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Pop Vicenza, il tribunale di Venezia: “I prestiti baciati sono nulli. I debitori non devono restituire soldi alla banca”

Per operazione baciata si intende la pratica di condizionare l'erogazione di finanziamenti all'acquisto di azioni dell'istituto. L'ordinanza congela il recupero del credito da parte di BpVi. L'avvocato Roberto Limitone, che segue diverse imprese coinvolte nella vicenda: "Un precedente importante, una speranza per tante persone"

“Questa ordinanza è un precedente importante, che rappresenta una speranza per tante persone che finora non hanno avuto segnali positivi dalle istituzioni”. A parlare è l’avvocato Roberto Limitone, che segue diverse imprese coinvolte nei cosiddetti “prestiti baciati” della Banca Popolare di VicenzaIn poche parole, si tratta della pratica di condizionare l’erogazione di prestiti e mutui ai clienti all’acquisto di azioni o obbligazioni convertibili dalla banca stessa. Un espediente usato ampiamente, come rivelato dalla Bce, dall’istituto che ha bruciato oltre 6 miliardi di capitalizzazione e mandato in fumo i risparmi di 119mila soci. Il legale si riferisce a un’ordinanza della sezione imprese del Tribunale di Venezia, datata 27 aprile 2016, di cui ha dato notizia il Corriere del Veneto: il giudice Anna Maria Marra fa sua la tesi della nullità delle operazioni baciate. E in base a questa decisione, vieta alla Pop Vicenza di procedere al recupero del prestito, che nel caso specifico ammontava a 9,4 milioni di euro.

Nell’ordinanza, il giudice richiama l’articolo 2358 del codice civile: “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti né fornire garanzie, per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni“. E il tribunale riconosce come sia proprio questo il caso, ricordando che “la violazione di tale divieto di fonte legale dia luogo a nullità”. Insomma, il prestito non è valido e l’ordinanza “inibisce a Banca Popolare di Vicenza la richiesta del pagamento dei saldi passivi”. Il giudice evidenzia che “chi acquista o sottoscrive azioni di una società ha interesse alla effettività del patrimonio della società ed alla tenuta finanziaria di quest’ultima”. Un interesse che, nei fatti, è stato tradito, dal momento che grazie ai “prestiti baciati” la banca ha gonfiato artificialmente il proprio portafoglio.

Da parte sua, l’istituto ha cercato di difendersi sostenendo che non ci fossero legami tra il prestito e l’acquisto di azioni, che in sostanza l’investimento fosse frutto dell’iniziativa del cliente. Ma il tribunale sconfessa questa ricostruzione, sottolineando che “tale correlazione è desumibile dalla contiguità temporale” tra le due operazioni.  “Chi è incappato nelle operazioni baciate – aggiunge l’avvocato Limitone – ora sa che se la banca gli chiede di rientrare dal prestito, può bloccare il procedimento”.