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Migranti in Albania, la Commissione europea: “Non si applicherà il diritto Ue”. La giurista Favilli: “Un vantaggio per i richiedenti asilo”

“La nostra valutazione preliminare è che l’intesa tra Italia e Albania non viola il diritto comunitario ma è al di fuori di esso”. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson rispondendo ad una domanda a Bruxelles. Nessuna intenzione di aprire procedure di infrazione, dunque. E nessun divieto all’accordo tra Roma e Tirana. Ma non è detto che si tratti per forza di una buona notizia per il governo di Giorgia Meloni. Perché, se non si applica il diritto d’asilo dell’Unione, nei centri albanesi varrà solo quello italiano, “a partire dalla nostra Costituzione che per il diritto d’asilo ha margini decisamente più ampi”, spiega a ilfattoquotidiano.it Chiara Favilli, esperta di politiche d’asilo europee e docente di diritto dell’Unione all’Università di Firenze. E chiarisce perché anche la decisione della Suprema Corte britannica, che ha dichiarato illegittimo il piano inglese per deportare in Ruanda migranti e richiedenti, ha a che fare con le intenzioni europee e italiane.

Professoressa Favilli, qual è la valutazione della Commissione Ue?
E’ una valutazione preliminare, appunto, ma afferma chiaramente che in Albania non si applica il diritto d’asilo europeo. E visto che i centri saranno sotto la nostra giurisdizione non potrà che applicarsi il diritto italiano e quindi il terzo comma dell’articolo 10 della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Cosa significa per i piani del nostro governo?
Le regole europee attuano il principio costituzionale, ma al contempo lo restringono, limitando i presupposti per ottenere l’asilo a casi specifici. Di fronte al ricorso di un richiedente che nei centri italiani in Albania abbia visto respinta la sua richiesta, il giudice che non debba rifarsi alle norme europee potrà applicare direttamente la Costituzione, senza riferimento alcuno a tutto il sistema d’asilo oggi vigente. Questo può favorire il richiedente proprio perché l’articolo 10 riconosce l’asilo a chiunque non goda delle libertà democratiche garantite appunto dalla Costituzione italiana.

Prendiamo ad esempio i richiedenti tunisini, le cui domande vengono in gran parte respinte.
Non abbiamo una giurisprudenza consolidata, ma sì, applicando solo la Costituzione sarebbe complicato sostenere che in Tunisia siano riconosciute le stesse libertà democratiche previste dalla Carta. Anche a voler fornire un’interpretazione non troppo ampia del testo costituzionale, sarebbe molto difficile negare loro il diritto d’asilo.

Se invece il giudice tenesse conto della normativa europea?
Allora dovrebbe tenere conto di tutto, anche del fatto che l’Albania è un paese terzo e per esservi trasferite le persone dovrebbero avere un collegamento di qualche tipo con questo Paese, come prevede la normativa europea. Al contrario, quelle che si vuole portare lì non saranno mai nemmeno transitate in territorio albanese.

Ma l’Unione può davvero chiamarsi fuori come sembra dirci la valutazione della Commissione?
Esiste un principio che vieta di aggirare il diritto dell’Unione. Uno Stato che adotti politiche per evitare le norme europee, come quella sul necessario collegamento tra il migrante e il Paese terzo dove lo si trasferisce, per esempio, priverebbe le norme stesse del loro effetto utile. Quindi qualche dubbio ce l’ho rispetto alla posizione del commissario europeo. Tutto sta a vedere come sarà concretamente applicato il protocollo tra Italia e Albania e quali garanzie verranno riconosciute. Se maggiori o minori rispetto a quelle derivanti dal diritto dell’Unione che avremmo dovuto adottare in Italia.

Quindi l’accordo con l’Albania non è di per sé in contrasto col diritto sovranazionale.
Quella che chiamo “protezione altrove” è considerata compatibile con la Convenzione di Ginevra, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con il diritto dell’Unione che prevede le nozioni di Paese sicuro e Paese terzo sicuro. Il problema è che le condizioni affinché sia effettivamente compatibile con queste norme sono talmente difficili da soddisfare che è quasi impossibile realizzare l’obiettivo. In Albania si tratterà di garantire che le domande siano esaminate adeguatamente, cosa che in Italia è affidata a una Commissione composta da prefetto, rappresentanti di enti locali, dell’Unhcr, da mediatori, interpreti, eccetera. E così dovrà essere per l’esame del possibile ricorso da parte del giudice ordinario e ovviamente per il diritto alla difesa che deve essere effettivo. Come si fa a garantire che ci sia lo stesso esame amministrativo e lo stesso controllo giurisdizionale che c’è in Italia?

Cosa ci dice in proposito la Suprema Corte britannica, che ha censurato la deportazione dei richiedenti in Ruanda?
Anche questa sentenza non afferma l’incompatibilità dell’accordo col Ruanda con la normativa del Regno Unito, che poi rinvia alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Quello che la Suprema Corte ha accertato è che oggi il Ruanda non ha quei requisiti di sicurezza che devono sussistere affinché una persona possa esservi trasferita. Anzi, secondo la Corte c’è addirittura il rischio che non venga rispettato l’obbligo di non respingimento verso Paesi dove è possibile subire trattamenti inumani e degradanti. Per dire quanto sia difficile garantire i diritti in Paesi dove già non esista un solido sistema d’asilo.

Ma l’Albania non è il Ruanda: anche il governo tedesco ha ricordato come il suo ingresso in Ue sia vicino.
Se l’Italia ha previsto la propria giurisdizione sui centri è perché evidentemente il sistema d’asilo albanese non è equiparabile a quello italiano. Certo, se l’Albania fosse nell’Unione al posto del protocollo avremmo visto uno dei vari accordi sulle ricollocazioni tra Stati membri. Ma così non è, né possiamo essere certi che una volta nell’Unione l’Albania accetti ancora simili intese. Ipotesi a parte, come la sentenza inglese ci ricorda, si tratta di verificare le garanzie che uno stato può offrire e, concretamente, il tipo di esame che verrà effettuato sulle domande di protezione.