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Migranti, Corte Ue respinge i ricorsi di Ungheria e Slovacchia sui ricollocamenti. “Se non cambiano, via al deferimento”

I giudici hanno motivato la decisione scrivendo che "il meccanismo a far sì che Italia e Grecia possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015". Il commissario Ue Avramopoulos: "Cambino approccio, altrimenti andiamo avanti con la procedura d'infrazione". La replica di Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia: "Nostra linea rimane la stessa"

I ricollocamenti dei richiedenti asilo da Italia e Grecia devono continuare. La Corte di giustizia Ue ha respinto i ricorsi di Slovacchia e Ungheria contro le operazioni di relocation, argomentando che “il meccanismo contribuisce effettivamente e in modo proporzionato a far sì che i due Paesi del Mediterraneo possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015“. Dopo la sentenza, chiaro il commento del commissario Ue alla Migrazione, Dimitris Avramopoulos, nei confronti di non solo di Slovacchia e Ungheria, ma anche di Repubblica Ceca e Polonia, altri Stati che rifiutano il meccanismo delle quote. “Se non cambieranno il loro approccio sui ricollocamenti – ha detto Avramopoulos – andremo avanti con l’ultimo passo della procedura di infrazione, col deferimento alla Corte di giustizia Ue”. “La Corte ha affermato che esiste un dovere e un vincolo di solidarietà. Non è un principio italiano o greco, ma europeo”, ha affermato il presidente Sergio Mattarella.

Contro la decisione della Corte di giustizia della Ue si schierano Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca. Il premier polacco Beata Szydlo ha annunciato che, nonostante le parole di Avramopoulos, la posizione del governo sulle politiche di immigrazione non cambia. Varsavia “è un partner leale della Ue che adempie ai propri impegni e spera di essere trattato così come gli altri paesi membri della Ue”, ha detto Szydlo. Sulla stessa linea anche Bratislava, direttamente toccata dalla sentenza odierna. Il ministero degli Esteri slovacco sostiene che le quote di ricollocazione in pratica non funzionano. “Il nostro ricorso riguarda i vizi di procedura del Consiglio dei ministri Ue nel decidere le quote”, ha detto Peter Susko, commentando la sentenza all’Ansa.

Più dura invece la reazione del presidente ceco Milos Zeman: “Penso che non dobbiamo piegarci, non dobbiamo cedere alle minacce. Ora dico quello che a qualcuno non piacerà: nel caso peggiore è sempre meglio fare a meno dei finanziamenti europei che far entrare i migranti da noi”, ha detto Zeman.”La sentenza è scandalosa e irresponsabile“, aveva detto in mattinata il ministro degli esteri ungherese, Peter Szijjarto.

“La Corte ha confermato la validità dello schema dei ricollocamenti. E’ tempo di lavorare nell’unità e attuare in pieno la solidarietà”, aveva scritto su Twitter sempre il commissario Ue Avramopoulos. Il primo a commentare è stato invece il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani: “La solidarietà non è a senso unico“, ha dichiarato. “Ora bisogna andare avanti con i ricollocamenti e con le procedure d’infrazione” avviate, anche in seguito alle pressioni dell’Europarlamento, “contro chi non rispetta la decisione della Commissione. Non avevamo mai avuto dubbi” sulla legittimità della decisione presa a Bruxelles.

Slovacchia e Ungheria, nel 2015, in Consiglio avevano votato contro la misura temporanea (come Repubblica Ceca e Romania) e avevano chiesto alla Corte di giustizia di annullarla, sia per dimostrare che la sua adozione era viziata da errori di ordine procedurale o legati alla scelta di una base giuridica inappropriata, sia perché non idonea a rispondere alla crisi migratoria, né necessaria a tal fine. Nel procedimento davanti alla Corte, la Polonia è intervenuta a sostegno della Slovacchia e dell’Ungheria, mentre Belgio, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Svezia e la Commissione europea sono intervenuti a favore del Consiglio Ue. Con questa sentenza, la Corte ha respinto integralmente i ricorsi.

Il piano di ricollocamenti, mai attuato dall’Ungheria, nasce in risposta alla crisi migratoria che ha colpito l’Europa nell’estate 2015: il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, a maggioranza, una decisione per aiutare l’Italia e la Grecia ad affrontare il flusso massiccio di migranti. Si prevede la ricollocazione, a partire da questi ultimi due Stati membri e su un periodo di due anni, di 120mila persone in evidente bisogno di protezione internazionale verso gli altri Stati membri dell’Unione.
La decisione impugnata è stata adottata in base all’articolo 78 del Trattato sul Funzionamento dell’Ue, secondo il quale “qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo”. I giudici di Lussemburgo rilevano anche che, se è vero che sono state apportate modifiche sostanziali della proposta di decisione iniziale della Commissione, in particolare quelle tese a soddisfare la domanda dell’Ungheria di non figurare nell’elenco degli Stati membri beneficiari del meccanismo di ricollocazione, il Parlamento è stato informato di queste modifiche prima dell’adozione della sua risoluzione del 17 settembre 2015, cosa che gli ha consentito di tenerne conto.

