
I giudici della Corte d'appello, che ha respinto il ricorso, evidenziano "gli apprezzabili sforzi di collaborazione" da parte dei genitori dopo l’allontanamento dei minori. La bimba più grande non sa leggere e scrivere, né in inglese né in italiano
Il giorno dopo la decisione, ecco le motivazione del provvedimento con cui la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia nel bosco di Palmoli. I giudici evidenziano “gli apprezzabili sforzi di collaborazione” da parte dei genitori dopo l’allontanamento dei minori e auspicano “un definitivo superamento del muro di diffidenza da […]
Il giorno dopo la decisione, ecco le motivazione del provvedimento con cui la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia nel bosco di Palmoli. I giudici evidenziano “gli apprezzabili sforzi di collaborazione” da parte dei genitori dopo l’allontanamento dei minori e auspicano “un definitivo superamento del muro di diffidenza da loro precedentemente alzato avverso gli interventi e le offerte di sostegno”. La Corte conferma poi “tutte le criticità rilevate nell’ordinanza del Tribunale” dei minorenni rilevando “gravi rischi per la salute fisica e psichica dei bambini, per la loro sana crescita, per lo sviluppo armonioso della loro personalità”.
Ai genitori, come è noto, è stata sospesa temporaneamente la responsabilità genitoriale e i tre fratelli, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8, sono stati collocati in una casa famiglia a Vasto. Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata: può vederli a colazione, pranzo e cena. Per la ‘famiglia nel bosco’ la situazione resta, quindi, quella di cui all’ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini dalla capanna senza acqua e senza elettricità dove vivevano a una struttura. La misura era stata disposta nell’ambito del procedimento avviato dopo gli accertamenti sulle condizioni della famiglia. I giudici avevano individuato “gravi e pregiudizievoli violazioni dei diritti dei figli all’integrità fisica e psichica, all’assistenza materiale e morale, alla vita di relazione e alla riservatezza”. Ma la coppia, stando alle relazioni della curatrice e della tutrice, starebbero facendo passi avanti e cominciando a collaborare.
I piccoli, dunque, non trascorreranno il Natale nella casa concessa ai genitori in comodato d’uso a Palmoli da un imprenditore in attesa che la capanna dove abitavano fosse adeguata. Semmai, qualora ne facesse richiesta, il padre potrebbe essere autorizzato a trascorrere il 25 dicembre con loro nella casa famiglia. I giudici ritengono infatti che sia necessario più tempo per comprendere i progressi dei piccoli che, all’arrivo in struttura, hanno mostrato sorpresa per vestiti profumati, interruttori e anche per il soffione della doccia.
Nel provvedimento i magistrati sollevano dubbi sui certificati con cui negli anni è stato valutato il grado di istruzione della figlia maggiore della coppia anglo-australiana. La Corte conferma la possibilità di avvalersi dell’istruzione parentale, ma evidenzia la mancanza di alcuni documenti nella richiesta di ammissione agli esami di idoneità alla seconda e terza elementare. “Ad ogni modo – scrivono i giudici -, anche a voler ritenere regolarmente osservato, dal punto di vista formale, il procedimento relativo al ricorso alla scuola parentale, va evidenziato come le valutazioni di idoneità” della figlia maggiore “contrastino in modo eclatante con le condizioni di istruzione verificate dopo l’inserimento in casa famiglia, ove è emerso che la bambina non sa leggere e scrivere, né in inglese né in italiano”.
Nel provvedimento, che di fatto rimanda la decisione nel merito al tribunale dei minorenni dell’Aquila – che ha emesso l’ordinanza contro cui è stato presentato l’appello -, vengono respinti i reclami degli avvocati, dalla presunta “incomprensione” linguistica della coppia anglo-australiana al mancato ascolto dei minori, come previsto dalla convenzione Onu. I giudici inoltre sottolineano che “non emergono profili di macroscopica incongruenza del provvedimento oggetto del reclamo, rivelandosi la disposta misura necessaria a tutela dei minori, a fronte del fallimento dei tentativi in precedenza posti in essere, al fine di garantire la loro salute, offrire loro un ambiente accudente e verificare i percorsi di supporto in loro favore a fronte della mancanza di cure e della deprivazione della socialità subita sino ad allora”.