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Bond greci, Tribunale Ue: “No a rimborsi per i danneggiati da taglio debito del 2012. La Bce non è responsabile”

Secondo la corte dell'Unione europea i risparmiatori che si sono visti ridurre del 53,5% del valore dei titoli "avrebbero dovuto conoscere la situazione economica instabile" del Paese. E non possono invocare la parità di trattamento con l'istituzione Francoforte, che agisce per "obiettivi di interesse pubblico" e non per far fruttare i propri investimenti

Il Tribunale della Ue ha respinto il ricorso di 200 risparmiatori danneggiati dal taglio del valore del debito greco deciso nel 2012, al momento del varo del secondo piano di salvataggio del Paese. I possessori di titoli di Stato del Paese, il cui valore all’epoca è stato ridotto del 53,5%, chiedevano un rimborso di 12 milioni di euro ella Banca centrale europea. Ritenuta responsabile perché insieme ai governi dell’Eurozona e alle banche centrali nazionali ha messo a punto il piano che prevedeva lo scambio dei vecchi bond in mano ai privati con nuovi titoli dal valore inferiore. Da parte sua invece l’Eurotower non ha sostenuto alcuna perdita. La corte Ue, però, ha decretato che la Bce non ha responsabilità e il danno subìto “è imputabile ai rischi economici normalmente insiti nelle attività del settore finanziario”.

Inutile invocare il principio generale di uguaglianza di trattamento, perché la Bce è stata guidata solamente da obiettivi d’interesse pubblico, mentre gli investitori “hanno agito al fine di perseguire un interesse puramente privato, cioè al fine di ottenere il massimo rendimento dei loro investimenti”. In più gli investitori, si legge nella sentenza, “avrebbero dovuto conoscere la situazione economica altamente instabile che determinava la fluttuazione dei valori dei titoli greci. Essi non potevano dunque escludere il rischio di una ristrutturazione del debito pubblico greco, tenuto conto delle divergenze di opinione sul punto in seno all’Eurosistema e all’interno degli organismi coinvolti (Commissione, Fmi e Bce)”. Insomma, i risparmiatori non potevano non essere al corrente dei rischi. E se non lo erano la responsabilità è loro e di nessun altro.

I ricorrenti, guidati dall’italiano Alessandro Accorinti, non possono secondo il tribunale nemmeno invocare il “principio di protezione della buona fede né del principio di certezza giuridica“, in quanto “l’oggetto della politica monetaria comporta un costante adattamento in funzione delle variazioni della situazione economica”.