Società

Il counselor è uno psicologo. Grottesco affermare che si tratti di professioni diverse

di Alessandro Bartoletti *

Il counseling (o counselling) rientra a pieno titolo tra le attività tipiche della professione di psicologo ed è attività che non può essere riconosciuta ad una professione non regolamentata. Sulla base di questa nostra considerazione, il Ministero della Salute ha recentemente sospeso il tentativo di normazione da parte dell’Uni della presunta figura di “counselor non psicologo”.

Purtroppo continuiamo ad assistere a campagne di disinformazione da parte di soggetti che per interessi di categoria vorrebbero far credere che nel resto del mondo il counseling sia qualcosa di diverso dalle competenze psicologiche. Come Ordine professionale riteniamo necessario fare chiarezza nell’interesse e a tutela della Salute dei cittadini.

Sul piano strettamente scientifico, va considerato che tutte le principali associazioni, istituzioni o board che all’estero si occupano di counseling definiscono le attività di counseling in un modo che in Italia corrisponde inequivocabilmente ad atti e ambiti di attività tipici e riservati alla professione di psicologo.

La definizione scientifica più accreditata e consensuale a livello internazionale dell’attività di counseling è data dall’American Counseling Association (ACA, 2010):

Il counseling consiste in una relazione professionale che aiuta gli individui, le famiglie e i gruppi a raggiungere obiettivi di salute mentale, di benessere, educativi e lavorativi.

In tutto il mondo anglofono il termine counseling è sinonimo non solo di “consulenza psicologica” ma anche di “psicoterapia” ed è utilizzato in modo intercambiabile in associazione a quello di psicoterapia (si parla di “Counselling & Psychotherapy”) per indicare tutte quelle attività di consulenza psicologica, sostegno, orientamento, intervento, prevenzione, promozione del benessere, riabilitazione, psicoterapia.

E infatti la definizione ufficiale di counselling data dal National Health System (NHS) britannico, l’equivalente del nostro Ministero della Salute, è la seguente:

Il counselling è un tipo di psicoterapia che permette a una persona di parlare dei propri problemi e sentimenti in un setting confortevole e confidenziale.

È sempre il Ministero della Salute Britannico (NHS) a spiegare che:

Le terapie psicologiche come il counselling possono aiutare le persone che soffrono di problemi di salute mentale come la depressione, l’ansia, il disturbo ossessivo compulsivo, il disturbo borderline, il disturbo post-traumatico, le malattie degenerative, i disordini alimentari come l’anoressia e la bulimia, gli abusi di sostanze.

Anche la Canadian Counselling and Psychotherapy Association (CCPA), principale ente di categoria canadese, fornisce una cristallina definizione di counselling:

Il counselling si occupa di benessere, relazioni, crescita personale, sviluppo lavorativo, salute mentale e disturbi o disagi psicologici.

Considerato, quindi, che all’estero il counseling è esercitato sulla base di teorie e modelli di derivazione psicologica, con tecniche e su processi mentali (cognitivi, emotivi, relazionali, motivazionali) di natura psicologica, assumono toni grotteschi le affermazioni di chi, nell’ambito delle figure non ordinate, cerca di sostenere il contrario. Anche le affermazioni secondo cui le teorie e le tecniche derivate dal lavoro di noti psicologi e psicoterapeuti quali Carl Rogers, Fritz Perls, A. Maslow o Rollo May, non sarebbero di natura psicologica, sono asserzioni oggettivamente prive di alcun fondamento scientifico, storico-culturale e tecnico-professionale.

Sul piano strettamente giuridico, basterebbe ricordare che in Italia il counselling (o consulenza psicologica) è una delle specializzazioni post-universitarie riservate ai laureati in Psicologia, per chiudere l’argomento.

Appellarsi al fatto che all’estero gli assetti giuridici che definiscono le figure professionali di ambito psicologico sono differenti dall’Italia – come fanno alcune associazioni private – è solo un tentativo maldestro di aggiramento delle normative vigenti.

La figura del “counselor non psicologo” è dunque in palese sovrapposizione con quella dello psicologo e dello psicoterapeuta: il che apre potenzialmente la strada al reato di esercizio abusivo della professione di psicologo.

Come Ordine riteniamo che la tutela della Salute dei cittadini sia un bene prezioso, sancito dalla Costituzione e garantito dallo Stato che ha riservato a una professione delicata come quella dello psicologo un percorso dedicato che garantisca il più possibile la qualità del proprio operato.

* Psicologo, Psicoterapeuta
Commissione Tutela Ordine Psicologi Lazio