Diritti

Unioni di fatto: i diritti negati

Si è riaperto per l’ennesima volta il dibattito politico inerente all’opportunità di riconoscere legalmente i diritti delle coppie conviventi, comprese le unioni tra individui omosessuali. Come sempre accade in materia di diritti civili, l’ordinamento italiano rimane un passo indietro nella regolazione di un fenomeno sociale e culturale che ormai non si può più far finta di ignorare.

L’inerzia e le difficoltà che il legislatore incontra su tale terreno sono il risultato – anche se solo in parte – della tradizionale ritrosia culturale ad estendere la disciplina del rapporto coniugale al di là dei casi di soggetti legati da formale matrimonio.

Su tale problematica sono opportune delle considerazioni che consentono una più esatta percezione delle esigenze sottese alla regolamentazione delle coppie di fatto.
E’ bene fin da subito ricordare che il riconoscimento legale delle unioni non matrimoniali non risponde all’esigenza di tutelare gli eventuali figli di una coppia non sposata, avendo tra l’altro la legge 219/2012 del tutto equiparato gli status di figlio legittimo e quello di figlio naturale, distinzione ormai più descrittiva che sostanziale. Né è concepibile alcun patto tra i genitori volto a sollevare uno di essi o entrambi dai diritti e dai doveri derivanti dalla genitorialità.

Ciò premesso, occorre evidenziare un profilo che spesso è tralasciato nel dibattito pubblico: le aspirazioni di una coppia eterosessuale non sposata sono radicalmente diverse da quelle di una coppia omosessuale.

Una coppia eterosessuale è ben libera di sposarsi e, tuttavia, sceglie – per i motivi più vari – di non stringere alcun atto matrimoniale.
Si può pensare che ciò sia il frutto della volontà dei partners di non sottoporsi – per ragioni filosofiche, ecc.– ad alcun rito religioso per addivenire al rapporto di coniugio. Ma è facile rispondere che a tale esigenza si può ovviare con il matrimonio civile, rito privo di qualsiasi tinta religiosa.

Più sensatamente si può convenire allora che la reale aspirazione della coppia eterosessuale è accedere ad una regolamentazione più “dinamica” del rapporto di coppia, possibilmente basato sulle libere determinazioni negoziali delle parti e su uno scioglimento rapido ed indolore (anche sul piano economico) del vincolo.
Se così è, concepire una legge che estenda i doveri scaturenti dal matrimonio anche alle coppie di fatto eterosessuali è un non senso, o meglio una legge inutile, perché non risolve la relativa domanda di diritti.
Più corretto sarebbe aprire l’ordinamento familiare alla possibilità per i partners di regolare pattiziamente i propri rapporti, personali e patrimoniali (come del resto accade già nei paesi anglosassoni).

Diverse – come prima si è detto – sono le aspirazioni della coppia omosessuale: quest’ultima aspira a potersi coniugare come ogni altra coppia eterosessuale, accedendo così ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per quest’ultima. Dunque si tratta di estendere l’istituto matrimoniale anche alle coppie dello stesso sesso.
Ed invero è in tale ottica che hanno operato anche gli altri paesi europei, le cui legislazioni non sono nient’altro che diverse “graduazioni” di tale estensione: così si va dalle c.d. unioni leggere (basate sulla mera registrazione della coabitazione e che importano diritti e doveri limitati rispetto a quelli coniugali) alle unioni forti (basate sulla registrazione della unione affettiva e comportanti più ampi diritti e doveri), fino a giungere all’ammissione di matrimoni civili tra persone dello stesso sesso (come in Olanda, Belgio, Spagna ad es.).
E qui arriva la fondamentale obiezione: il matrimonio presuppone un’unione tra un uomo ed una donna, pertanto non può essere “concesso” per unioni tra persone dello stesso sesso. Si tratta di un falso problema. Certamente il matrimonio è un sacramento cattolico, sicché lo stesso è soggetto alle regole del diritto canonico; in assenza di una apertura di quest’ultimo, è impossibile estendere alle coppie dello stesso sesso il matrimonio concordatario. Tuttavia il matrimonio non è l’unico atto concepibile per disciplinare un rapporto familiare, sicché la predetta obiezione è più frutto di un’impostura culturale, che di un’attenta analisi del problema. Si introduca un contratto familiare con cui i partners possano, anche in tal caso, scegliere quale regime applicare al proprio rapporto di coppia, anche rinviando alla disciplina legale sul rapporto di coniugio.

Un dato è certo: perseverare nel disconoscimento dei diritti delle unioni di fatto significa far finta che il mondo non sia cambiato.

La famosa frase, attribuita a Napoleone, secondo cui visto che i concubini si  disinteressano del diritto, il diritto può disinteressarsi di loro, ha perduto gran parte del suo significato.
Negli ultimi decenni la famiglia ha subìto una profonda trasformazione, i cui tratti salienti possono riassumersi nel modo seguente:
1) è stata superata la visione del matrimonio come accordo di due gruppi familiari, avente in primo luogo
rilevanza patrimoniale, sostituita da una nuova che pone al primo posto la scelta e i sentimenti dei coniugi;
2) è stata superata la visione della famiglia quale cellula economica della società, valorizzandosi l’idea di famiglia come luogo di solidarietà e di affetti;
3) è tramontato il principio dell’autorità all’interno della famiglia e si è affermato il principio dell’eguaglianza dei coniugi.

Ebbene disconoscere i diritti delle unioni di fatto significa disconoscere il diritto di ogni coppia al rispetto della propria vita affettiva e familiare, ormai riconosciuto dalla giurisprudenza di Strasburgo (Corte Edu, caso Shalk-Kopf vs Austria, 2010), dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 9), nonché dalla nostra Carta costituzionale che all’art. 2 riconosce le formazioni sociali in cui si esplica la personalità della persona umana, all’interno delle quali “è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri” (Corte Cost. sent. 138/2010).

Insomma la storia chiama ed uno Stato ha il dovere di realizzare le legittime aspirazioni dei suoi consociati. Probabilmente – come spesso accade in Italia – sarà la giurisprudenza a farsi portatrice di questa nuova domanda di diritti. Per una volta vogliamo sperare che il legislatore arrivi prima.

Valerio Medaglia

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