Il provvedimento va a modificare anche il codice civile, in particolare l’articolo 2044, il quale recitava che: “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”. La nuova formulazione aggiunge due commi. Il secondo specifica che nei casi di difesa domiciliare, come descritta quindi all’articolo 52 del codice penale, è esclusa in ogni caso la responsabilità del fatto. Cosa significa? Che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non è mai, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno. Nel caso invece di eccesso colposo, così come dice il nuovo comma 3, al danneggiato è riconosciuta un’indennità che sarà calcolata dal giudice tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”. Infine l’articolo 9 della nuova legge assicura la priorità ai processi per omicidio colposo o lesioni personali colpose avvenuti nelle circostanze di legittima difesa domiciliare o in stato di grave turbamento.