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Antiriciclaggio, “nuova legge ingolferà il sistema e renderà meno efficienti i controlli”. E il governo fa marcia indietro

Il testo, che recepisce la direttiva comunitaria in materia di contrasto ai capitali occulti, prevede che la segnalazione sia considerata sempre tardiva se avviene dopo 30 giorni dal compimento dell’operazione. L'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, la Consob e l'Abi hanno espresso critiche paventando “effetti opposti a quelli desiderati”. Sono in arrivo modifiche, anche se l'esperto Giangaetano Bellavia ritiene i timori esagerati

“Norma dagli effetti dirompenti”, ha avvertito l’Unità di informazione finanziaria. La Consob paventa “effetti opposti a quelli desiderati”. Bankitalia teme possa “compromettere l’efficienza delle procedure sanzionatorie”. Per non parlare dei professionisti sui quali ricadrebbe la croce delle sanzioni per segnalazioni tardive. Un fuoco di fila ha finito per impallinare il punto più controverso della nuova legge antiriciclaggio scritta dal governo per recepire, entro il prossimo 26 giugno, la quarta direttiva comunitaria in materia di contrasto ai capitali occulti e finanziamento al terrorismo. Una bocciatura che sta costringendo il governo al passo indietro, come conferma il relatore in commissione Finanze della Camera Sergio Boccadutri (Pd) che si prepara a emettere un parere molto critico, con oltre un centinaio di osservazioni. “Dai contatti informali fronte Mef/governo è emersa la disponibilità a modificare il testo”, annuncia il deputato. Il punto è che lo schema di decreto così com’è rischia di rendere inefficace lo strumento della segnalazione di operazioni sospette (Sos) che è alla base della prevenzione e del controllo.

Fino a oggi l’invio della segnalazione avveniva appena l’intermediario si accorgeva di un’anomalia, che può emergere anche molti mesi dopo grazie al raffronto ex post con altre operazioni o in seguito allo svolgimento di indagini. Senza che tale tipo di segnalazione sia considerata tardiva e senza che, pertanto, sia sanzionata. La nuova norma (Atto del Governo 389), invece, prevede che la segnalazione sia considerata sempre tardiva se avviene dopo 30 giorni dal compimento dell’operazione (art 35, comma 2). Inoltre l’articolo 58 comma 1 dispone che le segnalazioni tardive ai sensi dell’articolo 35 siano sempre punite con la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% del valore dell’operazione non segnalata o tardivamente segnalata.

I primi a sollevare obiezioni sono stati i destinatari delle sanzioni: avvocati, commercialisti e notai hanno scritto un documento unitario in cui sottolineano la necessità di rivedere gli importi minimi per le violazioni meramente formali. Una richiesta dettata da “evidenti esigenze di ragionevolezza e proporzionalità”. Ma il vero sbarramento è arrivato a seguito delle audizioni dei soggetti istituzionali e operativi direttamente coinvolti nel sistema di prevenzione e controllo che si sono svolte a marzo e aprile presso la VI Commissione (il testo è anche all’esame della Commissione Giustizia). Il rischio paventato un po’ da tutti è che la massa di informazioni (100mila segnalazioni l’anno da circa 5mila operatori) perda del tutto in qualità e attendibilità, rendendo impossibile distinguere l’informazione rilevante. “Basta prendere l’elenco delle audizioni, non c’è nessuno che non abbia sottolineato questa criticità che sia tutto soggetto a segnalazione o nulla”, spiega Boccadutri mentre le opposizioni vanno all’attacco. “Mentre il paese affonda, togliere strumenti alla lotta al riciclaggio significa aiutare corrotti e criminali, visto che sono loro ad avere il problema di ripulire il denaro. Noi abbiamo presentato le nostre soluzioni e ora confidiamo che il ministro dell’Economia e il Quirinale riportino il governo sulla retta via”, attaccano i parlamentari di Alternativa Libera Massimo Artini e Tancredi Turco.

