Giustizia & Impunità

Sicilia, il bando per il contributo all’affitto ha un requisito incostituzionale. E a rimetterci sono i migranti

Le sedi siciliane dell’Unione Inquilini hanno rilevato una grave discriminazione contenuta nel Decreto 24 gennaio 2020 dell’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Sicilia il 14 febbraio 2020, recante modalità e criteri di partecipazione al bando pubblico, finalizzato a consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all’affitto, istituito dall’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Il bando pubblicato nella Gurs recita: “L’accesso al contributo per i cittadini extracomunitari è subordinato al possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale o di cinque anni nella Regione Sicilia, cosi come previsto dal comma 13 dell’articolo 11 della legge 6 agosto 2008 n 133”.

Peccato però che la Corte costituzionale con la sentenza n. 166 del 20 giugno 2018, quindi ben venti mesi prima della pubblicazione del bando nel Gurs, ha dichiarato proprio la illegittimità costituzionale del comma 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Quindi la Regione Sicilia ha pubblicato un bando per dare un contributo affitto alle famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto che ha un requisito incostituzionale, non più vigente.

Che succede, nella Regione Sicilia le sentenze della Corte costituzionale non le leggono? Non arriva la Gazzetta Ufficiale con le sentenze della Consulta? Oppure non ci si sente in dovere di tenere conto delle sentenze della Consulta in quanto preda di una evidente forma di razzismo o di sciatteria burocratica?

Il risultato è che i bandi contributo affitto emanati dai comuni siciliani sono viziati da una grave esclusione dalle graduatorie o impedimento a partecipare ai migranti e quindi gravemente lesivi dei diritti costituzionali delle persone che la Corte costituzionale ha sancito ancora una volta con la sentenza 166 del 2018.

Anche il Comune di Palermo, ad esempio, ha ripetuto la grave discriminazione nei confronti dei cittadini migranti pubblicando il bando regionale sul proprio sito e invitando gli interessati a presentare domanda al Servizio Dignità dell’Abitare, ma senza accorgersi della norma incostituzionale e quindi mantenendo l’illegittima esclusione per i cittadini migranti relativamente al possesso del requisito di residenza.

Ora i legali dell’Unione Inquilini stanno predisponendo il ricorso al Tar della Sicilia, ma forse – con meno sciatteria nell’emanare il bando – questa triste esperienza la Regione Sicilia e i Comuni se la potevano evitare.

In tale contesto giova ricordare come sia pendente una eccezione di incostituzionalità presentata dal Governo ad una legge regionale dell’Abruzzo che, sempre per quanto riguarda le famiglie di migranti, proponeva ai fini della partecipazione ai bandi per l’accesso alle case popolari una richiesta di documenti impossibili da ottenere dai loro Paesi di origine sulla possidenza o meno di patrimonio immobiliare. Anche in questo caso l’Unione Inquilini si è costituita davanti alla Consulta.

Gira uno strano virus nelle Regioni del centrodestra e, diciamola tutta, anche in qualcuna di centrosinistra.