Diritti

Utero in affitto: il caso dei due gemellini mostra le nostre lacune legislative

Nessuna legge o regola burocratica può contrapporsi al principio di diritto, valido per un minore, di avere una famiglia. Il Tribunale di Milano, infatti, ha assolto perché il ‘fatto non sussiste’ una coppia italiana accusata di ‘falsa trascrizione di atto di nascita’, agganciandosi a una sentenza di qualche tempo prima della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha stabilito che “una volta nato, il bimbo ha il diritto di essere trascritto come figlio dei genitori surrogati”.

La coppia vincente di fronte alla Giustizia vive nell’hinterland milanese. Oggi, finalmente, abbraccia con felicità i propri gemellini avuti nel 2011 con la tecnica della ‘fecondazione assistita di tipo eterologo con maternità surrogata’, effettuata a Kiev perché nel nostro Paese non è consentita. Lui è impiegato, lei casalinga. La natura gli ha sempre impedito di diventare genitori, ma i due non si sono scoraggiati.

Dopo aver tentato, purtroppo senza successo, la via dell’adozione, a quarant’anni si sono messi nelle mani della medicina optando per il cosiddetto ‘utero in affitto’. Hanno trovato una coppia disponibile in Ucraina e col loro aiuto e il seme del padre naturale sono nate le gemelline. A questo punto, tornati in Italia, sono iniziati i problemi.

Volendo iscrivere i piccoli all’anagrafe, il burocrate di turno s’è imbattuto nell’anomalia di quella nascita e ha segnalato la cosa alla Procura competente. I genitori avrebbero voluto iscrivere i bambini come figli di entrambi e costituire quindi il loro nucleo famigliare come è nella norma. Ma la legge italiana non glielo permette. I figli avuti da procreazione medicalmente assistita restano, per lo Stato italiano, figli ascrivibili al solo genitore naturale. Avrebbero quindi avuto un padre, ma non una madre!

Cosa possono fare le coppie di casa nostra in situazioni simili? Incamminarsi in un complesso e tortuoso percorso giuridico o burocratico. Infatti, oltre alla Magistratura, ci si potrebbe appellare alla legge 184 del 1983, quella che nel nostro Paese regolamenta le adozioni, e nello specifico all’articolo 44 (comma b) che parla di quelle ‘speciali’; ovvero, una coppia con figlio avuto attraverso tecniche di procreazione non praticabili in Italia, lo potrebbe successivamente adottare per iscriverlo a tutti gli effetti all’interno del nucleo e dargli un padre o una madre anche se ‘non naturale’.

I genitori dei gemellini nati a Kiev, però, si sono dovute difendere, loro malgrado, in tribunale, perché accusate di aver prodotto un falso in atto pubblico, quindi aver registrato i figli come loro, prima di qualsiasi altro passaggio. Per fortuna giudici lungimiranti si sono ispirati alla recente sentenza della Corte europea e prosciolto il papà e la mamma milanesi. Non una legge italiana, quindi, ma un atto europeo ha fatto la differenza.

Come ha spiegato alla stampa il legale Ezio Menzione, esperto nella materia “l’assoluzione dovrebbe basarsi su fondamenta sicure, date dalla pronuncia del giugno scorso della Corte europea che, valutando due casi avvenuti in Francia, ha stabilito due principi: ogni Paese ha il sovrano diritto di normare la maternità surrogata ma, una volta nato, il bimbo ha a sua volta il diritto di essere trascritto come figlio dei genitori surrogati. Non c’è dunque alterazione di stato né falso nelle dichiarazioni”.

Tutto è bene quel che finisce bene… Soprattutto in questo Paese, dove leggi ‘antiche’ che ci si ostina a non riformare, fanno precipitare le problematiche riguardanti alcuni temi etici nei tribunali o sui tavoli della burocrazia, che a loro volta hanno strumenti inadatti per risolverli.