Giustizia & Impunità

Ponte Morandi, rigettata istanza di ricusazione del gup da parte di Castellucci. “Non formulò valutazioni sui fatti oggetto del processo”

I legali dell'ex ad e di altri nove imputati sostenevano che il magistrato avesse già espresso un giudizio sul merito dei fatti ordinando - a novembre 2020 - gli arresti nell'ambito dell'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti pericolose. Per la Corte d'Appello di Genova, però, "si tratta di procedimenti distinti per fatti diversi" e "non appare ravvisabile alcuna compromissione dell'imparzialità del giudice"

La Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’istanza di ricusazione del gup Paola Faggioni presentata dall’ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, e da altri nove imputati nel processo sul crollo del ponte Morandi. I loro legali sostenevano che il magistrato avesse già espresso un giudizio sul merito dei fatti ordinando – a novembre 2020 – l’arresto di Castellucci, dell’ex responsabile manutenzioni Michele Donferri Mitelli e dell’ex direttore centrale operazioni Paolo Berti nell’ambito dell’inchiesta sulle barriere fonoassorbenti pericolose, in cui sono indagati numerosi dirigenti coinvolti anche nell’inchiesta sul disastro. Gli imputati possono ancora ricorrere in Cassazione contro il verdetto, ma la prossima udienza preliminare davanti al gup Faggioni si terrà lunedì 8 novembre, come da calendario.

Secondo il collegio presieduto da Elisabetta Vidali, nell’ordinanza di arresto emessa l’anno scorso “non risulta formulata alcuna valutazione sulla responsabilità dei ricorrenti in relazione agli specifici fatti” relativi al crollo del Morandi: il giudice, sostengono i magistrati che hanno rigettato la richiesta di ricusazione, “si è solo incidentalmente espressa in relazione alla vicenda processuale scaturita dal crollo del ponte, e in modo solo funzionale alla ricostruzione dei fatti demandatile”. Si tratta, aggiungono, “di procedimenti distinti per fatti diversi”, per cui “non appare ravvisabile nel caso alcuna compromissione dell’imparzialità del giudice“.