Politica

Napolitano bis: quei ‘termini’ di dubbia costituzionalità

Lunedì davanti alle Camere avrò modo di dire quali sono i termini con cui ho accolto, in assoluta limpidezza, l’appello ad assumere l’incarico e come intendo attenermi rigorosamente all’esercizio delle mie funzioni istituzionali” con queste parole nel discorso di accettazione, Giorgio Napolitano ha chiarito al Paese che il suo secondo mandato non durerà affatto altri sette anni.

Il secondo settennato è frutto, infatti, di un accordo fra Napolitano e i capi dei partiti che gli hanno chiesto la rielezione. Lunedì Napolitano rivelerà “i termini” di questo accordo. Si tratterà probabilmente di una presa di responsabilità per pochi mesi, forse un anno, poi il presidente classe 1925 si dimetterà (sempre che la natura lo assista, come gli auguriamo) e questo Parlamento, con molta probabilità, dovrà eleggere un nuovo Presidente. Chi sarà? Impossibile dirlo oggi, ma non sarebbe certo da escludere un uomo del Pdl, che è il partito assoluto vincitore di questa elezione. Questa eventualità sarà rafforzata da scissioni dell’attuale gruppo parlamentare del Pd, ma questo è un discorso che affronteremo in altra sede.

Il secondo mandato di Napolitano è incongruo con la prassi costituzionale da un punto di vista dell’oggettività storica: non è mai successo prima nella vita della Repubblica.

Dalla incongruità si potrebbe passare all’anti-costituzionalità sulla base di quanto stabilisce l’art. 139 e del comunicato emesso dall’ex Presidente Carlo Azeglio Ciampi, il quale, quando gli fu prospettata nel 2006 l’ipotesi di un secondo mandato, negò la sua disponibilità: “Non ritengo, infatti, data l’età avanzata di poter contare sulle energie necessarie all’adempimento, per il lungo arco di tempo previsto, di tutte le gravose funzioni proprie del Capo dello Stato. A ciò si aggiunge una considerazione di carattere oggettivo, che ho maturato nel corso del mandato presidenziale: nessuno dei precedenti nove Presidenti della Repubblica è stato rieletto. Ritengo che questa sia divenuta una consuetudine significativa. E’ bene non infrangerla. A mio avviso, il rinnovo di un mandato lungo, quale è quello settennale, mal si confà alle caratteristiche proprie della forma repubblicana del nostro Stato.

Ciampi partiva dal presupposto che il comma 1 dell’art. 85, che recita “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.” fosse da intendere in senso esclusivo: un presidente può restare in carica solo per sette anni, implicitamente negando la possibilità di un secondo mandato, che avvicinerebbe il Presidente eletto per 14 anni in una sorta di monarca più che in un Presidente di Repubblica. Oltretutto, il comma 3 dello stesso articolo 85 definisce in modo chiaro i termini limitati di una prorogatio dei poteri del Presidente: “Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.” La somma dei due commi da un lato definisce una durata precisa (e per Ciampi e altri non rinnovabile) del mandato del Presidente, e dall’altro delinea in modo preciso e limitato i termini della prorogatio dei suoi poteri.

Il secondo motivo per cui la riconferma di Napolitano è, a mio parere, di dubbia costituzionalità sta proprio nell’accordo siglato fra Napolitano e i capi partito: se davvero lunedì Napolitano ci dirà che si è stabilito un accordo che fissa un limite temporale, questo è cristallinamente contrario al comma 1 dell’art.85 che stabilisce la durata del mandato presidenziale in sette anni. I patti fra Napolitano, Bersani, Berlusconi eccetera sono, a seconda della loro effettiva natura, cosiddetti “patti fra gentiluomini” o contratti fra privati, e come tali non hanno nessuna supremazia sulla Costituzione. Se quindi Napolitano tenesse segreti “i termini” temporali con cui ha accolto il suo secondo mandato, sarebbe assai preferibile sotto il profilo del rispetto formale della Costituzione. Perché un conto sono delle dimissioni volontarie del Presidente in carica che arrivassero “imprevedibilmente” in futuro (di cui all’art. 86 c.2), un altro conto è un incarico a tempo, deciso sulla base di un accordo fra gentiluomini, contra art. 85 c.1.

Infine, una chiosa politica su questa scelta del Napolitano bis. Se davvero Bersani si era reso conto di avere sotto di sé non più un partito ma un sistema di correnti non governabile, aveva comunque diverse opzioni più limpidamente costituzionali: convergere su uno dei due candidati proposti dalle altre forze politiche (Cancellieri o Rodotà), oppure dare libertà di voto ai 409 grandi elettori del Pd, oppure proporre un terzo nome che potesse raccogliere il favore di altre forze.

Si è scelto di pregare Napolitano di rimangiarsi la sua affermazione del 14 aprile scorso (“La mia rielezione sarebbe una non soluzione perché ora ci vuole il coraggio di fare delle scelte, di guardare avanti, sarebbe sbagliato fare marcia indietro, sarebbe ai limiti del ridicolo“) per il motivo che di Napolitano si conosceva il forte favore verso un governo Pd-Monti-Pdl teso a rimanere in carica per un tempo non brevissimo, in modo da evitare elezioni anticipate rovinose per il Pd. Altro discorso è poi il mancato rispetto del patto con i loro elettori, cosa di cui il Pd risponderà a partire dalle elezioni amministrative del Friuli di oggi e domani.