri e del comitato d’appello di adottare eventuali sanzioni disciplinari. Tuttavia, l’autosospensione può essere valutata quale comportamento suscettibile di attenuare la responsabilità disciplinare“. Nelle ultime settimane del 2016 si sono autosospesi dal Movimento Marco Piazza, vicepresidente del consiglio comunale di Bologna, Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, consiglieri regionali in Sicilia: il primo è coinvolto nell’indagine sulle firme false per le regionali emiliane 2014, gli altri due hanno invece collaborato con i magistrati  che indagano sulle sottoscrizioni copiate alle amministrative palermitane del 2012. 

“Avviso di garanzia non è automaticamente grave”-
È sicuramente fondamentale, invece, il quarto articolo del codice che disciplina la presunzione di gravità. Anche in questo caso a “valutare la gravità dei comportamenti tenuti dai portavoce, a prescindere dall’esistenza di un procedimento penale” saranno il garante, i probiviri e il comitato d’appello. È però considerata “grave ed incompatibile con il mantenimento di una carica elettiva la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo“. In questo senso il codice equipara alla sentenza di condanna “la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio“. Alla discrezione di Grillo e dei probiviri è invece affidata  la valutazione in caso di “pronunzie di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di sentenze di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione”. Il regolamento sottolinea quindi che “la ricezione, da parte del portavoce, di informazioni di garanzia o di un avviso di conclusione delle indagini non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso”. Un passaggio a parte è dedicato ai cosiddetti reati d’opinione, individuati in ipotesi di reato “concernenti l’espressione del proprio pensiero e delle proprie opinioni” : anche in questo caso saranno il garante e i probiviri a dover valutare caso per caso.

“Sindaci e governatori faranno rispettare regole agli assessori”-
Nero su bianco viene messo anche l’obbligo per gli eletti di “informare immediatamente e senza indugio il gestore del sito dell’esistenza di procedimenti penali in corso nei quali assumono la qualità di indagato o imputato nonché di qualsiasi sentenza di condanna o provvedimento ad essa equiparato”. Un particolare questo che in passato era costato la sospensione a Federico Pizzarotti, il sindaco di Parma che ha poi definitivamente abbandonato il Movimento. L’ultimo articolo, invece, è dedicato ai sindaci e ai presidenti di regione eletti nelle liste del M5s, che sono  “tenuto a far rispettare il presente codice etico ai componenti delle proprie giunte, anche se gli assessori non risultano iscritti o eletti nel MoVimento 5 Stelle”.