
L'intervista all'avvocato Claudio Miglio per capire le novità e i punti ancora poco chiari dopo la sentenza della Corte Costituzionale
Per la Corte costituzionale può essere punito solo chi si è messo alla guida di un veicolo, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Una sentenza che stravolge l’articolo 187 del Codice della Strada così come modificato su spinta del ministro Matteo Salvini. Adesso per […]
Per la Corte costituzionale può essere punito solo chi si è messo alla guida di un veicolo, dopo l’assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Una sentenza che stravolge l’articolo 187 del Codice della Strada così come modificato su spinta del ministro Matteo Salvini. Adesso per sanzionare la “guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” sarà necessario accertare che “la qualità e quantità” di droga presente nel corpo del soggetto “risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”. Un’interpretazione che cambia e di molto il contenuto della nuova norma: non sarà sufficiente la sola positività al test antidroga. Un aspetto che aveva provocato le critiche di molti giuristi perché rischiava di sanzionare – con tanto di condanna penale – anche chi aveva assunto sostanze ore o giorni prima, pure quando gli effetti erano ormai finiti. Tutto questo grazie all’eliminazione nel testo dell’articolo del riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”. Ma adesso, nella pratica, cosa cambia e quali sono i punti ancora poco chiari dopo la sentenza della Consulta? Ilfattoquotidiano.it ne ha parlato con l’avvocato Claudio Miglio, legale con una lunga esperienza professionale nel settore dei reati in materia di stupefacenti.
Avvocato, come vede questa decisione della Consulta?
La sentenza ha assolutamente smontato la modifica dell’articolo 187 voluta dal ministro Matteo Salvini. Non avevo dubbi che la Corte Costituzionale si pronunciasse in questo modo. Semplicemente viene ribadito che non può esserci reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma, in questo caso la sicurezza della circolazione stradale. Non basta l’assunzione ma, come accadeva prima e come era stato sottolineato da qualsiasi giurista interpellato, occorre il pericolo alla circolazione stradale.
E quindi da oggi cosa succederà?
Sostanzialmente non cambia nulla rispetto all’applicazione del “vecchio” articolo 187. Occorrerà nel giudizio dimostrare se i livelli riscontrati durante il controllo non sono segno di alterazione e sarà poi il giudice a decidere.
Ma come si fa a dimostrarlo?
Come dice la Consulta è la scienza che deve dire se quei livelli, ad esempio, di THC (il principio attivo della cannabis, ndr) nel sangue e nelle urine siano segno di alterazione. Nella sentenza si legge anche un aspetto a mio avviso importante: cioè che la presenza nei liquidi corporei di sostanze stupefacenti deve essere idonea a determinare in un “assuntore medio” alterazioni delle condizioni psico-fisiche.
Nel caso della guida in stato di ebbrezza esistono delle tabelle che prevedono il tasso di alcol massimo consentito basandosi su valutazioni “medie”, ma nel caso delle sostanze stupefacenti?
Non esistono e non ci sono mai state delle tabelle. Anche prima, infatti, era poi nel processo – in caso di denuncia – che bisognava dimostrare l’eventuale assenza di alterazione. Ciò significa che rimane fondamentale la sintomatologia. Lo ribadisco, è come accadeva prima della riforma.
Però nella sentenza i giudici costituzionali parlano di quantità e non di sintomi…
Parlano di quantità che deve essere idonea a determinare un effetto di alterazione delle condizioni psico-fisiche tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Se questa alterazione non c’è vuol dire che quella quantità non è idonea nel caso concreto. È evidente, però, che a fronte di una quantità palesemente incompatibile con uno stato di lucidità, allora si presume l’alterazione: ciò accade quando il soggetto, ad esempio, è coinvolto in un sinistro e arriva al pronto soccorso in stato di incoscienza.
Anche senza tabelle esistono comunque degli elementi scientifici certi sui quali basarsi?
Nella tossicologia non ci sono dei parametri certi sul “limite” di THC nei liquidi corporei in grado di determinare “alterazione”. Dipende da tantissimi fattori. Ad esempio, nei pazienti che assumono il THC come farmaco, la tolleranza è molto alta. Quindi, anche a fronte di valori alti del THC nel sangue, può essere dimostrata la non alterazione. Qualche mese fa ho ottenuto una sentenza a Torino proprio di questo tipo: assoluzione di una paziente nonostante il THC nel sangue fosse in alte concentrazioni. I medici in aula hanno confermato “l’assuefazione” in pazienti curati con la cannabis.
E questo vale anche per tutte le altre sostanze stupefacenti…
Esatto.
Quindi, anche se non esplicitamente citato nell’articolo del Codice della strada, torna il concetto di stato di alterazione?
Ne parla la stessa sentenza nella sua interpretazione restrittiva. Tra l’altro qualche giudice, già prima di questa decisione della Consulta, aveva già interpretato in modo costituzionalmente orientato la norma, richiedendo comunque il pericolo della condotta, ossia l’alterazione.
Da legale come cambierà il vostro approccio professionale?
Rimane sempre uguale. Io consiglio sempre al “fermato”, quando si reca in ospedale di farsi fare una visita dal neurologo-psichiatra per far verbalizzare quali siano le condizioni obiettive. Oltre al referto tossicologico, è fondamentale il referto della visita all’ingresso del pronto soccorso: se il medico scrive ‘paziente vigile e orientato’, ad esempio, ciò significa che probabilmente non era alterato alla guida.
Quindi la Consulta non ha solo limitato ma ha stravolto la riforma entrata in vigore nel dicembre del 2024…
Sì e sono certo che la stessa cosa accadrà per le infiorescenze di cannabis cosiddetta light: il Governo ha cercato di punire il commercio “a prescindere dal tenore di THC”. Per ora tutta la giurisprudenza richiede, invece, il pericolo concreto, ossia che vi sia efficacia drogante. La corte costituzionale che dovrà pronunciarsi sull’art. 18 del Decreto Sicurezza confermerà questo indirizzo. Anche in questo caso non può esserci reato senza “offesa”, senza “pericolo” al bene giuridico tutelato dalla norma.