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La Scuola svizzera esclude i disabili? Allora fuori dallo Stato italiano

“Essendo la Scuola Svizzera impegnativa e multilingue, non è ottimale per studenti affetti da disturbi dell’apprendimento, quali: dislessia, discalculia, Adhs, Sindrome Asperger, autismo, e disturbi comportamentali. In caso di disturbi di lieve entità gli allievi vengono aiutati dagli insegnanti a progredire, ma devono comunque soddisfare i regolari criteri di promozione. Eventuali costi derivanti da conseguenti lezioni supplementari, assistenza psicologica o fisica saranno a carico dei genitori. Essendo l’edificio su più livelli, privo di ascensore, non è altresì una Scuola adatta a studenti con gravi handicap motori”.

Quello che avete appena letto è l’articolo 2.5 del regolamento della Scuola Svizzera di Milano, istituto non paritario ma privato che ha sede in Italia dal 1919 grazie al Dpr 679 dell’1/6/1977 e all’autorizzazione dalle autorità italiane con decreto del Sottosegretario dello Stato per l’Educazione nazionale del 10 maggio 1941 e decreto del ministro segretario di Stato per la Pubblica istruzione del 15 giugno 1972.

Da allora l’Italia ha fatto parecchia strada riguardo il tema dell’inclusione dei ragazzi disabili ed è intollerabile che sul suolo italiano vi sia una scuola che nel suo regolamento sconsiglia la frequentazione ai ragazzi che hanno dei disturbi dell’apprendimento.

L’Italia è stato uno dei primi Paesi in Europa a superare le scuole speciali. Sino alla prima metà degli anni Sessanta, in Italia i disabili venivano educati nelle scuole speciali e negli istituti con residenza notturna come nel resto d’Europa e del mondo. Verso la fine di quel decennio si cominciò parlare di educazione integrata e di lotta all’emarginazione. Gli istituti speciali per disabili persero credibilità e le famiglie scelsero di inserire i propri figli all’interno delle scuole comuni. Una vera e propria rivoluzione sociale. Il 30 marzo 1971, con l’approvazione della legge n. 118, si stabilì che anche gli alunni disabili dovessero adempiere l’obbligo scolastico nelle scuole comuni, ad eccezione di quelli più gravi. Nel 1977 la legge n. 517 stabilì il principio dell’inclusione per tutti gli alunni disabili della scuola elementare e media dai 6 ai 14 anni. Nel 1987 ci pensò la Corte costituzionale a riconoscere il diritto pieno ed incondizionato di tutti gli alunni disabili, anche se in situazione di gravità, a frequentare anche le scuole superiori, imponendo a tutti gli enti interessati di porre in essere i servizi di propria competenza per sostenere l’integrazione scolastica generalizzata. Con la legge 104 del 1992 si puntò poi a una piena integrazione della persona disabile.

Ora, lasciamo perdere il fatto che non sempre ciò che viene enunciato nelle nostre leggi viene anche rispettato (a partire dalla mancanza di insegnanti con la specializzazione e dall’abbattimento delle barriere architettoniche), ma il nostro Stato si è dotato di principi sani in merito all’inclusione dei diversamente abili.

Uno Stato che sceglie di aprire una scuola all’estero non può che adeguarsi alle leggi di quel Paese. Non solo. Una scuola che, di fatto, esclude i ragazzi che sono più in difficoltà non si può definire una scuola, ma un sistema di selezione pericoloso. Una scuola che nel suo regolamento scrive “eventuali costi derivanti da conseguenti lezioni supplementari, assistenza psicologica o fisica saranno a carico dei genitori” viola l’articolo tre della nostra Costituzione. Questa è davvero una scuola extracomunitaria.

La questione è di non poco conto. Lo ha ben capito il sottosegretario all’Istruzione Gabriele Toccafondi che, sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Questa scuola privata alla fine rilascia un diploma di maturità “equiparato” a quello italiano, tanto da consentire l’accesso alle nostre università e a quelle del resto del mondo anche grazie, a quanto si legge sulla stampa, ad un accordo tra le due nazioni. È giusto che siano “equiparate” scuole che includono e accolgono tutti con quelle che hanno regolamenti che dichiarano: “non è ottimale per studenti affetti da disturbi dell’apprendimento”. Penso di no”.

Primo: quel regolamento va immediatamente modificato altrimenti questa scuola deve essere espulsa dal nostro territorio.
Secondo: il valore del titolo di studio di una scuola che non rispetta le nostre Leggi non dovrebbe essere riconosciuto.
Non resta che agire. Subito.