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Cognome dei figli, ecco il ddl del governo: “Possibile dare solo quello della madre”

Dopo l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'esecutivo ha preparato, nel Consiglio dei ministri, un disegno di legge che permette di dare il cognome della mamma anche ai bambini adottati e a quelli concepiti al di fuori del matrimonio

Il governo corregge il tiro sulla questione dei cognomi da dare ai figli. Dopo l’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’esecutivo ha preparato, nel Consiglio dei ministri di oggi, una bozza di disegno di legge che prevede recepisce la sentenza di Strasburgo. Secondo quanto riporta l’agenzia Public Policy, i figli nati sia dentro sia fuori dal matrimonio avranno il cognome del padre oppure, in caso di accordo tra i genitori che deve risultare nella dichiarazione di nascita, quello della madre o di entrambi.

Ai bambini che vengono adottati invece, automaticamente viene attribuito il cognome del papà adottivo ma si può assegnare anche quello della mamma o di entrambi, dietro accordo e dichiarazione scritta. Una nota di Palazzo Chigi precisa che la materia verrà comunque approfondita da un gruppo con gli Interni, Affari esteri, Giustizia e Pari Opportunità. Nella stessa riunione, è stato approvato il decreto di proroga delle missioni militari all’estero

Nel dettaglio, il primo articolo del ddl stabilisce che “il figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero, in caso di accordo tra i genitori risultante dalla dichiarazione di nascita, quello della madre o quello di entrambi i genitori”. L’articolo 2 si occupa dei figli nati fuori dal matrimonio, a cui si applicano gli stessi parametri. L’articolo tre si occupa dei figli adottati: “Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del padre, ovvero, in caso di accordo fra i coniugi risultante da dichiarazione scritta allegata al ricorso per adozione o ad altro atto, anche successivo, fino alla pronuncia del decreto di adozione, quello della madre o quello di entrambi i genitori”. Il quarto articolo del ddl del governo, infine, stabilisce che “le disposizioni che precedono si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data dell’entrata in vigore della presente legge e alle adozioni pronunciate con decreto emesso in data successiva alla entrata in vigore della presente legge”.