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La Corte di Giustizia: “Se è vegan non si può chiamare latte e neanche burro o panna”

Il verdetto, nato dopo una controversia in Germania, stabilisce che i prodotti puramente vegetali non possono essere commercializzati con denominazioni che il diritto comunitario riserva ai prodotti di origine animale

Addio latte di soia, addio burro di tofu e panna o yogurt vegetale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i prodotti puramente vegetali non possono essere commercializzati con denominazioni come “latte”, “crema di latte o panna”, “burro”, “formaggio” e “yogurt”, perché con questa denominazione è riserva ai prodotti di origine animale dal diritto comunitario. Il divieto, per i giudici vale anche nel caso in cui queste denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive, che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione.

Il tutto è scaturito dalla controversia che vede opposte una società tedesca, la TofuTown, che produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani con denominazioni quali “burro di tofu” e “Veggie-Cheese”, e un’associazione che si batte contro la concorrenza sleale, la Verband Sozialer Wettbewerb. Quest’ultima, ritenendo che la promozione portata avanti dall’azienda alimentare violi la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, ha avviato un’azione inibitoria nei confronti della TofuTown al Tribunale regionale di Treviri, in Germania. La società sotto accusa si è difesa sottolineando che le denominazioni “burro” o “cream” sono sempre associate a termini che rimandano all’origine vegetale dei prodotti in questione, come ad esempio “burro di Tofu” o “rice spray cream”, senza quindi violare la normativa europea.

Con la sentenza di oggi, che di fatto dà ragione alla Verband Sozialer Wettbewerb, la Corte di Giustizia stabilisce che il regolamento Ue riserva le denominazioni come “crema di latte o panna”, “chantilly” , “burro”, “formaggio” e “yogurt” unicamente a prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte e quindi di origine animale, e che l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, come quelle utilizzate dalla TofuTown, non influisce su tale divieto. Il verdetto conferma quanto stabilito da regolamento comunitario n. 1234/2007 secondo cui il termine “latte” si riferisce solo al “prodotto dalla secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione”.

Inganna i consumatori e fa chiudere le stalle la confusione generata dall’uso della parola latte per bevande vegetali, come quello la soia, che hanno raggiunto in Italia un valore al consumo di 198 milioni con un incremento del 7,4% nell’ultimo anno – commenta in una nota la Coldiretti -. Il latte di soia è una bevanda molto antica, nata probabilmente in Cina, che si ottiene dalla macinazione dei semi di soia in acqua con proprietà nutrizionali e organolettiche completamente differenti dal latte di origine animale“. Un discorso che si estende anche ai derivati che non possono essere ottenuti con prodotti vegetali.