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Agenzie immobiliari, Antitrust: “Clausole vessatorie nei contratti con i clienti”

L'autorità garante della concorrenza ha accertato che i moduli standard usati dagli otto maggiori operatori per il conferimento dell’incarico di mediazione per la vendita o l'affitto di case contenevano disposizioni svantaggiose per il cliente. Dalle penali "manifestamente eccessive" ai termini "eccessivamente anticipati" entro cui comunicare la disdetta dell'incarico per evitare il rinnovo tacito

Nel mirino ci sono tutti i principali operatori italiani dell’intermediazione immobiliare: Building Case, Frimm, Gabetti, I.R.I. Divisione Immobili, Prelios, Re/Max, Stima Gest e ToscanoL’Antitrust, dopo le segnalazioni arrivate dalle associazioni dei consumatori, ha accertato la vessatorietà di alcune clausole inserite nei loro contratti standard usati per il conferimento dell’incarico di mediazione per la vendita o locazione di immobili e per la formulazione e raccolta della proposta irrevocabile di acquisto o affitto. 

L’autorità garante della concorrenza ha rilevato diverse criticità: per esempio gli obblighi conseguenti al patto di esclusiva non sono “chiari e comprensibili”, la “libertà contrattuale del consumatore” è “limitata in ragione del rinnovo tacito dell’incarico in esclusiva” e i termini entro cui va comunicata la disdetta per evitare il rinnovo tacito dell’incarico di mediazione sono “eccessivamente anticipati”. In alcuni casi, poi, la penale applicata al consumatore per inadempimento (in caso di violazione del patto di esclusiva, rinuncia o rifiuto a contrarre, mancato perfezionamento della vendita, indisponibilità a far visitare l’immobile e revoca dell’incarico) è “manifestamente eccessiva”. Non solo: sono state valutate vessatorie anche le clausole che esonerano l’agenzia dalla responsabilità sulle chiavi di casa consegnate dal proprietario, quelle che fissano come foro competente in caso di controversia una località diversa da quella di residenza del cliente e quelle che “limitano la libertà contrattuale del consumatore che formula una proposta di acquisto o locazione irrevocabile, senza che sia indicato il termine entro cui il mediatore è tenuto a comunicare la proposta al venditore/locatore”.

Dopo i rilievi, le imprese hanno riformulato i moduli e l’authority ha “valutato positivamente le modifiche ai modelli contrattuali”.