Inoltre, la Corte dichiara che il Consiglio non era tenuto ad adottare la decisione impugnata all’unanimità anche se, in vista dell’adozione delle modifiche, si è dovuto discostare dalla proposta iniziale della Commissione. Infatti, la proposta modificata è stata approvata dalla Commissione tramite due dei suoi membri, autorizzati dal collegio. I magistrati considerano d’altronde che il meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata non costituisce una misura manifestamente inadatta a contribuire al raggiungimento del suo obiettivo, ossia aiutare la Grecia e l’Italia. A tal riguardo, la Corte ritiene che la validità della decisione non possa essere rimessa in discussione sulla base di valutazioni retrospettive riguardanti il suo grado di efficacia. Infatti, quando il legislatore dell’Unione deve valutare gli effetti futuri di una nuova normativa, la sua valutazione può essere rimessa in discussione solo qualora “appaia manifestamente erronea” alla luce degli elementi di cui esso disponeva al momento dell’adozione della normativa. E così non è stato, poiché il Consiglio ha proceduto, sulla base di un esame dettagliato dei dati statistici disponibili all’epoca, ad un’analisi obiettiva degli effetti della misura con riferimento alla situazione di emergenza in questione.

La Corte osserva, in particolare, che il numero limitato di ricollocazioni effettuate a tutt’oggi in applicazione della decisione impugnata può spiegarsi con un insieme di elementi che il Consiglio “non poteva prevedere” al momento dell’adozione di quest’ultima, tra cui, in particolare, la mancanza di cooperazione di alcuni Stati membri. Infine, i giudici rilevano che il Consiglio non ha compiuto un errore manifesto di valutazione nel considerare che l’obiettivo perseguito dalla decisione impugnata non poteva essere realizzato da misure meno restrittive. Per la Corte, il Consiglio non ha ecceduto il suo ampio potere discrezionale nel ritenere che il meccanismo che era già teso a ricollocare, su base volontaria, 40mila persone, non sarebbe stato sufficiente ad affrontare il flusso “senza precedenti” di migranti registrato nei mesi di luglio e agosto del 2015. La Corte chiarisce inoltre che, poiché la decisione impugnata costituisce un atto non legislativo, la sua adozione non era assoggettata ai requisiti riguardanti la partecipazione dei Parlamenti nazionali e il carattere pubblico delle deliberazioni e dei voti nel Consiglio (requisiti questi che si applicano solo agli atti legislativi). I giudici rilevano poi che l’ambito di applicazione temporale della decisione impugnata (dal 25 settembre 2015 al 26 settembre 2017) è “circoscritto” in maniera precisa, ragion per cui il suo carattere temporaneo non può essere rimesso in discussione.

Inoltre, la Corte dichiara che le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, secondo le quali gli Stati membri devono decidere “per consenso” in ordine alla distribuzione di persone in evidente bisogno di protezione internazionale “tenendo conto della situazione specifica di ogni Stato membro”, non potevano impedire l’adozione della decisione impugnata. Infatti, le conclusioni facevano riferimento ad un altro progetto di ricollocazione in risposta all’afflusso di migranti rilevato nei primi sei mesi del 2015, che prevedeva di ripartire 40mila persone tra gli Stati membri. Progetto che è stato oggetto di un’altra decisione, e non della decisione impugnata in questo caso. La Corte aggiunge che il Consiglio europeo non può in alcun caso modificare le regole di voto previste dai Trattati. Nel corso del procedimento, la Polonia è intervenuta a sostegno della Slovacchia e dell’Ungheria, mentre il Belgio, la Germania, la Grecia, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, la Svezia e la Commissione Europea sono intervenuti a sostegno del Consiglio. Con la sentenza di oggi, la Corte respinge “integralmente” i ricorsi di Budapest e di Bratislava. Anzitutto, i giudici confutano l’argomento secondo il quale si sarebbe dovuto applicare la procedura legislativa. La Corte rileva che la procedura legislativa può essere applicata soltanto se una disposizione dei Trattati vi fa espresso riferimento. Ma l’articolo non contiene alcun espresso riferimento alla procedura legislativa, sicché la decisione impugnata ha potuto essere stata adottata nel quadro di una procedura non legislativa e costituisce, pertanto, un atto non legislativo. La Corte dichiara anche che l’articolo del Tfue in questione consente alle istituzioni dell’Unione di adottare tutte le misure temporanee necessarie a rispondere in modo “effettivo e rapido” ad una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di migranti. Le misure possono derogare anche ad atti legislativi, a condizione che siano “circoscritte” sotto il profilo del loro ambito di applicazione “sia sostanziale che temporale”, e che non abbiano per oggetto o per effetto di sostituire o di modificare in modo permanente tali atti. Tutte condizioni che sono state rispettate nel caso del piano di ricollocamenti.

“Pacta sunt servanda, gli impegni presi vanno rispettati” ha cp,,emtatp Tajani. Il quale ha ricordato il ruolo svolto dal Parlamento europeo nel sollecitare l’apertura di procedure d’infrazione nei confronti di quei Paesi che non hanno finora accettato di accogliere i rifugiati arrivati in Italia e Grecia in base al piano messo a punto dalla Commissione europea. Del tema migranti Tajani ha parlato questa mattina anche nel corso di una conferenza sulle priorità della politica europea rispetto alle elezioni che si svolgeranno nella primavera del 2019 per il rinnovo dell’Europarlamento. In questa sede il presidente ha ribadito la necessità di mettere in campo una sorta di ‘Piano Marshall’ per l’Africa mobilitando almeno 40 miliardi di euro per lanciare una strategia per lo sviluppo del continente che intervenga sui motivi che sono alla base dei flussi migratori verso l’Europa. “Bisogna investire molto in questa strategia – ha detto Tajani – altrimenti non ci sarà soluzione al problema dei migranti illegali. L’Africa non può essere lasciata nelle mani dei cinesi”, ha poi aggiunto ricordando anche gli “errori enormi” che sono stati fatti nella gestione del post-Gheddafi in Libia e che quello dei migranti non è un problema dell’Italia o di altri singoli Paesi, ma “dell’intera Europa”.