Politica

Legge elettorale, usi e abusi delle liste di nominati

Le liste elettorali sono compatibili con la teoria democratica (e con la Costituzione) solo se non restringono in alcun modo il diritto degli elettori a scegliere i singoli eletti. Dunque, anche se sono solo parzialmente bloccate violano questo principio.

di Henri Schmit (Fonte: lavoce.info)

A cosa servono le liste

La Corte costituzionale ha censurato le ultime leggi elettorali per motivi riconducibili all’abuso delle liste. Eppure, le liste sono state utilizzate da tutte le leggi elettorali fin da quando in Italia c’è il suffragio universale (maschile). E anche l’attuale dibattito sul futuro sistema di voto è focalizzato sul dilemma fra stabilità del governo ed equa rappresentazione dei partiti, che si pretende di superare ancora una volta con un uso mirato delle liste. Ma le liste non sono strumenti indispensabili. Le tre grandi democrazie storiche – Inghilterra, Stati Uniti e Francia – eleggono i loro rappresentanti in collegi uninominali. Anche in questi paesi il voto rigorosamente individuale è comunque determinato in larga misura da considerazioni attinenti agli schieramenti politici. Esistono pure sistemi a riparto proporzionale senza liste, come in Irlanda. Benché numerosi paesi votino con sistemi di lista, queste non sono necessarie né per eleggere democraticamente un’assemblea legislativa, né per ripartire i seggi proporzionalmente fra schieramenti più o meno coesi.

Per valutare la conformità della normativa elettorale la Corte nelle ultime sentenze 1/2014 e 35/2017 non invoca solo i diritti elettorali individuali garantiti dalla Costituzione, ma si riferisce anche al compito che la Costituzione assegna al Parlamento e ai partiti.

Le liste elettorali, ignorate dalla Costituzione, sono strumenti creati dalla legge elettorale per determinare il voto e l’assegnazione dei seggi anche in base allo schieramento politico.

Mentre nei sistemi uninominali il voto è unificato (tutte le valutazioni sono fuse in una sola preferenza), l’elezione con liste equivale a un doppio voto, uno per il candidato e uno per la lista.

La natura per definizione duale del voto di lista permette tecnicamente tre soluzioni: la preferenza di lista può essere una seconda valenza del voto individuale, usata per ripartire i seggi (come in Svizzera e in Finlandia); può essere il voto principale separato dalla preferenza individuale facoltativa (soluzione tradizionale in Italia e in Germania); o può essere il voto esclusivo trascinando con sé una determinata scelta individuale (come accade con liste bloccate). La prevalenza del voto di lista permette un’infinità di graduazioni che lasciano un’incidenza più o meno rilevante alla preferenza individuale.

Le questioni più delicate riguardano la finalità dell’elezione del Parlamento e il ruolo dei partiti.

La risposta è fornita dalla teoria della rappresentanza democratica che suppone un rapporto fra due insiemi di individui liberi e uguali: il corpo elettorale e l’assemblea rappresentativa, che agisce per il popolo sovrano troppo numeroso, poco disponibile e spesso poco preparato per decidere direttamente. I corollari democratici della teoria sono il suffragio universale, il voto libero e uguale, preferibilmente diretto; l’uguale e libero accesso di tutti alle candidature (queste condizioni corrispondono a quattro dei cinque assiomi del teorema d’impossibilità di Kenneth Arrow); e infine il libero mandato, che garantisce ai membri del Parlamento il diritto di proporre, discutere e votare le leggi pubblicamente, in condizioni di libertà e di uguaglianza.

La finalità dell’elezione di un’assemblea rappresentativa non assomiglia alla scelta di un capo, di una squadra di governo coesa o di un programma prestabilito, ma consiste nella riproduzione in un insieme di limitata dimensione delle condizioni democratiche che valgono idealmente per l’intero popolo. Non è necessario replicare presunte (infinite e variabili) differenze presenti nel corpo elettorale. Se devono legiferare (prendere iniziative, dibattere e decidere) è preferibile che gli eletti siano capaci. In questa logica, i partiti sono semplici associazioni e le loro prerogative non possono prevalere sui diritti dei cittadini.

Liste libere e principi della rappresentanza democratica

Nell’ultima sentenza la Corte avanza un’interpretazione del ruolo dei partiti che da associazioni libere e strumentali divengono soggetti istituzionali indispensabili per esercitare i diritti politici. Di conseguenza, godono del diritto di essere equamente rappresentati e di nominare loro – a certe condizioni – gli eletti. Le due tesi sono entrambe inaccettabili.

Le liste elettorali sono compatibili con la teoria della rappresentanza democratica, inseparabile dalla teoria della scelta collettiva razionale, solo a condizione di rispettare i principi di libertà e di uguaglianza degli elettori, dei candidati e degli eletti, che valgono a prescindere dal coordinamento politico. Dunque l’unico sistema compatibile con la teoria classica è quello in cui la lista è uno strumento che non inficia in alcun modo la libertà e l’uguaglianza degli individui. I primi sistemi proporzionali ottocenteschi di “lista libera” (Ernest Naville, 1865, Ginevra) rispettavano queste condizioni. Oggi il modello più scrupoloso è quello finlandese, in cui l’unico voto individuale è contato anche per la lista.

Le sentenze 1/2014 e 35/2017 applicano questi principi con rigore per censurare il premio di maggioranza di lista senza soglia e il ballottaggio di lista senza apparentamenti fra i due turni, sostenendo che la possibilità di una lista di conquistare con una minoranza esigua di voti una maggioranza assoluta (presunta stabile) dei seggi viola i principi della rappresentanza democratica. La Corte è invece meno rigorosa sull’altro versante, permettendo che candidature bloccate o privilegiate presentate in liste proposte dai partiti possano prevalere sulle preferenze espresse dagli elettori, a condizione che la restrizione non si applichi a tutti gli eletti o che le liste siano brevi, in modo tale che tutti i candidati siano individualmente conoscibili dagli elettori.

L’ultima proposta di legge elettorale riflette cinicamente le condizioni permissive di questa giurisprudenza.

Qui la petizione del Fatto Quotidiano per scegliere i nostri parlamentari