
Il 25 luglio scorso la Consulta - interpellata per l'ennesima volta su un caso di richiesta assistita di fine vita - aveva ribadito il no all'intervento di terzi, dando il via libera a dispositivi comandati da voce e occhi
“Il limite della mia sopportazione è stato superato. Chiedo l’aiuto di un medico per poter morire”. È l’appello di Libera, la 55enne toscana colpita da sclerosi multipla e che essendo paralizzata dal collo in giù, pur avendo ricevuto l’ok al suicidio assistito, non può assumere da sola il farmaco. Il 25 luglio scorso la Consulta – interpellata per l’ennesima volta su un caso di richiesta assistita di fine vita – aveva ribadito il no all’intervento di terzi, dando il via libera a dispositivi comandati da voce e occhi. A ora, però, non esiste alcun dispositivo per permettere l’autosomministrazione del farmaco. Questa conclusione è l’esito dei pareri tecnici da parte di ministero della Salute, Iss e del Consiglio superiore di sanità richiesti dal giudice di Firenze dopo la sentenza della Corte costituzionale che aveva appunto dichiarato inammissibile il quesito sull’eutanasia. Senza il dispositivo, si spegne la speranza della donna di accedere a una morte volontaria pur in presenza di tutti i requisiti previsti dall’ormai nota sentenza Cappato-Dj Fabo.
La donna nel marzo 2024 aveva fatto richiesta all’Asl di poter accedere al suicidio medicalmente assistito. Inizialmente il parere era stato negativo, per il rifiuto della donna i sottoporsi alla nutrizione artificiale con la Peg, interpretato come mancato soddisfacimento di uno dei requisiti previsti dalla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale (Cappato/Dj Fabo). “Pretendono che io mi sottoponga a un trattamento sanitario invasivo contro la mia volontà per poi poterlo interrompere e ricorrere al suicidio assistito. Tutto questo è crudele e umiliante. Io, a oggi, voglio solo essere libera di scegliere come e quando morire”, furono le parole di Libera diffuse allora dall’associazione Luca Coscioni. L’iter sembrava essersi sbloccato a luglio di un anno fa, alla luce della sentenza 135/2024 della Consulta che aveva esteso l’interpretazione del concetto di trattamento di sostegno vitale.
Da qui il ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze, per autorizzare il suo medico di fiducia. In subordine, spiegava Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Coscioni e coordinatrice del team legale che assiste Libera, la richiesta era quella di “sollevare l’incidente di costituzionalità sul reato di omicidio del consenziente previsto dal codice penale”. E così era stato. Il 30 aprile il tribunale aveva ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata” la questione, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nella parte in cui l’articolo 579 non esclude la punibilità del medico che attua, con le modalità della legge 219/2017 (che norma consenso informato e Dat) la volontà suicidaria di un paziente, per il quale ricorrono le condizioni del suicidio assistito”.
Quindi si era espressa la Consulta stabilendo che il giudice a quo non aveva motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti”, ossia una pompa infusionale attivabile con comando vocale o tramite la bocca o gli occhi. La Consulta aveva rilevato che “l’ordinanza di rimessione si è espressa sul punto con esclusivo richiamo all’interlocuzione intercorsa con l’azienda sanitaria locale” essendosi il giudice a quo fermato a una “presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale”, mentre avrebbe dovuto coinvolgere “organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale”. La sentenza precisava che dove questi “dispositivi potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente” la donna “avrebbe diritto ad avvalersene”. Ma il dispositivo cercato, non c’è e il diritto di Libera di avvalersene neppure.