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Nel nuovo piano pandemico del governo i dpcm sono “strumento centrale”. Nel 2020 Meloni diceva: “Incostituzionali, in futuro solo il Parlamento”

Durante un’emergenza sanitaria il Dpcm è considerato lo “strumento centrale di governo”. È scritto nero su bianco nella bozza del nuovo piano pandemico 2024-2028, il primo elaborato dal ministero della Salute del governo Meloni. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri è quello stesso strumento che proprio Giorgia Meloni definiva “palesemente incostituzionale” quando a utilizzarlo, in piena pandemia Covid, era stato il governo guidato da Giuseppe Conte. Frasi che oggi entrano in contrasto con quanto previsto dal nuovo piano pandemico, che definisce i vaccini come “le misure preventive più efficaci” e che prevede, “in condizioni emergenziali”, la possibilità di “imporre limitazioni alle libertà dei singoli individui al fine di tutelare la salute della collettività”. La diffusione della bozza, pubblicata dal Quotidiano Sanità, è stata accolta così dalle contestazioni delle opposizioni: M5s e Pd hanno ricordato come la presidente del Consiglio, quando era all’opposizione, li abbia attaccati proprio per il ricorso a vaccini e lockdown e, invece, “ora ricalca perfettamente le misure decise dal governo Conte durante la pandemia”.

Cosa diceva Meloni – In piena pandemia e durante il primo lockdown, il 23 marzo del 2020, la leader di Fratelli d’Italia definiva “un precedente rilevante” il “limitare la libertà personale delle persone tramite decreto del Consiglio dei Ministri”. “Siamo una democrazia, è fondamentale che ogni limitazione della libertà individuale o di movimento sia decisa dal Parlamento e non con decreto del governo”, scriveva sui social Giorgia Meloni mentre usciva da Palazzo Chigi dopo essere stata ricevuta – insieme agli altri rappresentanti dell’opposizione – dall’allora presidente del Consiglio Conte. Non solo: poche settimane dopo, sempre Meloni è la prima firmataria di ordine del giorno presentato il 12 maggio 2020 alla Camera dei deputati. Questa volta si spinge a definire “l’adozione attraverso decreto-legge di Dpcm che prevedono la compressione di diritti fondamentali” come “palesemente incostituzionale stante il fatto che – si legge – proprio la Costituzione opera una chiara riserva di legge su tali aspetti”. Nello stesso ordine del giorno la leader di Fdi chiedeva, pertanto, al governo “di non intervenire per il futuro sull’esercizio delle libertà fondamentali dei cittadini né con lo strumento del decreto-legge, né, tantomeno, attraverso decreti del Presidente del Consiglio o di singoli Ministri, e a sottoporre alla preventiva approvazione parlamentare ogni provvedimento che contempli una possibile limitazione di diritti e libertà fondamentali”.

Cosa prevede il piano pandemico – Ma la legittimità del ricorso ai Dpcm in caso di emergenza sanitaria, già confermata dalla Corte Costituzionale, viene ribadita dal nuovo piano pandemico a chiarire il quadro. Nella parte riguardante gli “strumenti normativi legali” per il “coordinamento dell’emergenza” viene fatto presente che “di fronte ad una pandemia di carattere eccezionale, si può presentare la necessità e l’urgenza di adottare misure relative ad ogni settore e un necessario coordinamento centrale che solo il Presidente del Consiglio dei ministri può svolgere in ragione della sua posizione di garante dell’unità di indirizzo politico e amministrativo che assicura promuovendo e coordinando l’attività dei ministri (art. 95 Cost.)”. Nel nuovo piano pandemico viene sottolineato che ” il tradizionale strumento dell’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Ministro della Salute” pur “mantenendo un ruolo centrale nella gestione dell’emergenza”, “appare non sufficiente per il governo complessivo della molteplicità di interessi e di settori incisi dall’emergenza sanitaria”. Così viene spiegato perché puntare sui decreti del presidente del Consiglio dei ministri e la loro legittimità: “La scelta del Dpcm quale strumento centrale di governo dell’emergenza sanitaria – si legge ancora – riflette dunque la posizione costituzionale del presidente del Consiglio quale garante dell’unità di indirizzo dell’azione di governo e di bilanciamento dei molteplici interessi pubblici”.

“L’Italia come l’Ungheria” – Meloni, invece, lo considerava uno “strumento incostituzionale” ricordando che l’Italia è “una democrazia”. Un concetto che riadattato anche quando il 30 marzo del 2020 ha inviato una nota stampa per difendere il presidente ungherese Viktor Orbán, duramente criticato in quei giorni per l’approvazione di una legge che gli conferiva i pieni poteri: “Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto – scriveva la leader di Fdi – in Italia il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, ha sospese le elezioni e sono stati rinviati il referendum e le elezioni regionali e locali. A colpi di Dpcm è stata limitata la libertà individuale dei cittadini, parlamentari e magistrati compresi, così come quella di impresa e di commercio e sono state introdotte misure speciali in ogni ambito”. Per Giorgia Meloni, pertanto, la situazione italiana era identica a quella dell’Ungheria: “Sorprende che qualcuno si scandalizzi oggi perché Orban adotta
provvedimenti straordinari, non particolarmente diversi da quelli adottati dall’Italia con addirittura un minor mandato da parte del Parlamento”. Gli stessi “pieni poteri” grazia ai quali Orban ha previsto, tra le altre cose, la repressione nei confronti dei critici, ha privato l’opposizione anche di parte dei finanziamenti ai partiti oltre alla previsione di arresti, perquisizioni e multe da migliaia di euro per chi manifesta il dissenso verso il governo.