
Nessun indizio "del sistema basato su ricatti sessuali per favorire l'ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo" del quale sarebbe responsabile Signorini, si legge nell'ordinanza del Tribunale di Milano
In rete Fabrizio Corona grida alla censura: “Un giudice mi diffida e mi censura mentre indago su fatti GRAVI. Ma se oggi zittiscono me, ragazzi domani zittiscono voi”. E invita tutti a fare “casino”. Ragioni che, in altri termini, aveva espresso davanti al Tribunale Civile di Milano che però ha deciso di accogliere quelle di […]
In rete Fabrizio Corona grida alla censura: “Un giudice mi diffida e mi censura mentre indago su fatti GRAVI. Ma se oggi zittiscono me, ragazzi domani zittiscono voi”. E invita tutti a fare “casino”. Ragioni che, in altri termini, aveva espresso davanti al Tribunale Civile di Milano che però ha deciso di accogliere quelle di Alfonso Signorini, che aveva chiesto tutela contro la diffusione dei materiali usciti nei racconti di Falsissimo. Il giudice Roberto Pertile ha confermato l’esigenza di tutelare immediatamente i diritti lesi ed evitare un danno irreparabile, ordinando a Corona di ritirare ogni contenuto diffamatorio e privato riguardante Signorini dai propri canali social e dalle piattaforme di hosting. Vanno rimossi da ogni provider e da ogni social media direttamente o indirettamente riconducibile a Corona, tutti i video e tutti i contenuti (testuali, audio) riferiti a Signorini. Inoltre, l’ordinanza vieta di pubblicare, diffondere o condividere qualunque altro video o contenuto di tipo diffamatorio o che comunque danneggi il diritto alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza.
Corona ha rivendicato l’articolo 21 della Costituzione, che assicura a tutti il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. L’articolo 21 dice anche che “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Ma il giudice ha chiarito innanzitutto che le garanzie contro il sequestro o l’inibitoria preventiva non possono essere estese all’attività di Corona su piattaforme digitali poiché mancano i requisiti strutturali di una testata editoriale. In altre parole, il primo problema di Corona è il media utilizzato. Se Falsissimo fosse una testata giornalistica, Signorini avrebbe dovuto fargli causa, ma quanto pubblicato non avrebbe potuto essere sequestrato. Per beneficiare delle tutele previste per la stampa, un’attività deve essere inquadrata in una struttura con un direttore responsabile e una redazione organizzata, finalizzata all’attività professionale di informazione. In particolare, il tribunale osserva che Corona non è iscritto all’albo professionale, non è soggetto a controlli editoriali, né deontologici né di responsabilità interna e dunque, piaccia o no, i suoi video non sono “assimilabili a un prodotto giornalistico” protetto dall’articolo 21 della Costituzione.
Giornalismo o no, c’è poi la questione dei requisiti essenziali per il legittimo esercizio del diritto di cronaca: la verità dei fatti e l’interesse pubblico alla notizia. “Nel caso di specie non è dato ravvisare tali condizioni”, si legge. Le informazioni diffuse sarebbero dunque prive di solidi riscontri nei fatti, basandosi su ricostruzioni congetturali e illazioni. Lo stesso Corona ha dichiarato che “la Procura ritiene necessario verificare nel merito la fondatezza dei fatti esposti”, riporta l’ordinanza. Per il giudice è l’ammissione che non è stato ancora stabilito se le sue dichiarazioni “siano veritiere o comunque dotate di un solido fondamento fattuale”. E tanto basta a ritenere che “possono egualmente ritenersi false”. Quanto all’utilità sociale della pubblicazione delle vicende intime del conduttore televisivo, non sarebbe provato alcun “sistema Signorini”. Il magistrato spiega che “non si ravvisa nessun interesse pubblico a conoscere le sue preferenze e abitudini sessuali, che costituiscono di fatto l’unico oggetto delle informazioni diffuse dal Corona”. Né la notorietà del personaggio cambia le cose. La diffusione di tali dettagli è stata quindi degradata dal rango di informazione a quello di una iniziativa volta a soddisfare la “morbosa curiosità” del pubblico per scopi di profitto economico personale. Non solo: non si rintracciano indizi, scrive il giudice, “del sistema basato su ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo” del quale sarebbe responsabile Signorini.
Altro requisito mancante, la continenza, cioè la pretesa che i fatti siano esposti in modo corretto e non inutilmente offensivo. Il linguaggio utilizzato nei video e nei post è stato giudicato un’aggressione gratuita che nulla ha a che vedere con la critica professionale o sociale. L’ordinanza richiama espressioni specifiche, in particolare “porco lurido” (“circostanza non contestata dal resistente”). Così, si legge, il pensiero di Corona “di fatto si traduce nella deliberata alimentazione del pruriginoso interesse del pubblico, accusando il ricorrente di aver “perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti” senza neppure il conforto di prove univoche e al solo scopo di offendere la dignità del ricorrente per poter da ciò ricavare profitto economico”. Ragioni per cui il limite imposto alla manifestazione del pensiero sarebbe stato violato. Ma ai fini della decisione, che vieta future pubblicazioni su Signorini, tutto questo non basterebbe senza la sussistenza del periculum in mora, ovvero il rischio concreto di un danno “imminente e irreparabile”. E qui Corona si sarebbe dato la zappa sui piedi, tanto da non poter contestare di aver “preannunciato (o piuttosto minacciato) la diffusione di altro materiale”. Così facendo avrebbe reso necessaria un’azione immediata per evitare l’aggravamento della lesione alla dignità e alla reputazione di Signorini. E per garantire l’effettività dell’ordine imposto su tutti i materiali, il giudice ha infine fissato una misura coercitiva che obbliga Corona a pagare duemila euro per ogni singola violazione futura o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione.