Governo

Pasticcio del governo sull’estrazione del petrolio: stessa legge, stesso articolo ma disposizioni contraddittorie e sospette

Succede con la nuova disciplina voluta dall'esecutivo Renzi. A causa di due diversi commi. Che prevedono sia l'applicazione del Codice degli appalti all'estrazione del greggio, sia il suo contrario. Con il rischio dell'apertura di una procedura d'infrazione europea a danno dell'Italia

Sembra impossibile, ma proprio mentre la questione petrolifera è un campo minato per il governo – vedi l’ultima inchiesta Trivellepoli della procura di Potenza – dal Consiglio dei ministri salta fuori una legge che sembra scritta apposta per alimentare i sospetti intorno ai trattamenti di favore verso le compagnie, grandi e piccole, italiane e straniere, da parte dell’esecutivo.

NORME AGLI OPPOSTI Nell’occhio del ciclone, stavolta, c’è il Codice degli appalti approvato dal governo lo scorso 15 aprile e che riordina la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture e concessioni. E che dovrebbe applicarsi anche alle attività estrattive. Ma il condizionale è d’obbligo visto che la legge contiene in proposito due norme in contraddizione tra loro. Praticamente agli opposti.

MURO DI COMMA Da un lato, infatti, all’articolo 121 stabilisce che “rimangono escluse” dall’applicazione del Codice “le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili”. Dall’altro, nello stesso articolo, al comma successivo, ne prevede l’applicabilità: le disposizioni del Codice, recita infatti il testo, “si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini: estrazione di gas o di petrolio”.

A TUTTO GAS Com’è possibile? Da dove nasce il pasticcio? In origine, il provvedimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri all’inizio di marzo, era chiaro: deroga dell’applicazione del Codice alle attività di estrazione di petrolio. Non applicabilità, dunque. All’articolo 121 della versione preliminare si leggeva, infatti, che le disposizioni del Codice si applicano all’estrazione di gas e carbone senza fare riferimento al petrolio. E infatti, al comma successivo si chiariva: “rimangono escluse” dall’applicabilità del Codice le attività relative alla produzione di petrolio.

RISCHIO INFRAZIONE Norma discutibile, ma chiara. Che, però, finisce sotto la lente prima del Servizio bilancio del Senato, poi delle commissioni parlamentari (Ambiente alla Camera e Lavori pubblici al Senato) chiamate a esprimere un parere sul testo. I tecnici del Senato, nella nota di lettura, avvertivano addirittura di un rischio di una procedura di infrazione europea per il testo approvato in via preliminare. L’esclusione dell’applicabilità del Codice alla produzione di petrolio era secondo loro in contrasto con la direttiva Ue, recepita nel nostro ordinamento proprio attraverso il Codice. “Andrebbe assicurato – raccomandavano i tecnici – che l’esclusione sia stata concordata con la Commissione europea, in modo da non determinare procedure di infrazione per incompatibilità con l’ordinamento europeo da cui poi potrebbero derivare oneri a carico della finanza pubblica”. E anche le commissioni parlamentari, nel parere approvato, erano andate nella stessa direzione, prevedendo la soppressione dall’articolo 121 delle parole ‘produzioni di petrolio’ e imponendo il ‘no’ alla deroga, con l’estrazione dell’oro nero sottoposta all’applicazione del Codice.

VOGLIA MATTA Non a caso, perciò, il governo sembrava a questo punto intenzionato a cambiare linea. E a correggere la norma. In una bozza del Codice successivamente portata in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, infatti, non si faceva più menzione alla produzione di petrolio. Nessuna deroga, quindi. Problema risolto? Macché,  l’esecutivo ha pensato bene di cambiare di nuovo idea. E nell’articolo 121 definitivo, quello uscito dal Consiglio dei ministri e pubblicato in “Gazzetta ufficiale”, ecco il testo tornare alla sua versione (quasi) originale. Con la norma che da una parte prevede che le disposizioni del Codice “si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini: estrazione di gas o di petrolio”; dall’altra, nel comma successivo, che “rimangono escluse” dall’applicazione del Codice  di nuovo “le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili”. Insomma, il caos. Generato non si sa bene se da una svista oppure dalla voglia matta di riservare comunque e a tutti costi un trattamento di favore ai petrolieri.

di Berardo Viola