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Fisco, accordi preventivi sulle tasse per le aziende straniere che investono in Italia. Le istruzioni delle Entrate

Le imprese possono chiedere all'Agenzia di mettere nero su bianco in anticipo quale sarà il trattamento fiscale di eventuali dividendi, royalties e interessi e se la loro attività nella Penisola sarà considerata una "stabile organizzazione". La novità si applica anche ai procedimenti già avviati e non conclusi

Sapere in anticipo, con certezza, quante tasse bisognerà pagare sull’investimento in programma. Avere garanzie sul trattamento fiscale di eventuali dividendi, royalties e interessi. E poter leggere nero su bianco se la propria attività sarà considerata una “stabile organizzazione” e in quanto tale soggetta alle stesse aliquote applicate a tutte le aziende italiane. Dovrebbe essere la norma, ma per garantirlo ai gruppi stranieri che intendono investire nella Penisola è servito un decreto ad hoc (su “crescita e internazionalizzazione delle imprese”) approvato dal governo la scorsa estate. Ora, a sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha definito con un suo provvedimento “Modalità e termini” della procedura dei cosiddetti accordi preventivi.

L‘interpello sui nuovi investimenti è riservato alle imprese che intendono investire in Italia almeno 30 milioni in attività con “significative e durature ricadute sull’occupazione” e l’Agenzia è tenuta a rispondere in modo motivato entro 120 giorni, prorogabili di 90 nel caso “sia necessario acquisire ulteriori informazioni”. L’istanza può riguardare anche la valutazione preventiva sulla presenza o meno di abuso del diritto e elusione.

Possono poi stipulare accordi preventivi tutte le imprese con attività internazionale, cioè quelle che hanno “il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti” oppure “partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti”, “hanno corrisposto dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali” o li hanno ricevuti da soggetti non residenti, quelle che “esercitano la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato” e quelle straniere che intendono aprire un’attività in Italia attraverso una stabile organizzazione.

Le imprese, spiegano le Entrate, possono chiedere che siano stabiliti in anticipo i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all’estero e l’applicazione al loro caso concreto delle norme fiscali sugli utili. Gli accordi possono riguardare anche “la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza”.

Il provvedimento si applica anche ai procedimenti già avviati e non conclusi. Le imprese che vogliono stipulare gli accordi possono presentare una domanda all’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano.