Cronaca

Coronavirus, c’è il decreto sul monitoraggio dei rischi nella fase 2: 21 indicatori per tenere sotto controllo contagi e tenuta degli ospedali

Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione dovrà avvenire almeno una volta a settimana. Gli indicatori da tenere in considerazione vanno dal numero di nuovi focolai di trasmissione al tasso di occupazione dei letti di terapia intensiva per pazienti Covid, dalla percentuale di tamponi positivi al tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi

Capacità di monitoraggio. Capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti. Stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari. Sono le tre tipologie di indicatori, con valori di soglia e di allerta, che dovranno essere monitorati nella fase 2. Lo stabilisce il decreto sui criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l’evoluzione della situazione epidemiologica firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, che elenca ben 21 indicatori tra cui alcuni opzionali. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione dovrà avvenire almeno settimanalmente. Il ministero della Salute, tramite una cabina di regia che coinvolgerà le Regioni e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglierà le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizzerà una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile del Covid nelle Regioni.

“Allo stato attuale dell’epidemia – si legge nell’allegato del decreto -, il consolidamento di una nuova fase, caratterizzata da iniziative di allentamento del lockdown e dalla loro progressiva estensione, può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell’andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale. Altri presupposti sono il grado di preparazione e tenuta del sistema sanitario, per assicurare l’identificazione e gestione dei contatti, il monitoraggio dei quarantenati, una adeguata e tempestiva esecuzione dei tamponi per l’accertamento diagnostico dei casi, il raccordo tra assistenza primaria e quella in regime di ricovero, la costante e tempestiva alimentazione dei flussi informativi necessari attraverso l’inserimento dei dati nei sistemi informativi routinari o realizzati ad hoc per l’emergenza in corso”.

Per i vari indicatori da monitorare al fine di controllare l’andamento epidemiologico, il decreto fissa un livello di “soglia” ed uno di “allerta“. Per i tamponi, ad esempio, la soglia accettabile è il trend di diminuzione in setting ospedalieri e Pronto soccorso ed il valore predittivo positivo dei test stabile o in diminuzione”. E’ invece considerata “allerta” se il trend è in aumento ed anche il valore predittivo positivo è in aumento. .

Il decreto indica nel dettaglio che la capacità di monitoraggio dovrà, tra l’altro, riguardare: numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi e totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo; numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla Terapia intensiva); numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva; numero di checklist somministrate settimanalmente a strutture residenziali sociosanitarie.

Rispetto al secondo indicatore di allerta (capacità di accertamento diagnostico), il decreto prevede il monitoraggio della percentuale di tamponi positivi; il tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi; il tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento (opzionale); numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing. E ancora: numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati.

Quanto al terzo indicatore, quello relativo alla stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari, si dovrà monitorare il numero di casi riportati alla Protezione civile negli ultimi 14 giorni; il valore Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata Iss (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione); numero di nuovi focolai di trasmissione; numero di accessi al pronto soccorso; tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva per pazienti COVID-19.