
La sentenza riguarda lo sciopero dei servizi pubblici e privati indetto per il 17 novembre 2023 e il relativo provvedimento del ministero, che al Tar del Lazio risulta "non congruamente motivato”
Il provvedimento con il quale il ministero dei Trasporti di Matteo Salvini ha imposto la precettazione e la riduzione a quattro ore dello sciopero nazionale di tutti i servizi pubblici e privati indetto per il 17 novembre 2023, “non appare congruamente motivato ed è stato adottato, nella specie, in carenza del fondamentale presupposto che soltanto […]
Il provvedimento con il quale il ministero dei Trasporti di Matteo Salvini ha imposto la precettazione e la riduzione a quattro ore dello sciopero nazionale di tutti i servizi pubblici e privati indetto per il 17 novembre 2023, “non appare congruamente motivato ed è stato adottato, nella specie, in carenza del fondamentale presupposto che soltanto lo può giustificare”, ovvero “senza la previa segnalazione” da parte della Commissione di Garanzia Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali. Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità proposta da Cgil e Uil. Si tratta dell’ennesima bocciatura per provvedimenti di questo genere emanati dal ministero di Salvini, che non a caso ha appena esaltato la Cina: “Lì non hanno sindacati, Tar e Corte dei Conti”. Con buona pace del ministro, la nuova sentenza fissa invece un principio destinato a pesare sui futuri confronti sindacali: la precettazione non può essere usata in modo automatico, ma richiede sempre una motivazione solida e circostanziata.
l Tar del Lazio ha respinto l’impostazione difensiva del ministero, che aveva sostenuto l’inammissibilità del ricorso perché l’ordinanza di precettazione aveva già prodotto tutti i suoi effetti. Pur prendendo atto di questo profilo formale, i giudici hanno ritenuto comunque fondata la richiesta di accertare l’illegittimità del provvedimento. Nel merito, il Tribunale ha chiarito che l’ordinanza con cui il Mit aveva ridotto drasticamente la durata dello sciopero non indicava in modo adeguato i presupposti che la legge richiede per un intervento diretto del ministro. In particolare, è stata accolta la censura relativa alla mancanza, nell’atto impugnato, di quei requisiti di “necessità e urgenza” che devono sorreggere l’esercizio del potere di precettazione quando non vi sia una segnalazione preventiva della Commissione di garanzia.
La normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali stabilisce infatti che il governo possa intervenire “su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza”. Nel caso dello sciopero generale del novembre 2023, la Commissione si era limitata a rivolgere un invito formale ai sindacati a rimodulare l’astensione, senza però sollecitare il ministero all’adozione di una precettazione. Secondo il Tar, proprio l’assenza di quella segnalazione rendeva indispensabile una motivazione rafforzata da parte del Mit. Senza l’iniziativa della Commissione, l’ordinanza avrebbe dovuto spiegare in modo puntuale quali fatti nuovi e imminenti, eventualmente emersi a ridosso dello sciopero, giustificassero l’intervento diretto del ministro. Una spiegazione che, per i giudici, non è stata fornita. Il provvedimento è stato quindi giudicato “non congruamente motivato” e il ricorso è stato accolto, con la conseguente condanna del ministero al pagamento delle spese.