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Contratti luce e gas, Tar Lazio: “Sulle sanzioni Antitrust per forniture non richieste decida la Corte di giustizia Ue”

Enel Energia, Acea Energia, Green Network e Hera Comm, multate per un totale di 3,5 milioni, avevano fatto ricorso sostenendo che l'authority non è competente a pronunciarsi su condotte che ricadono nell’ambito della regolazione demandata all'Autorità dell'energia e del gas

Sulla legittimità delle maxi sanzioni inflitte a dicembre 2015 dall’Antitrust ad alcune imprese del settore luce e gas per l’attivazione di forniture non richieste dovrà esprimersi la Corte di Giustizia Europea. L’ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza collegiale nell’ambito della valutazione di alcuni ricorsi proposti da Enel Energia, Acea Energia, Green Network ed Hera Comm. Si tratta di quattro delle sette imprese del settore che furono sanzionate dall’Autorità. In particolare Enel Energia fu multata per 2,15 milioni, Acea Energia per 600mila euro, Hera-Comm per 366mila euro e Green Network per 320mila.

A giudizio dell’Antitrust, avevano alterato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, adottando procedure di contrattualizzazione in violazione del Codice del Consumo. Nel mirino le modalità di offerta e conclusione dei contratti a distanza di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero, ovvero quelli raccolti attraverso la rete degli agenti porta a porta e attraverso il canale telefonico (il cosiddetto teleselling).

Ne è nato un contenzioso amministrativo proposto per contestare i presupposti che portarono all’emissione dei provvedimenti sanzionatori. Tra i motivi di ricorso anche la supposta incompetenza dell’Antitrust a pronunciarsi su condotte che ricadono nell’ambito della regolazione demandata alla specifica Autorità di settore. Secondo i ricorrenti l’authority ha sanzionato non specifici fatti contrari al diritto dei consumatori ma generali regole di condotta. Per questo il Tar ha ritenuto “di investire la Corte di Giustizia dell’Unione europea della questione rilevante, legata all’interpretazione dell’art. 27, comma 1 bis, del Codice del Consumo in relazione alle disposizioni euro-unitarie applicabili al settore delle forniture di energia elettrica e gas naturale”. Giudizio sospeso, quindi, in attesa della decisione.