I giudizi dei tecnici sono in effetti molto netti. Parla di “norma dagli effetti dirompenti” Claudio Clemente, direttore dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) che riceve e acquisisce le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e all’autorità giudiziaria. “Gli operatori potrebbero essere indotti ad aumentare in modo esponenziale la quantità di segnalazioni effettuandole con approccio cautelativo, sulla base di valutazioni poco ponderate, mentre altri potrebbero decidere di non trasmettere alla Uif segnalazioni anche di notevole rilievo quando sia decorso il termine dei 30 giorni fissato dalla legge per non incorrere in una sicura sanzione. In entrambi i casi si produrrebbe un grave depauperamento della qualità del sistema segnaletico”. Ecco perché “l’impostazione non può essere condivisa e risulta contraria ai principi e alle prassi internazionali”. Conclusione: “Ritengo pertanto fondamentale eliminare dette previsioni”.

Il rappresentante dell’Abi conferma il timore: “(…) La banca si troverebbe nella condizione di effettuare segnalazioni “cautelative” nel termine prescritto al fine di incorrere in una sanzione per tardiva segnalazione e laddove emergessero elementi di sospetto in un arco temperale successivo ai 30 giorni dal compimento dell’operazione, la norma indurrebbe a comportamenti non coerenti con le sue finalità”. E la Consob lo raddoppia, parlando di “una scelta poco fondata che potrebbe sortire effetti opposti a quelli desiderati con la proliferazione di segnalazioni a fronte di istruttorie ancora incomplete per non incorrere nelle censura di tempestività”. Bankitalia non lesina poi critiche sul rischio di “compromettere l’efficienza delle procedure di segnalazione” e si mette nei panni del personale intermediario bancario e finanziario che “risponde per tardiva segnalazione anche per violazioni non gravi con importi iniqui ed eccessivi anche rispetto alle loro reali capacità economiche perché così come configurati potrebbero superare anche quanto previsto per esponenti aziendali in caso di violazioni gravi (fino a 5 milioni)”.

Preoccupazioni che secondo altri addetti ai lavori sono però esagerate. Tra loro Giangaetano Bellavia, consulente in tema di antiriciclaggio di molte procure tra cui Milano, sentito da Ilfattoquotidiano.it. “Se il soggetto sottoposto alla normativa antiriciclaggio. facendo la segnalazione dell’operazione sospetta avvenuta anche tempo prima ma divenuta sospetta per sopravvenuti fatti, indica questi fatti sopravvenuti nei motivi del sospetto, l’introduzione dei 30 giorni per il ritardo della segnalazione dal compimento dell’operazione non ha conseguenze nella concreta operatività”, spiega. “Qualunque tribunale annullerebbe la sanzione una volta accertata la buona fede del segnalante. Altro è il caso in cui l’operazione è sospetta ab origine e volutamente si evita di segnalare, nel qual caso operano i 30 giorni perché sennò si lascia discrezionalità a chi ci vuol giocare”.

Non la pensa così il Procuratore di Milano, Francesco Greco, che nella sua audizione si è mostrato critico e non solo sul fronte delle sanzioni che definisce “una facile scorciatoia” che porterà a fare “segnalazioni di default”. La vera svolta, ragiona il Procuratore, si avrebbe agendo su altri fronti, più strategici. Ad esempio imponendo anche a chi sa di un’attività criminale in corso, pur senza sospetto di riciclaggio, di segnalare. Sul punto: “Io non capisco perché il legislatore italiano anche in questo schema di decreto non si adegui alle indicazioni che provengono dalla direttiva europea che collegano il concetto di segnalazione sospetta a fondi che provengano da attività criminose, ma inserisca sempre il sospetto in relazione a compiuta o tentata operazione di riciclaggio, con il che si esclude o si rinuncia alla segnalazione per tutte quelle attività criminose evidenti, ad esempio fatti di usura, che non postulano un sospetto immediato di riciclaggio”.