Società

Il green pass potrebbe essere nato già morto sotto il profilo giuridico?

Il green pass potrebbe essere nato già morto sotto il profilo giuridico? E “la salvezza” contro questa misura potrebbe venire addirittura dall’Europa? Per quanto suoni paradossale, è una tesi tutt’altro che peregrina, benché surreale. Almeno se pensiamo a quante volte, negli ultimi due decenni, l’Unione europea ha significato per l’Italia una abdicazione alle proprie prerogative legislative sovrane. Eppure – una volta tanto – una norma europea verrà in soccorso di chiunque dovesse finire, suo malgrado, nella rete di divieti e sanzioni intessuta dal decreto legge licenziato dal Governo Draghi. Parliamo, ovviamente, di chi non ha ancora voluto sottoporsi al vaccino. E magari non vorrebbe neanche sottoporsi a tre tamponi a settimana solo per esercitare i diritti costituzionali più elementari.

Per comprenderlo, dobbiamo richiamare l’articolo 4, comma 1 del succitato decreto: “Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021”. In realtà, per quanto infra diremo, tale compatibilità dovrà esservi anche rispetto all’articolo 9 bis dove si elencano i luoghi frequentabili solo con la fatidica card.

Ebbene, il Regolamento nr. 953/2021 dell’Unione europea stabilisce che gli Stati devono tassativamente “evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate”. In particolare, il regolamento “non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”. Ora, è vero che le leggi sono fatte per essere interpretate, è vero che fatta la legge trovato l’inganno, è vero che molti giudici potranno essere tentati di decidere in base all’antico adagio di Giovanni Giolitti: le leggi per i nemici si applicano, per gli amici si interpretano. Tuttavia, nel caso specifico, non sembrano esservi dubbi circa la natura palesemente discriminatoria – e quindi in violazione del Regolamento nr. 953 – delle prescrizioni contenute nel recentissimo decreto istitutivo del green pass.

Infatti, l’introduzione della “carta verde” per accedere a tutta una serie di luoghi, eventi e servizi crea inevitabilmente, e deliberatamente, una discriminazione ben precisa. In particolare, tra chi il vaccino lo ha fatto (o non ha potuto farlo per motivi di salute) e chi invece ha scelto di non farlo, per ragioni personali insindacabili (in carenza di un obbligo di legge). Forse è proprio per questo che, in prima battuta, si era verificato un curioso (dicono involontario) omissis in sede di traduzione di questo fondamentale atto normativo della Ue. Infatti, a pagina 7, considerando 36, la prima frase risultava monca delle parole che di seguito indico in grassetto: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”.

Ora, però, questo bug è stato sanato e non ci sono più dubbi, neanche per gli italiani. Da ultimo – e sia detto solo per rimarcare l’importanza di un Regolamento europeo – va ricordato che quest’ultimo è direttamente applicabile nei singoli paesi e può addirittura prevalere, in determinate circostanze, sulle norme nazionali senza che il giudice adito sia costretto a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Principio, quest’ultimo, fissato sin dalla sentenza numero 170 del 1984 del Giudice delle Leggi secondo la quale “le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l’applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno quando egli non abbia dubbi in ordine all’esistenza del conflitto”.

Per concludere, il decreto istitutivo del green pass istituisce, de facto e de jure, una – a mio parere – inammissibile discriminazione della categoria dei cosiddetti “no-vax”. Costoro potranno esercitare i diritti degli altri concittadini – da quello di riunione a quello di associazione, dall’esercizio di una salutare attività sportiva alla pratica di una quotidiana convivialità – solo pagando il costo di tamponi quasi quotidiani. Con il che si crea anche una inammissibile divaricazione tra ricchi e poveri in totale spregio dell’articolo 3 della nostra Carta fondamentale. Il tutto a causa di un maldestro tentativo di imporre, sia pure per via surrettizia e indiretta (e quindi sommamente ipocrita), un obbligo vaccinale.

Un tentativo, però, più che sufficiente a violare la norma europea. Infatti, secondo il Regolamento nr. 953, va evitata ogni discriminazione non solo diretta, ma anche “indiretta” delle persone che non sono (e che non vogliono essere) vaccinate.

www.francescocarraro.com